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REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1454

Determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei rendiconti e delle penalità, in caso di ritardo, a carico dei funzionari responsabili. (033U1454)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/12/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/2005)
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Testo in vigore dal:  6-9-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

((Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, i funzionari delegati, compresi quelli all'estero, nell'inviare i rendiconti alle rispettive amministrazioni, ovvero alle ragionerie regionali e provinciali competenti al riscontro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, trasmettono alla Corte dei conti o alle delegazioni regionali della stessa, copia a ricalco del frontespizio di ciascun rendiconto))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Le norme della presente legge si applicano a decorrere dall'anno finanziario 1979, salve le diverse decorrenze stabilite nei rispettivi articoli".