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REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1454

Determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei rendiconti e delle penalità, in caso di ritardo, a carico dei funzionari responsabili. (033U1454)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/12/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/2005)
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Testo in vigore dal: 2-12-1933
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  il   R.   decreto   18   novembre   1923,   n.   2440,   per
l'amministrazione del patrimonio e  la  contabilita'  generale  dello
Stato, il relativo regolamento approvato con  R.  decreto  23  maggio
1924, n. 827, e le successive disposizioni; 
 
  Visto l'art. 13 della legge 3 aprile 1933, n. 255, sull'ordinamento
della Corte dei conti; 
 
  Sentita la Corte dei conti; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai funzionari delegati che non presentino i rendiconti nei  termini
stabiliti dagli articoli 333,  334  e  335  del  regolamento  per  la
contabilita' generale dello Stato, approvato col R. decreto 23 maggio
1924, n. 827, quando il ritardo non dipenda da forza  maggiore,  puo'
essere  applicata;  dalla  Corte  dei  conti,  previa   contestazione
all'interessato, la pena pecuniaria sino a L. 1000, ove non sia  gia'
stata  applicata  dalla  competente   Amministrazione   centrale   la
penalita' analoga prevista dall'art. 337 dello stesso regolamento. 
 
  La stessa penalita' puo' essere applicata ai Regi agenti all'estero
che non trasmettano le contabilita' nei termini di cui agli  articoli
307 e 312 del regolamento consolare approvato con R. decreto 7 giugno
1866, n. 2996, modificato col R. decreto 5 settembre  1888,  n.  5756
(serie III). 
 
  Le disposizioni del presente articolo sono  applicabili  anche  nei
riguardi dei funzionari che non diano esauriente risposta ai  rilievi
degli uffici incaricati della revisione entro il  termine  che  sara'
stabilito da tali uffici con i rilievi stessi.