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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987, n. 433

Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

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Testo in vigore dal:  11-11-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;
Considerata la necessità di disciplinare con regolamento i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro o da questa delegati ad altre amministrazioni periferiche statali per la manutenzione e la gestione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni amministrate;
Ritenuta altresì la necessità di sostituire, per esigenze di regolarità formale, il precedente decreto in data 28 agosto 1987, n. 406, fermo il contenuto dell'annesso regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato e ritenuto di doversi ad esso conformare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 1987;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. È approvato l'annesso regolamento, vistato dal proponente, concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro o da questa delegati ad altre amministrazioni periferiche statali per la manutenzione e la gestione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni amministrate.
2. Il presente decreto sostituisce quello in data 28 agosto 1987, n. 406, avente identico oggetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

AMATO, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1987

Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 38

NOTE

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo vigente dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è il seguente:
"Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 7.200.000".
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 855/1962 (Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro) è il seguente:
"Art. 7. - Le casse pensioni sono autorizzate a stipulare, nei limiti numerici e di qualifica stabiliti dal consiglio di amministrazione, contratti di locazione di opere per i bisogni del minuto mantenimento degli immobili di proprietà delle casse stesse.
Il trattamento economico e normativa previsto per i rapporti di lavoro di cui al precedente comma non potrà essere inferiore a quello stabilito dai corrispondenti contratti collettivi di lavoro in vigore.
La spesa complessiva derivante dalle dette locazioni di opere è a carico delle casse pensioni in proporzione al patrimonio immobiliare risultante per ciascuna di esse alla fine dell'esercizio precedente".
- Il testo dei primi tre commi dell'art. 20 della legge n. 965/1965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) è il seguente:
"Gli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nei limiti numerici stabiliti dal consiglio di amministrazione degli istituti stessi, sono autorizzati a stipulare contratti di locazione di opere per il fabbisogno dei propri servizi relativo alla codifica dei dati ed alla perforazione di schede meccanografiche.
La spesa complessiva derivante dalla applicazione del comma precedente è ripartita tra le casse pensioni facenti parte degli istituti medesimi in base alle aliquote stabilite dall'art. 17 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593.
Per la gestione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, l'autorizzazione di stipulare contratti di locazioni di opere, secondo le modalità e le procedure contemplate dall'art. 7 della legge 13 giugno 1962, n. 855, è concessa agli istituti stessi per tutte le opere concernenti l'assistenza tecnica e la manutenzione relative ai predetti beni immobiliari".