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LEGGE 24 ottobre 1962, n. 1593

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

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Testo in vigore dal:  12-12-1962

Art. 17


A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, le spese di amministrazione previste per gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, con esclusione delle spese di gestione del patrimonio immobiliare, sono ripartite tra le Casse pensioni facenti parte degli Istituti stessi in base alla seguenti aliquote:
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, 94 per cento;
Cassa per le pensioni ai sanitari 3,25 per cento;
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, 2,25 per cento;
Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli alti tanti ufficiali giudiziari 0,50 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1962

SEGNI FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI - JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO