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LEGGE 13 giugno 1962, n. 855

Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
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Testo in vigore dal:  7-8-1962

Art. 7


Le tasse pensioni sono autorizzate a stipulare, nei limiti numerici e di qualifica stabiliti dal Consiglio di amministrazione, contratti di locazione di opere per i bisogni del minuto mantenimento degli immobili di proprietà delle Casse stesse, il trattamento economico e normativo previsto per i rapporti di lavoro di cui al precedente comma non potrà essere inferiore a quello stabilito dai corrispondenti contratti collettivi di lavoro in vigore.
La spesa complessiva derivante dalle dette locazioni di opere è a carico delle Casse pensioni in proporzione al patrimonio immobiliare risultante per ciascuna di esse alla fine dell'esercizio precedente.