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REGIO DECRETO 23 maggio 1924, n. 827

Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. (024U0827)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/2016)
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Testo in vigore dal:  20-6-1929

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, che proroga l'applicazione di talune disposizioni del R. decreto predetto;
Sentiti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È approvato l'unito regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Il regolamento stesso entra in vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno fatta eccezione per le disposizioni che riflettono la esecuzione degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o che comunque ne dipendano, le quali sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 1925, in quanto non sieno compatibili con le attuali forme dei titoli di spesa. (3) (5) (7) (8)
((9))


Con le stesse decorrenze restano abrogate le corrispondenti disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, e successive variazioni.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, è prorogato al 1° luglio 1926".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "È prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597".
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AGGIORNAMENTO (7)

Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "È prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (8)

Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "È prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986, convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "È pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato".