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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 2002, n. 316

Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall'attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2015)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 10-4-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'articolo  6,  comma 4, lettere a), b) e d), della legge 31
marzo  2000,  n. 78, recante delega al Governo in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della  guardia  di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia
di coordinamento delle Forze di polizia;
  Vista  la  legge  23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed
integrazioni, recante ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
  Visto  l'articolo  1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380,
recante  delega  al  Governo  per l'istituzione del servizio militare
volontario femminile;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della  legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e
23;
  Visto  il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n. 199, recante
attuazione  dell'articolo  3  della  legge  6  marzo 1992, n. 216, in
materia  di  nuovo  inquadramento  del  personale non direttivo e non
dirigente del Corpo della guardia di finanza;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n.   34,   e   successive   modifiche  ed  integrazioni,  concernente
regolamento  recante  norme  per  la  determinazione  della struttura
ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo
27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155,
concernente    regolamento    recante    norme   per   l'accertamento
dell'idoneita'   al  servizio  nella  Guardia  di  finanza  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  recante
adeguamento  dei  compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 novembre 2002;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
               Compiti, riconoscimento ed affiliazione
                 dei gruppi sportivi "Fiamme Gialle"
  1.  Il  Corpo  della guardia di finanza affida il mantenimento e la
promozione  dell'attivita'  sportiva  agonistica  ai  gruppi sportivi
"Fiamme Gialle" che perseguono l'obiettivo di accrescere il prestigio
del Corpo e sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.
  2.  I  gruppi sportivi "Fiamme Gialle" sono, sulla base di apposita
convenzione  stipulata  tra  il  Comando  generale  della  Guardia di
finanza   ed   il   Comitato   olimpico  nazionale  italiano  (CONI),
riconosciuti  ai  fini  sportivi  ed  ottengono  l'affiliazione  alle
federazioni  sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del
CONI,   anche   in   deroga  ai  principi  e  alle  disposizioni  per
l'affiliazione   ed   il   riconoscimento   delle  societa'  e  delle
associazioni sportive dilettantistiche.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - La  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri" e' pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n.
          214; si riporta il testo dell'art. 17, comma 2:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
              - La  legge  31  marzo  2000, n. 78, recante "Delega al
          Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
          del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di
          finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme in materia di
          coordinamento  delle  Forze di polizia" e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  4  aprile  2000,  n. 79; si riporta il
          testo dell'art. 6, comma 4:
              "4.  Con  uno  o  piu'  regolamenti da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono  determinate  le  modalita'  per il reclutamento ed il
          trasferimento  ad  altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
          alle  specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
          e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
          armate,  nonche'  le  condizioni  per  le sponsorizzazioni'
          individuali  e  collettive,  con  l'osservanza dei seguenti
          criteri:
                a) valutazione,  per  il  personale  da reclutare nei
          gruppi  sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
          ottenuti nell'anno precedente;
                b) previsione  che  i  gruppi  sportivi  delle  Forze
          armate,  delle  Forze  di Polizia e del Corpo nazionale dei
          vigili  del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
          nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
          ai  fini  sportivi  e  possano ottenere l'affiliazione alle
          federazioni  sportive  sulla  base delle disposizioni dello
          statuto  del  CONI,  anche  in  deroga  ai  principi e alle
          disposizioni  per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
                c) valutazione,  per  il personale da reclutare nelle
          bande  musicali,  della  specifica  professionalita'  e  di
          titoli di studio rilasciati da conservatori di musica;
                d) previsione  che  il personale non piu' idoneo alle
          attivita'  dei  gruppi  sportivi  e delle bande musicali ma
          idoneo  ai  servizi  d'istituto,  possa essere impiegato in
          altre  attivita'  istituzionali o trasferito in altri ruoli
          delle amministrazioni di appartenenza;
                d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
          l'autorizzazione  delle  sponsorizzazioni e di destinazione
          dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
          comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
              - La  legge 23 aprile 1959, n. 89, recante "Ordinamento
          del  Corpo  della  Guardia  di finanza" e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
              - La  legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante "Delega al
          Governo  per l'istituzione del servizio militare volontario
          femminile"   e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          ottobre 1999, n. 255 si riporta il testo dell'art. 1, comma
          5:
              "5.  Il  Ministro  della  difesa  e  il  Ministro delle
          finanze  per  il  personale  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano,
          con  propri  decreti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per
          l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sentiti,
          per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per
          le  pari  opportunita',  la  Commissione  nazionale  per la
          parita'  e le pari opportunita' tra uomo e donna nonche' il
          Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale
          del Corpo delle capitanerie di porto".
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante  "Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.   11   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59"  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203; si riporta il testo degli
          articoli 2 e 23:
              "Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
                1) Ministero degli affari esteri;
                2) Ministero dell'interno;
                3) Ministero della giustizia;
                4) Ministero della difesa:
                5) Ministero dell'economia e delle finanze;
                6) Ministero delle attivita' produttive;
                7) Ministero delle comunicazioni;
                8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
                9)   Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                12) Ministero della salute;
                13)  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca;
                14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.
              2.  I  Ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,    nonche'    per   mezzo   delle   agenzie
          disciplinate  dal presente decreto legislativo, le funzioni
          di  spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le aree
          funzionali   indicate   per  ciascuna  amministrazione  dal
          presente  decreto,  nel  rispetto  degli obblighi derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea.
              3.  Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
          riferimento  alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
          la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
          relativa responsabilita'.
              4.   I   Ministeri   intrattengono,  nelle  materie  di
          rispettiva  competenza,  i  rapporti con l'Unione europea e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore,  fatte  salve  le  competenze  del Ministero degli
          affari esteri.".
              "Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
          relative  ai  rapporti con autorita' di vigilanza controllo
          previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio
          e   della   programmazione   economica   e  delle  finanze,
          eccettuate  quelle  attribuite, anche dal presente decreto,
          ad  altri  Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve,
          ai  sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
          comma  1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          le  funzioni  conferite  dalla  vigente  legislazione  alle
          regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali".
              - La  legge  15  marzo  1997, n. 59, recante "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  17  marzo  1997,  n.  63;  si  riporta  il testo
          dell'art. 11:
              "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                 b) riordinare  gli  enti pubblici nazionali operanti
          in   settori   diversi  dall'assistenza  e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
              2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
          della  Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
          comunque emanati.
              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
              4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97  e  98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29;
                b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
          alla   lettera   a),   l'istituzione   di  un  ruolo  unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
                c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
          di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
                d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
                e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
                f) prevedere     che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
          all'art.  1-bis  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468, e
          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
          quale  la  certificazione  si intende effettuata: prevedere
          che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo: prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
                g) devolvere,  entro  il  30  giugno 1998, al giudice
          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
                h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
              4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
              5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
          28  dicembre  1995,  n.  549, e' riaperto fine al 31 luglio
          1997.
              6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1,  della legge 23 ottobre 1992, n. 421, alla lettera e) le
          parole:   "ai   dirigenti   generali   ed  equiparati  sono
          soppresse;  alla  lettera  i) le parole: "prevedere che nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale  e  decentrata  sono  sostituite  dalle seguenti:
          "prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato ; la
          lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
          "concorsi  unici per profilo professionale sono inserite le
          seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
              7.  Sono  abrogati  gli  articoli 38  e  39 del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29. Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso".
              - Il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,
          recante  "Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
          direttivo  e  non  dirigente  del  Corpo  della  Guardia di
          finanza"  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122.
              - La  legge  6 marzo 1992, n. 216, recante "Conversione
          in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
          1992,   n.  5,  recante  autorizzazione  di  spesa  per  la
          perequazione  del  trattamento  economico dei sottufficiali
          dell'Arma  dei carabinieri in relazione alla sentenza della
          Corte   costituzionale  n.  277  del  3-12  giugno  1991  e
          all'esecuzione   di  giudicati,  nonche'  perequazione  dei
          trattamenti   economici   relativi   al   personale   delle
          corrispondenti  categorie  delle  altre  Forze  di polizia.
          Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
          di  impiego  delle  Forze  di polizia e del personale delle
          Forze   armate  nonche'  per  il  riordino  delle  relative
          carriere,   attribuzioni   e   trattamenti   economici"  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale del 7 marzo 1992, n.
          56; si riporta il testo dell'art. 3:
              "Art.  3.  - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
          ad  emanare,  entro  il  31  dicembre  1992,  su  proposta,
          rispettivamente,  dei  Ministri dell'interno, della difesa,
          delle  finanze,  di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
          delle  foreste,  di concerto con i Ministri per la funzione
          pubblica  e  del  tesoro, decreti legislativi contenenti le
          necessarie  modificazioni  agli  ordinamenti  del personale
          indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti
          e  direttivi  e gradi corrispondenti, per il riordino delle
          carriere,  delle  attribuzioni e dei trattamenti economici,
          allo  scopo  di  conseguire  una disciplina omogenea, fermi
          restando  i  rispettivi  compiti  istituzionali,  le  norme
          fondamentali   di  stato,  nonche'  le  attribuzioni  delle
          autorita'  di  pubblica  sicurezza,  previsti dalle vigenti
          disposizioni  di  legge.  Per  il  personale delle Forze di
          polizia  i  decreti  legislativi  sono  adottati  sempre su
          proposta  dei  Ministri  interessati e con la concertazione
          del Ministro dell'interno.
              2.  Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
          alle  organizzazioni  sindacali  del  personale interessato
          maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale e agli
          organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
          possano  esprimere  il  proprio  parere entro il termine di
          trenta   giorni   dalla   ricezione  degli  schemi  stessi,
          trascorso  il  quale  il parere si intende favorevole. Essi
          saranno,  inoltre,  trasmessi,  almeno tre mesi prima della
          scadenza  del  termine  di  cui  al  comma 1, al Parlamento
          affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
          dei  deputati  e  del  Senato della Repubblica esprimano il
          proprio  parere  secondo  le  modalita' di cui all'art. 24,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 1, i decreti
          legislativi   potranno   prevedere   che   la   sostanziale
          equiordinazione  dei  compiti  e  dei  connessi trattamenti
          economici  sia conseguita attraverso la revisione di ruoli,
          gradi  e  qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante la
          soppressione   di   qualifiche  o  gradi,  ovvero  mediante
          l'istituzione  di  nuovi  ruoli,  qualifiche  o  gradi  con
          determinazione  delle  relative  dotazioni organiche, ferme
          restando  le  dotazioni organiche complessive previste alla
          data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
          Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
          legislativi potranno prevedere che:
                a)   per  l'accesso  a  determinati  ruoli,  gradi  e
          qualifiche,   ovvero   per   l'attribuzione  di  specifiche
          funzioni  sia  stabilito  il  superamento  di  un  concorso
          pubblico,  per  esami,  al quale sono ammessi a partecipare
          candidati  in  possesso di titolo di studio di scuola media
          di secondo grado;
                b) l'accesso  a  ruoli,  gradi e qualifiche superiori
          sia  riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei
          posti  disponibili  e mediante concorso interno, per titoli
          ed  esami,  al  personale  appartenente  al  ruolo, grado o
          qualifica   immediatamente   sottostante   in  possesso  di
          determinate  anzianita'  di  servizio,  anche  se privo del
          prescritto titolo di studio. Il limite predetto puo' essere
          diversamente  definito  per il solo accesso dai ruoli degli
          assistenti   e   degli   agenti   ed  equiparati  a  quello
          immediatamente    superiore.   Con   i   medesimi   decreti
          legislativi   saranno   altresi'   previste  le  occorrenti
          disposizioni transitorie.
              4.  Al  personale  che,  alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  riveste  la  qualifica di agente o
          equiparata  e'  attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993,
          il  trattamento  economico corrispondente al quinto livello
          retributivo.  A  decorrere  dalla  stessa  data  e' inoltre
          attribuito il trattamento economico corrispondente al sesto
          livello  retributivo  agli  assistenti capo o equiparati in
          possesso   della   qualifica   di   ufficiale   di  polizia
          giudiziaria,  previa collocazione degli stessi in posizione
          transitoria  fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
          ad  esaurimento.  Al  personale con qualifica di agente, di
          agente  scelto  e  di  assistente capo ufficiale di polizia
          giudiziaria   e   con  qualifiche  o  gradi  equiparati  e'
          corrisposta,  per  l'anno  1992,  una  somma una tantum non
          superiore a lire 500.000 per ciascuno.
              5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
          relativo  all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
          l  e  3  non  puo'  superare  il  limite di spesa di 30.000
          milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
          1999,  n.  34,  recante  "Regolamento  recante norme per la
          determinazione  della  struttura ordinativa del Corpo della
          Guardia  di  finanza,  ai  sensi dell'art. 27, commi 3 e 4,
          della  legge  27 dicembre 1997, n. 449" e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1999, n. 44.
              - La  legge  27  dicembre 1997, n. 449, recante "Misure
          per   la   stabilizzazione   della   finanza  pubblica"  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302, si riporta il testo
          dell'art. 27, commi 3 e 4:
              "3.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          e'  determinata  la  struttura  ordinativa  del Corpo della
          Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli
          articoli 2,  3  e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con
          contestuale  abrogazione delle citate norme e di ogni altra
          che  risulti  in  contrasto  con  la  nuova disciplina, nei
          limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo
          e  dei  relativi organici complessivi, con l'osservanza dei
          seguenti criteri:
                a) assicurare  economicita', speditezza e rispondenza
          al  pubblico  interesse dell'azione amministrativa, tenendo
          conto    anche   del   livello   funzionale   delle   altre
          amministrazioni   pubbliche  presenti  nei  diversi  ambiti
          territoriali  nonche'  delle esigenze connesse alla finanza
          locale;
                b) articolare  gli  uffici  e  reparti  per  funzioni
          omogenee,  diversificando tra strutture con funzioni finali
          e con funzioni strumentali o di supporto;
                c) assicurare   a  livello  periferico  una  efficace
          ripartizione della funzione di comando e controllo;
                d) di eliminare le duplicazioni funzionali;
                e) definire  i  livelli  generali  di  dipendenza dei
          comandi e reparti.
              4.  Agli  effetti di tutte le disposizioni vigenti, con
          il  medesimo regolamento di cui al comma 3 vengono altresi'
          previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi
          e Reparti individuati e quelle evidenti".
              - Il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000,
          n.    155,   recante   "Regolamento   recante   norme   per
          l'accertamento  dell'idoneita' al servizio nella Guardia di
          finanza  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  5, della legge 20
          ottobre   1999,   n.  380"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 15 giugno 2000, n. 138.
              - Il  decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante
          "Adeguamento   dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza,  a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
          78"  e'  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 4 della citata legge
          21 marzo 2000, n. 78:
              "Art.  4  (Delega  al Governo per il riordino del Corpo
          della  guardia  di finanza). - 1. Il Governo e' delegato ad
          emanare,  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
          revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato
          giuridico  e  l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
          guardia  di  finanza  e  per  l'adeguamento, fermo restando
          l'art.  1  della  legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti
          del   Corpo   in   relazione  al  riordino  della  pubblica
          amministrazione.
              2.  Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono
          osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
                a) previsione   dell'esercizio   delle   funzioni  di
          polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello
          Stato e dell'Unione europea;
                b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
                c) adeguamento  dei  ruoli e delle relative dotazioni
          organiche  alle  esigenze  funzionali e tecnico-logistiche,
          nonche'   alle   necessita'  operative  connesse  al  nuovo
          ordinamento    tributario   ed   ai   compiti   di   natura
          economico-finanziaria      derivanti      dall'appartenenza
          all'Unione   europea.   All'adeguamento  potra'  procedersi
          mediante   riordino   dei   ruoli   normale,   speciale   e
          tecnico-operativo  esistenti,  l'eventuale soppressione, la
          non  alimentazione  di  essi  ovvero l'istituzione di nuovi
          ruoli,  con  eventuale  rideterminazione  delle consistenze
          organiche  del  restante  personale.  Tale revisione potra'
          riguardare  anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i
          requisiti,  i  titoli  e  le  modalita'  di reclutamento ed
          avanzamento,  nonche'  le  aliquote  di  valutazione  ed il
          numero   delle   promozioni   annue   per   ciascun  grado,
          l'istituzione  del  grado  apicale  di  Generale  di  corpo
          d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da
          assolvere   ed   all'armonico   sviluppo   delle  carriere,
          l'elevazione  a sessantacinque anni del limite di eta', per
          i  Generali  di  corpo d'armata e di divisione, equiparando
          correlativamente  anche  quello  del Comandante generale in
          carica,  nonche',  solo  se necessario per la funzionalita'
          del  servizio,  innalzando  i limiti di eta' per i restanti
          gradi;     conseguentemente    verranno    assicurati    la
          sovraordinazione  gerarchica  del Comandante generale ed il
          mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
                d) aggiornamento   delle   disposizioni  inerenti  ad
          attivita'  incompatibili  con il servizio, nonche' riordino
          della   normativa   relativa  ai  provvedimenti  di  stato,
          realizzando  l'uniformita'  della  disciplina  di  tutto il
          personale;
                e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di
          adeguarne   la   disponibilita'   alle  effettive  esigenze
          operative   ed  al  nuovo  modello  organizzativo  previsto
          dall'art.  27,  comma  3,  della legge 27 dicembre 1997, n.
          449;
                f) riordino,  secondo criteri di selettivita' ed alta
          qualificazione,  della  disciplina  del  Corso superiore di
          polizia tributaria;
                g) previsione  di  disposizioni  transitorie  per  il
          graduale   passaggio   dalla  vigente  normativa  a  quella
          adottata con i decreti legislativi.
              3.  L'elevazione  a  sessantacinque  anni del limite di
          eta', di cui al comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.
              4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
          trasmette  alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della
          Repubblica  gli  schemi  dei  decreti legislativi di cui ai
          commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
          il  parere  delle  Commissioni  parlamentari competenti per
          materia,   esteso   anche  alle  conseguenze  di  carattere
          finanziario,  che  si esprimono entro sessanta giorni dalla
          data di assegnazione.
              5.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente
          articolo,  pari  a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
          sensi dell'art. 8".