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LEGGE 23 aprile 1959, n. 189

Ordinamento del Corpo della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
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Testo in vigore dal:  10-3-1999
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Art. 6


Ciascuna zona è costituita dal comando, da un numero vario di legioni, da un centro di addestramento e, di massima, da un nucleo regionale di polizia tributaria. Ciascuna legione è costituita dal comando e da un numero vario di gruppi, nuclei di polizia tributaria, stazioni navali, sezioni aeree e unità minori. A decorrere dal corrente anno accademico 1965-1966 l'Accademia e il comando scuole sono equiparate ai comandi di zona. Il comando scuole ha alla dipendenza la scuola sottufficiali e la legione allievi, che sono costituite dal comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori, e la scuola di polizia tributaria. La scuola alpina, la scuola nautica e la banda musicale del Corpo dipendono dal comando della legione allievi.
I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per le investigazioni ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano.
Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal comando e da un numero vario di gruppi, di sezioni ed unità minori. Il nucleo centrale dipende direttamente dal comando generale.
Per l'attribuzione del rango di comando di corpo e per l'individuazione degli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo si provvede con decreto del Ministro delle finanze.
Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di polizia tributaria è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze - Guardia di finanza - e dei contingenti di personale previsti dagli organici.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla data di emanazione delle determinazioni di cui al comma 1, si intendono abrogati gli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189".