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LEGGE 23 aprile 1959, n. 189

Ordinamento del Corpo della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
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Testo in vigore dal: 10-4-2001
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Corpo  della  guardia di finanza dipende direttamente e a tutti
gli effetti dal Ministro per le finanze.
  Esso  fa  parte  integrante  delle Forze armate dello Stato e della
forza pubblica ed ha il compito di:
    prevenire,  ricercare  e  denunziare  le evasioni e le violazioni
finanziarie;
    eseguire  la  vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e
concorrere  ai  servizi  di  polizia  marittima,  di  assistenza e di
segnalazione;
    vigilare,    nei    limiti   stabiliti   dalle   singole   leggi,
sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;
    concorrere  alla  difesa  politico-militare delle frontiere e, in
caso di guerra, alle operazioni militari;
    concorrere   al   mantenimento   dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica;
    eseguire  gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia
dalla legge richiesto il suo intervento. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che  "All'atto  della istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze,  ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la
dipendenza  del  Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 1
della  legge  23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro
dell'economia e delle finanze".