stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 maggio 2000, n. 155

Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2015)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  30-6-2000

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro delle finanze è adottato il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 recante "Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
Sentito il Ministro per le pari opportunità;
Sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Ritenuto, peraltro che non sembra opportuno introdurre al comma 3, dell'articolo 3 l'inciso, suggerito dal Consiglio di Stato, relativo alla deroga per l'accertamento dello stato di gravidanza, in quanto anche tale accertamento deve essere effettuato entro un determinato termine da fissare nel bando di concorso;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota n. 3-7990/UCL del 18 aprile 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica a tutti gli aspiranti di sesso maschile e femminile che partecipano ai concorsi per il reclutamento nella Guardia di finanza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 (Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile), è il seguente:
"5. II Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nonché il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto".
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 1, comma 5, della legge n. 380/1999, si veda in nota al titolo.
- I testi dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), sono i seguenti:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".