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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 marzo 2001, n. 400

Regolamento recante i criteri e le modalità per il finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/2007)
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Testo in vigore dal: 23-11-2001
al: 9-11-2007
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                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114, recante
disposizioni  sulla  riforma della disciplina relativa al settore del
commercio  a  norma  dell'articolo  4,  comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Visto  l'articolo  24  del predetto decreto legislativo che prevede
interventi  per  i  consorzi  e le cooperative di garanzia collettiva
fidi  come  modificato  dall'articolo  54,  comma  3,  della legge 23
dicembre  1998,  n.  448,  recante "Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo";
  Visto  in  particolare  il  comma 4 dell'articolo 24 che prevede il
finanziamento  delle  societa'  finanziarie, costituite da consorzi e
cooperative  di  garanzia  collettiva fidi, per l'esercizio di talune
attivita';
  Considerato che il comma 5 dell'articolo 24 attribuisce al Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la
definizione  dei  criteri  e  delle  modalita' per la concessione dei
predetti finanziamenti;
  Visto  l'articolo  9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n.
697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato
dall'articolo 4, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  l'articolo  106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385,  che  dispone  l'iscrizione  degli intermediari finanziari in un
apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano cambi;
  Visto  l'articolo  113  del  citato decreto legislativo 1 settembre
1993,  n. 385, che dispone che i soggetti che esercitano le attivita'
indicate  nel  citato  articolo  106,  in  via  prevalente,  non  nei
confronti  del  pubblico,  siano  iscritti  ad  una  apposita sezione
dell'elenco previsto dall'articolo 106;
  Visto  l'articolo  155 del predetto decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, che prevede che i consorzi di garanzia collettiva fidi,
di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa'
cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge
5  ottobre  1991,  n.  317,  sono  iscritti  in  un'apposita  sezione
dell'elenco previsto dall'articolo 106;
  Visto  l'articolo  15  della  legge  7 agosto 1997, n. 266, recante
disposizioni  in  materia  di  razionalizzazione di fondi pubblici di
garanzia;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123, recante
disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma del-l'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 14951 del 30 maggio 2001;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari
  1.  I  soggetti  beneficiari dell'intervento di cui all'articolo 24
del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 114, sono le societa'
finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel
turismo  e  nei  servizi, di cui al comma 1 dello stesso articolo, in
possesso  al  momento  della presentazione della domanda dei seguenti
requisiti:
    a) forma di societa' di capitali ed iscrizione nell'elenco di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
    ivi  compresi  quelli  speciali  di  cui agli articoli 113 e 155,
    comma 4;
b) richiamo espresso ed inderogabile nello statuto vigente ai
principi  di mutualita'. Le forme di societa' di capitali di cui alla
lettera   a)  del  presente  comma,  coerenti  con  il  principio  di
mutualita',  comprendono anche quelle previste dagli articoli 29 e 30
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e cioe' le societa' cooperative e
le societa' consortili;
    c)  presenza  nella compagine sociale di almeno trenta consorzi e
cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi,  di  seguito  denominati
confidi,  di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre
1982,  n.  697,  convertito  con  legge  29  novembre 1982, n. 887, e
successive modifiche, distribuiti sull'intero territorio nazionale.
  2. Ciascun consorzio o cooperativa non deve detenere piu' del venti
per  cento  del  capitale  della  societa'  finanziaria.  Per  quanto
concerne la distribuzione sul territorio nazionale di cui al comma 1,
lettera c), i trenta consorzi e cooperative debbono avere sede legale
almeno  in  una regione del Nord, in una regione del Centro ed in una
regione del Mezzogiorno.
  3.  Le  partecipazioni  al  capitale  della societa' finanziaria di
soggetti  diversi  da  quelli  elencati  al  comma 1, lettera c), non
possono  superare  complessivamente  il trenta per cento. E' comunque
esclusa la partecipazione di consorzi o cooperative non costituiti ai
sensi  dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n.
697,  convertito  con  legge  29  novembre 1982, n. 887, e successive
modifiche.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
              Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 114, reca
          disposizioni  sulla  riforma  della  disciplina relativa al
          settore commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
          15 marzo 1997, n. 59.
              -  Il testo dell'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del
          15 marzo 1997, e' il seguente:
              "Art. 4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il
          Governo provvede anche a:
                a) - b) (Omissis);
                c) ridefinire,  riordinare  e  razionalizzare,  sulla
          base  dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente
          art.  1,  al  comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e
          20,  comma 5,  per  quanto  possibile  individuando momenti
          decisionali  unitari, la disciplina relativa alle attivita'
          economiche   ed  industriali,  in  particolare  per  quanto
          riguarda  il  sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti
          nell'industria,   nel   commercio,   nell'artigianato,  nel
          comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione: per
          quanto  riguarda  le  politiche regionali, strutturali e di
          coesione  della Unione europea, ivi compresi gli interventi
          nelle  aree  depresse  del territorio nazionale, la ricerca
          applicata,  l'innovazione  tecnologica, la promozione della
          internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese
          nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione
          della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del
          contenimento    dei    prezzi   e   dell'efficienza   della
          distribuzione;  per  quanto  riguarda  la  cooperazione nei
          settori  produttivi  ed  il  sostegno dell'occupazione; per
          quanto  riguarda  le attivita' relative alla realizzazione,
          all'ampliamento,   alla  ristrutturazione  e  riconversione
          degli   impianti   industriali,  all'avvio  degli  impianti
          medesimi    ed    alla    creazione,   ristrutturazione   e
          valorizzazione    di    aree   industriali   ecologicamente
          attrezzate,  con  particolare  riguardo  alle  dotazioni ed
          impianti  di  tutela dell'ambiente, della sicurezza e della
          salute pubblica".
              - Il  testo dell'art. 24 del decreto legislativo n. 114
          del  1998,  a seguito dell'integrazione apportata dall'art.
          54,  comma 3,  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il
          seguente:
              "Art. 24 (Interventi per i consorzi e le cooperative di
          garanzia collettiva fidi). - 1. I consorzi e le cooperative
          di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 9, comma 9, del
          decreto-legge  1  ottobre  1982,  n.  697, convertito dalla
          legge  29 novembre  1982,  n.  887, e successive modifiche,
          possono   costituire   societa'   finanziarie   aventi  per
          finalita' lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio,
          nel turismo e nei servizi.
              2. I  requisiti  delle  societa' finanziarie, richiesti
          per   l'esercizio   delle  attivita'  di  cui  al  presente
          articolo, sono i seguenti:
                a) siano   ispirate   ai   principi   di  mutualita',
          richiamati  espressamente e inderogabilmente nei rispettivi
          statuti;
                b) siano   costituite  da  almeno  trenta consorzi  e
          cooperative  di garanzia collettiva fidi ci cui al comma 1,
          distribuiti sull'intero territorio nazionale;
                c) siano  iscritte  all'apposito  elenco  tenuto  dal
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,   in   conformita'   al  decreto  legislativo  1
          settembre 1993, n. 385.
              3. Le  organizzazioni  nazionali  di rappresentanza del
          commercio,  del  turismo e dei servizi, per le finalita' di
          cui  al  presente  articolo,  possono  promuovere  societa'
          finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.
              4. Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
          dell'artigianato   puo'  disporre  il  finanziamento  delle
          societa' finanziarie per le attivita' destinate:
                a) all'incremento     di     fondi     di    garanzia
          interconsortili  gestiti  dalle societa' finanziarie di cui
          al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie a
          favore   dei  consorzi  e  delle  cooperative  di  garanzia
          collettiva fidi partecipanti;
                b) alla   promozione   di   interventi  necessari  al
          miglioramento  dell'efficienza  ed  efficacia operativa dei
          soggetti costituenti;
                c) alla promozione di interventi destinati a favorire
          le   fusioni   tra   consorzi  e  cooperative  di  garanzia
          collettiva fidi;
                c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione
          e  assistenza  tecnica  agli  operatori  del  settore anche
          mediante  la  costituzione  di  societa'  partecipate dalle
          societa' finanziarie previste dal comma 1.
              5. Con   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          da  emanarsi  entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri
          e le modalita' per gli interventi di cui al comma 4.
              6. Gli  interventi  previsti dal presente articolo, nel
          limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a
          carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui
          alla  legge  1 marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del
          Fondo   di  cui  all'art.  4,  comma 6,  del  decreto-legge
          8 febbraio  1995,  n.  32,  convertito dalla legge 7 aprile
          1995,  n.  104.  A tal fine il Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire la
          somma  suddetta  ad  apposita  sezione  del  Fondo  di  cui
          all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.".
              - Il testo dell'art. 9, nono comma, del decreto-legge 1
          ottobre  1982,  n.  697, convertito dalla legge 29 novembre
          1982,  n. 887, come modificato dall'art. 4, comma 13, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:
              "A  favore  delle cooperative e dei consorzi costituiti
          da  soggetti  operanti  nel  settore  del  commercio  e del
          turismo,  ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel
          settore  dei  servizi,  ed  aventi  come  scopo  sociale la
          prestazione   di   garanzie   al   fine  di  facilitare  la
          concessione  di  crediti di esercizio o per investimenti ai
          soci,  e'  concesso  annualmente  un  contributo diretto ad
          aumentare  le  disponibilita'  del  Fondo  di  garanzia. Il
          contributo e' erogato nella misura massima dell'1 per cento
          dei  finanziamenti  assistiti da garanzie da parte di detti
          enti.  All'onere  derivante  dal presente comma si provvede
          con  la  somma  di  lire 5 miliardi all'anno, dettati dallo
          stanziamento   previsto  dal  settimo  comma  del  presente
          articolo".
              - Il  testo  dell'art.  106  del  decreto legislativo 1
          settembre 1993, n. 385, e' il seguente:
              "Art.   106 (Elenco   generale). - 1. L'esercizio   nei
          confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di
          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
          di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari
          finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
              2. Gli  intermediari  finanziari  indicati  nel comma 1
          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
              3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
          delle seguenti condizioni:
                a) forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa' in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa;
                b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
                c) capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque
          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
          societa' per azioni;
                d) possesso  da  parte dei partecipanti al capitale e
          degli  esponenti  aziendali  dei  requisiti  previsti dagli
          articoli 108 e 109.
              4. Il  Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e
          l'UIC:
                a) specifica  il  contenuto  delle attivita' indicate
          nel   comma 1,   nonche'   in   quali  circostanze  ricorra
          l'esercizio  nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito al
          consumo  si considera comunque esercitato nei confronti del
          pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
                b) per   gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
          determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto
          previsto  dal  comma 3,  vincolare  la  scelta  della forma
          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
              5. L'UIC  indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
          e  da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
          alla CONSOB.
              6. Al  fine di verificare il rispetto dei requisiti per
          l'iscrizione   nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere  agli
          intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
          se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede
          degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di
          altre autorita'.
              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
          comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura".
              - Il testo dell'art. 113 del citato decreto legislativo
          1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente:
              "Art.  113 (Soggetti  non  operanti  nei  confronti del
          pubblico). 1. L'esercizio   in   via  prevalente,  non  nei
          confronti  del pubblico, delle attivita' indicate nell'art.
          106,  comma 1,  e'  riservato  ai  soggetti iscritti in una
          apposita  sezione  dell'elenco  generale.  Il  Ministro del
          tesoro emana disposizioni attuative del presente comma.
              2. Si applicano l'art. 108 e, con esclusivo riferimento
          ai requisiti di onorabilita', l'art. 109".
              - Il testo dell'art. 155 del citato decreto legislativo
          1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente:
              "Art.     155 (Soggetti     operanti     nel    settore
          finanziario). - 1. I  soggetti  che esercitano le attivita'
          previste   dall'art.   106,   comma 1,   si  adeguano  alle
          disposizioni  del  comma 2  e  del comma 3, lettera b), del
          medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto legislativo.
              2. L'art.  107  trova  applicazione anche nei confronti
          delle  societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
          previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
              3. Le  agenzie  di prestito su pegno previste dal terzo
          comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono
          sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.
              4. I  consorzi  di garanzia collettiva fidi, di primo e
          di  secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa'
          cooperativa   o   consortile,  ed  esercenti  le  attivita'
          indicate nell'art. 29, comma 1, della legge 5 ottobre 1991,
          n.  317,  sono  iscritti in un'apposita sezione dell'elenco
          previsto dall'art. 106, comma 1. A essi non si applicano il
          titolo V del presente decreto legislativo e gli articoli 2,
          3  e 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  5 luglio  1991,  n. 197.
          L'iscrizione  nella  sezione  non  abilita  a effettuare le
          altre operazioni riservate agli intermediari finanziari.
              5. I    soggetti   che   esercitano   professionalmente
          l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione
          a  pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in
          un'apposita  sezione  dell'elenco  previsto  dall'art. 106,
          comma 1.   A   tali   soggetti   si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  le  disposizioni degli articoli 106, comma 6,
          108,   109,  con  esclusivo  riferimento  ai  requisiti  di
          onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita
          ad   effettuare   le   altre   operazioni   riservate  agli
          intermediari finanziari. Il Ministro del tesoro, sentiti la
          Banca  d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del
          presente  comma  individuando, in particolare, le attivita'
          che  possono essere esercitate congiuntamente con quella di
          cambiavalute.  Il  Ministro del tesoro detta altresi' norme
          transitorie  dirette  a  disciplinare  le abilitazioni gia'
          concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
          decreto-legge   3 maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
              6. I  soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
          data  di  entrata  in vigore della presente disposizione, i
          quali,  senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
          ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
          presiti,   possono   continuare   a   svolgere  la  propria
          attivita',  in considerazione del carattere marginale della
          stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
          quantitativi determinati dal CICR.".
              - Il testo degli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre
          1991, n. 317, e' il seguente:
              "Art.     29 (Consorzi     di    garanzia    collettiva
          fidi). - 1. Ai  fini  dell'ammissione  ai  benefici  di cui
          all'art.  31,  si  considerano  consorzi  e  cooperative di
          garanzia collettiva fidi i consorzi, le societa' consortili
          e  le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi
          sociali:
                a) l'attivita'  di prestazione di garanzie collettive
          per  favorire  la  concessione di finanziamenti da parte di
          aziende  e  istituti  di  credito, di societa' di locazione
          finanziaria,  di societa' di cessione di crediti di imprese
          e di enti parabancari alle piccole imprese associate;
                b) l'attivita'  di  informazione,  di consulenza e di
          assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il
          migliore  utilizzo  delle  fondi  finanziarie,  nonche'  le
          prestazioni  di servizi per il miglioramento della gestione
          finanziaria  delle  stesse  imprese.  A  tale attivita', in
          quanto  connessa e complementare a quella di prestazione di
          garanzie   collettive,   si   applicano   le   disposizioni
          tributarie specificamente previste per quest'ultima.
              2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31
          i  consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai
          quali,  alla  data  del 30 giugno 1990, partecipano piccole
          imprese  industriali  con  non piu' di trecento dipendenti,
          fermo  il  limite del capitale investito di cui all'art. 1,
          in  misura non superiore ad un sesto del numero complessivo
          delle aziende consorziate.
              2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva
          fidi  possono continuare a partecipare le imprese associate
          che  superino  i  limiti  dimensionali indicati dall'Unione
          europea  per  le  piccole  e  medie  imprese  e  non quelli
          previsti  per  gli  interventi  della  Banca  europea degli
          investimenti  (Bei) a favore delle piccole e medie imprese,
          purche'  complessivamente  non rappresentino piu' del 5 per
          cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi
          e  le  cooperative  di garanzia collettiva fidi non possono
          beneficiare  degli  interventi  agevolati  previsti  per le
          piccole e medie imprese".
              "Art.       30 (Ammissione       alle      agevolazioni
          statali). - 1. Le  cooperative,  i  consorzi  e le societa'
          consortili,  anche  in  forma  cooperativa, che svolgono le
          attivita'  di  cui  all'art.  29 sono ammessi a beneficiare
          dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del
          presente  capo  se  costituiti dal almeno cinquanta piccole
          imprese  industriali, commerciali e di servizi e da imprese
          artigiane  di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a
          carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia
          monetari  (fondi  rischi)  costituiti  da  versamenti delle
          stesse  imprese consorziate di importo non inferiore a lire
          50 milioni".
              - Il  testo  dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n.
          266,  recante  "Interventi  urgenti  per l'economia", e' il
          seguente:
              "Art.   15 (Razionalizzazione  dei  fondi  pubblici  di
          garanzia).  -  1. Al  fondo  di garanzia di cui all'art. 2,
          comma 100,  lettera a),  della  legge  23 dicembre 1996, n.
          662,  sono  attribuite,  a  integrazione delle risorse gia'
          destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attivita' e
          le  passivita'  del  fondo  di  garanzia di cui all'art. 20
          della   legge   12 agosto   1977,   n.  675,  e  successive
          modificazioni,  e  del  fondo di garanzia di cui all'art. 7
          della   legge   10 ottobre   1975,  n.  517,  e  successive
          modificazioni,  nonche'  un  importo  pari a 50 miliardi di
          lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi
          e   cooperative   di  garanzia  collettiva  fidi  ai  sensi
          dell'art.  2  del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 149,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 237.
              2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente
          articolo   puo'   essere   concessa   alle   banche,   agli
          intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale di
          cui  all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
          n.   385,  e  successive  modificazioni,  e  alle  societa'
          finanziarie   per  l'innovazione  e  lo  sviluppo  iscritte
          all'albo  di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre
          1991,  n.  317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie
          imprese,  ivi  compresa  la  locazione  finanziaria,  e  di
          partecipazioni,  temporanee  e  di  minoranza,  al capitale
          delle  piccole  e  medie  imprese. La garanzia del fondo e'
          estesa  a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai
          consorzi  di  garanzia  collettiva fidi di cui all'art. 15,
          comma 4,  del  citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e
          dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
          di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.
              3. I  criteri  e  le modalita' per la concessione della
          garanzia  e  per la gestione del fondo nonche' le eventuali
          riserve   di  fondi  a  favore  di  determinati  settori  o
          tipologie  di  operazioni  sono  regolati  con  decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  Apposita  convenzione  verra'  stipulata,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  tra  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato ed il Mediocredito centrale,
          ai  sensi  dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 1
          settembre  1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto
          organo  competente  a deliberare in materia, nel quale sono
          nominati  anche  un  rappresentante delle banche ed uno per
          ciascuna  delle  organizzazioni  rappresentative  a livello
          nazionale  delle  piccole  e  medie  imprese  industriali e
          commerciali.
              4. Un  importo  pari  a  50 miliardi  di lire, a valere
          sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative
          di  garanzia  collettiva  fidi  ai  sensi  dell'art.  2 del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  237, e'
          destinato  al  fondo  centrale di garanzia istituito presso
          l'Artigiancassa  S.p.a.  dalla  legge  14 ottobre  1964, n.
          1068,  e  successive modificazioni e integrazioni. All'art.
          2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le
          parole:  "Ministro  del tesoro , sono inserite le seguenti:
          "di  concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'arti gianato .
              5. Dalla  data  di  entrata  in  vigore del decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          emanato  di  concerto con il Ministro del tesoro, di cui al
          comma 3,  sono  abrogati  l'art.  20  della legge 12 agosto
          1977,  n.  675  e  l'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n.
          517, e loro successive modificazioni".
              - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato del 31 maggio 1999, n. 248, concerne il
          regolamento  recante criteri e modalita' per la concessione
          della  garanzia e per la gestione del fondo di garanzia per
          le  piccole  e  medie  imprese,  in attuazione dell'art. 15
          della  legge  7 agosto  1997,  n.  266, e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 30 luglio
          1999 - serie generale - n. 177.
              - Il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 123, reca
          disposizioni  per  la razionalizzazione degli interventi di
          sostegno  pubblico  alle  imprese,  a  norma  dell'art.  4,
          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              - Il  testo  dell'art.  17, commi 3 e 4, della legge n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4. I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione  di  "regolamento sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Note all'art. 1:
              - Il   testo   dell'art.  24  del  decreto  legislativo
          31 marzo  1998,  n.  114,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse.
              - Il  testo  degli articoli 106, 113 e 155, del decreto
          legislativo  1  settembre  1993, n. 385, e' riportato nelle
          note alle premesse.
              - Il testo degli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre
          1991, n. 317, e' riportato nelle note alle premesse.
              - Il testo dell'art. 9, nono comma, del decreto-legge 1
          ottobre  1982,  n.  697,  convertito  con legge 29 novembre
          1982,  n. 887, come modificato dall'art. 4, comma 13, della
          legge  27 dicembre  1997,  n.  449, e' riportato nelle note
          alle premesse.