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LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  11-8-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 20


La garanzia del fondo di cui al primo comma è di natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle collettive o consortili.
La garanzia del fondo può essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito, su richiesta dei medesimo e dei soggetti interessati.
La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, di intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti: la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite.
La garanzia si esplica sino a 30 milioni nella misura del 90 per cento della perdita subita dall'Istituto finanziatore e può raggiungere l'80 per cento dell'eccedenza, a fronte del capitale, degli interessi di mora calcolati in misura comunque non superiore al tasso di riferimento determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula del contratto, nonché a fronte degli accessori e delle spese, dopo aver esperito tutte le procedure ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti.
I limiti dei finanziamenti per i quali può essere concessa la garanzia del "Fondo" sono determinati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare.
La dotazione del "Fondo" è costituita:
a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario del finanziamento concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta è dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e dell'1,25 per cento per i finanziamenti d'importo superiore;
b) dai contributi degli istituti ed aziende di credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e in essere alla fine dell'anno precedente;
c) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo;
d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere sulle disponibilità del "Fondo" di cui al precedente articolo 3.
Al "Fondo" si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
((19))
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AGGIORNAMENTO (19)
La L. 7 agosto 1997, n.266, ha disposto (con l'art.5 comma 5) che "dalla data di entrata in vigore del decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il ministro del Tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675".