LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

note: Entrata in vigore della Legge: 24-10-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 1-1-1994
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
       (Societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo) 
1.  Al  fine  di  poter  beneficiare  delle   agevolazioni   di   cui
all'articolo 9, possono essere costituite  societa'  finanziarie  per
l'innovazione e lo sviluppo aventi  come  oggetto  sociale  esclusivo
l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di  rischio  di
piccole imprese costituite in forma di societa' di capitali, che  non
possano comunque dar luogo alla determinazione  delle  condizioni  di
cui all'articolo 2359 del codice civile. 
2. Le societa' finanziarie  per  l'innovazione  e  lo  sviluppo,  ivi
comprese le societa' finanziarie regionali aventi i requisiti di  cui
al comma 1, devono avere forma di societa' per azioni. 
3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della  presente  legge,  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato provvede a istituire un  albo  al  quale
devono essere iscritte le societa' finanziarie di cui al comma 2  per
poter esercitare l'attivita' di cui al comma 1  e  beneficiare  delle
agevolazioni di cui all'articolo 9. 
4. Il decreto di cui al comma 3 determina: 
a)  le   modalita'   della   domanda   di   iscrizione   all'albo   e
dell'iscrizione medesima; 
b) i requisiti della societa', dei suoi amministratori, dei dirigenti
muniti di  poteri  di  rappresentanza,  dei  componenti  il  collegio
sindacale, nonche' dei soggetti che  esercitano  il  controllo  della
societa' stessa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; 
c)   l'ammontare   minimo   del   capitale    sociale,    i    limiti
dell'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e  l'ammontare
degli investimenti in partecipazioni; 
d) le modalita' di verifica della sussistenza dei requisiti  e  delle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c), ai  fini  dell'iscrizione
all'albo; 
e) le  modalita'  applicative  del  vincolo  di  temporaneita'  delle
partecipazioni assunte. 
5. Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
trasmette alla Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa
(CONSOB) l'elenco delle societa' iscritte all'albo di cui al comma 3. 
6. (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 SETTEMBRE 1993, N. 385 )). ((5)) 
    
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha  disposto  (con  l'art.  161,
comma 5) che le disposizioni emanate dalle  autorita'  creditizie  ai
sensi di norme abrogate o sostituite continuano  a  essere  applicate
fino alla data di entrata in  vigore  dei  provvedimenti  emanati  ai
sensi del D.Lgs. 5 ottobre 1991, n. 317.