DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-10-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 113. 
      (( (Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111). )) 
 
  ((1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111  e
vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi
sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine
puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie  e  la
trasmissione di  atti  e  documenti,  fissando  i  relativi  termini,
nonche' effettuare ispezioni. 
  2. La Banca d'Italia puo' disporre la cancellazione dall'elenco: 
    a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione; 
    b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge  e  delle
disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; 
    c) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo  di
tempo non inferiore a un anno. 
  3. Fermo restando quanto previsto al comma  2,  la  Banca  d'Italia
puo'  imporre  agli  iscritti  il  divieto  di  intraprendere   nuove
operazioni o disporre la riduzione delle attivita' per violazioni  di
disposizioni   legislative   o   amministrative   che   ne   regolano
l'attivita'. 
  4. Quando il numero di  iscritti  nell'elenco  e'  sufficiente  per
consentire la costituzione di un Organismo, esso  e'  costituito  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Banca
d'Italia; con il medesimo decreto  ne  sono  nominati  i  componenti.
L'Organismo  svolge  ogni  attivita'  necessaria  per   la   gestione
dell'elenco; determina  la  misura  dei  contributi  a  carico  degli
iscritti, entro il limite del cinque  per  mille  dell'ammontare  dei
prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute  per
l'iscrizione  nell'elenco  e  vigila  sul  rispetto  da  parte  degli
iscritti  della  disciplina  cui  sono  sottoposti  anche  ai   sensi
dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento  di  tali  compiti,  i
poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo  a  far
tempo dall'avvio della sua operativita'; la cancellazione dall'elenco
potra' essere disposta dall'Organismo anche per il mancato  pagamento
del  contributo  e  delle  altre  somme   dovute   per   l'iscrizione
nell'elenco. 
  5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8 bis.)) ((54)) 
 
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AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 10,  comma
7) che  "Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo, sono abrogati gli elenchi previsti dagli articoli 113  e
155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385  e
cancellati i soggetti ivi iscritti". 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dall'art.  7,
comma 3 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con  l'art.
10, comma 7) che "Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  legislativo  sono  soppressi  gli  elenchi  previsti   dagli
articoli 113 e 155, comma 5  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e  cancellati  i
soggetti ivi iscritti". 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (54) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141  come  modificato  dal  D.Lgs.  19
settembre 2012, n. 169 ha disposto (con l'art.  10,  comma  8-quater)
che "La data di avvio della gestione degli  elenchi  da  parte  degli
Organismi  previsti  dagli  articoli  112-bis  e  113   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  e'  comunicata  alla  Banca
d'Italia e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana."