LEGGE 7 agosto 1997, n. 266

Interventi urgenti per l'economia.

note: Entrata in vigore della legge: 11-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
Testo in vigore dal: 13-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15 
          Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia 
 
  1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera
a), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  sono  attribuite,  a
integrazione delle risorse gia' destinate in attuazione dello  stesso
articolo 2, le attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui
all'articolo 20 della legge 12 agosto  1977,  n.  675,  e  successive
modificazioni, e del fondo di garanzia di cui  all'articolo  7  della
legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonche' un
importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a
favore dei consorzi e cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto  legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. 
  2. La garanzia del fondo di cui al comma 1  del  presente  articolo
puo'  essere  concessa  alle  banche,  agli  intermediari  finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui  all'articolo  107  del  decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive  modificazioni,  e
alle societa' finanziarie per l'innovazione e  lo  sviluppo  iscritte
all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre  1991,
n. 317, a fronte di finanziamenti a  piccole  e  medie  imprese,  ivi
compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni  temporanee  e
di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La  garanzia
del fondo e' estesa a quella prestata dai fondi di  garanzia  gestiti
dai consorzi di garanzia collettiva fidi  di  cui  all'articolo  155,
comma 4, del citato decreto legislativo  n.  385  del  1993  e  dagli
intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco   generale   di   cui
all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo. 
  3. I criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per
la gestione del fondo nonche' le eventuali riserve di fondi a  favore
di determinati settori o tipologie di operazioni  sono  regolati  con
decreto   del    ministro    dell'Industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, di concerto con il ministro del Tesoro, da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. Apposita convenzione verra' stipulata, entro  sessanta  giorni
dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  tra  il
ministero dell'Industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  il
Mediocredito centrale,  ai  sensi  dell'articolo  47,  comma  2,  del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La convenzione  prevede
un distinto organo, competente a deliberare  in  materia,  nel  quale
sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna
delle  organizzazioni  rappresentative  a  livello  nazionale   delle
piccole e medie imprese industriali e commerciali. (10) (17) 
  4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a  valere  sulle  risorse
destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia  collettiva
fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 20  maggio  1993,  n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
237, e' destinato al fondo  centrale  di  garanzia  istituito  presso
l'Artigiancassa  Spa  dalla  legge  14  ottobre  1964,  n.  1068,   e
successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2,  comma  101,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole:  "ministro  del
Tesoro", sono inserite le seguenti:  "di  concerto  con  il  ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato". 
  5. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del  ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto
con il ministro  del  Tesoro,  di  cui  al  comma  3,  sono  abrogati
l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977,  n.  675,  e  l'articolo  7
della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni. 
  6. All'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
    "2-bis. Ai consorzi e cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi
possono continuare a partecipare le imprese associate che superino  i
limiti dimensionali indicati dall'Unione europea  per  le  piccole  e
medie imprese e non quelli previsti per gli  interventi  della  Banca
europea degli investimenti (Bei)  a  favore  delle  piccole  e  medie
imprese, purche' complessivamente non rappresentino piu'  del  5  per
cento delle imprese associate. Per dette  imprese  i  consorzi  e  le
cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli
interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese".  (16a)
((18)) 
    
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AGGIORNAMENTO (10)
Il Decreto 31 maggio 1999, n. 248 ha disposto (con l'art. 10, comma
6) che "La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266 e' stipulata entro trenta giorni dall'entrata  in
vigore del presente regolamento".
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AGGIORNAMENTO (16a)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
847)  che  in  attesa   della   riforma   delle   misure   a   favore
dell'innovazione industriale, e' istituito il Fondo  per  la  finanza
d'impresa, al quale sono conferite le risorse del  Fondo  di  cui  al
presente articolo, che viene soppresso.
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3,  della  legge  7
agosto 1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia  di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23  dicembre
1996,  n.  662,  puo'  essere  prorogata,  per  motivi  di   pubblico
interesse, non oltre il 31  dicembre  2010,  con  una  riduzione  del
cinque per cento delle relative commissioni".
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AGGIORNAMENTO (18) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dal D.L. 13  maggio
2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n.
106, non prevede piu' (con l'art. 1, comma 847) la  soppressione  del
Fondo di cui al presente articolo.