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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 107

Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 25-4-2001
al: 1-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  VISTO l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  VISTI gli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29; 
  VISTO il Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258; 
  VISTA la legge 24 aprile 1980, n. 146; 
  VISTA la legge 10 ottobre 1989 n. 349; 
  VISTO il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105; 
  VISTA la legge 29 ottobre 1991, n. 358; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,  n.
287; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n.
526; 
  VISTO il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  287,  ed  in
particolare l'articolo 8; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio  1999,
n. 150; 
  VISTA la legge 15 marzo  1997,  n.  59,  ed,  in  particolare,  gli
articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettere n, o),  e  q),
13, comma 2, e 17, comma 1; 
  ViSTO il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo; 
  VISTO in particolare l'articolo 58, comma  3,  del  citato  decreto
legislativo n. 300 del 1999, che stabilisce che l'organizzazione,  la
disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del  Ministero  sono
stabilite ai sensi dell'articolo 7, comma 4-bis, della legge  n.  400
del 1988; 
  VISTO il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento del meccanismi e strumenti di monitoraggio e
di  valutazione  dei  costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; 
  VISTE le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  del  Ministri,
adottate nelle riunioni del 10 novembre 2000 e del 9 gennaio 2001; 
  UDITO il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 dicembre 2000; 
  SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai
sensi dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  SENTITA l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali; 
  VISTO il parere dell'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione, espresso in data 20 febbraio 2001; 
  VISTO il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio del Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 marzo 2001; 
  SULLA PROPOSTA del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro. del bilancio e della programmazione economica  e
con il Ministro per la funzione pubblica; 
 
                                EMANA 
 
                      Il seguente regolamento: 
 
                             Articolo 1 
                       Denominazioni e oggetto 
 
  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono: 
    a) Per Ministro, il Ministro delle finanze; 
    b) per Ministero, il Ministero delle finanze; 
    c) per dipartimento, il dipartimento per le politiche fiscali; 
    d) per agenzie, le agenzie fiscali; 
    e) per decreto n. 300/1999,  il  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300; 
    f) per decreto n. 29/1993,  il  decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29, con le successive integrazioni e modifiche. 
  2. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del
decreto n. 300/1999, detta disposizioni relative alla organizzazione,
alla disciplina degli  uffici  del  dipartimento  ed  alle  dotazioni
organiche del Ministero. 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
            -  L'articolo  87,  quinto  comma,  della   Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
            - Si riporta il testo dell'art. 17 della Legge 23  agosto
          1988 n. 400 recante: "Disciplina dell'attivita' di  Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata nella Gazz. Uff.  12  settembre  1988,  n.  214,
          S.O.: 
          "Art. 17. (Regolamenti). 
            1. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
          a) l'esecuzione delle  leggi  e  dei  decreti  legislativi,
             nonche' dei regolamenti comunitari; 
          b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei  decreti
             legislativi recanti norme di principio,  esclusi  quelli
             relativi a materie riservate alla competenza regionale; 
          c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi
             o di atti aventi forza  di  legge,  sempre  che  non  si
             tratti di materie comunque riservate alla legge; 
          d) l'organizzazione    ed    il     funzionamento     delle
             amministrazioni  pubbliche   secondo   le   disposizioni
             dettate dalla legge; 
          e) (lettera abrogata). 
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          nonne regolamentari. 
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
            4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici  dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
          a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione  con  i
             Ministri ed i Sottosegretari di  Stato,  stabilendo  che
             tali  uffici  hanno  esclusive  competenze  di  supporto
             dell'organo di direzione  politica  e  di  raccordo  tra
             questo e l'amministrazione; 
          b) individuazione  degli  uffici  di  livello  dirigenziale
             generale,    centrali     e     periferici,     mediante
             diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
             funzioni strumentali e loro organizzazione per  funzioni
             omogenee e secondo criteri di  flessibilita'  eliminando
             le duplicazioni funzionali; 
          c) previsione   di   strumenti   di   verifica    periodica
             dell'organizzazione e dei risultati; 
          d) indicazione  e  revisione  periodica  della  consistenza
             delle piante organiche; 
          e) previsione  di  decreti  ministeriali  di   natura   non
             regolamentare  per  la  definizione  dei  compiti  delle
             unita'    dirigenziali    nell'ambito    degli    uffici
             dirigenziali generali.". 
          - Si riporta il testo degli artt. 14  e  19  del  D.Lgs.  3
          febbraio   1993,   n.   29,   recante    "Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'articolo della L. 23 ottobre  1992,  n.  421",
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1993, n. 30, SO.: 
          "Art. 14. (Indirizzo politico-amministrativo). 
            1. Il Ministro esercita le funzioni di  cui  all'articolo
          3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
          entro dieci giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di bilancio, anche  sulla  base  delle  proposte  dei
          dirigenti di cui all'articolo 16: 
          a) definisce obiettivi, priorita',  piani  e  programmi  da
             attuare ed emana le conseguenti direttive  generali  per
             l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
          b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti  definiti
             ai sensi della lettera a), l'assegnazione  ai  dirigenti
             preposti ai centri di responsabilita'  delle  rispettive
             amministrazioni delle risorse  di  cui  all'articolo  3,
             comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi  comprese
             quelle di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  7
             agosto  1997,  n.  279,  ad  esclusione  delle   risorse
             necessarie per il funzionamento degli uffici di  cui  al
             comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con
             le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7
             agosto  1997,  n.  279,  tenendo  altresi'   conto   dei
             procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta  gli
             altri provvedimenti ivi previsti. 
            2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1  il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi del comma 4-bis  dell'articolo  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
          nei limiti stabiliti dallo stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni,   con   incarichi    di    collaborazione
          coordinata e continuativa. Per i  dipendenti  pubblici  si'
          applica la disposizione di cui all'articolo 17,  comma  14,
          della  legge  15  maggio  1997,  n.  127.  Con  lo   stesso
          regolamento  si  provvede  al  riordino  delle   Segreterie
          particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato.  Con   decreto
          adottato dall'autorita' di governo competente, di  concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica)  e'  determinato,  in  attuazione
          dell'articolo 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo
          1997, n. 59, senza aggravi di spesa  e,  per  il  personale
          disciplinato dal contratti collettivi nazionali di  lavoro,
          fino  ad  una   specifica   disciplina   contrattuale,   il
          trattamento   economico   accessorio,   da    corrispondere
          mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
          di reperibilita' e di disponibilita' ad  orari  disagevoli,
          ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei  Ministri  e  dei
          Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,  consistente  in
          un unico emolumento, e' sostitutivo  dei  compensi  per  il
          lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per
          la qualita'  della  prestazione  individuale.  Con  effetto
          dalla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al
          presente comma sono abrogate le norme del R.D.L. 10  luglio
          1924, n. 1100, e successive modificazioni ed  integrazioni,
          ed ogni  altra  norma  riguardante  la  costituzione  e  la
          disciplina dei Gabinetti dei Ministri  e  delle  Segreterie
          particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 
            3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare  o
          avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di
          competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o  ritardo  il
          Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il  quale
          il dirigente deve adottare  gli  atti  o  i  provvedimenti.
          Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
          delle direttive generali da parte del dirigente competente,
          che determinino pregiudizio per  l'interesse  pubblico,  il
          Ministro puo' nominare, salvi  i  casi  di  urgenza  previa
          contestazione, un commissario ad acta, dando  comunicazione
          al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  relativo
          provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2,
          comma 3, lettera p) della legge 23  agosto  1988,  n.  400.
          Resta altresi' salvo quanto previsto  dall'articolo  6  del
          testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  approvato
          con regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  e  dall'articolo  10  del
          relativo regolamento emanato con  regio  decreto  6  maggio
          1940,  n.  635.  Resta  salvo  il  potere  di  annullamento
          ministeriale per motivi di legittimita'.". 
          "Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). 
            1. Per il conferimento di ciascun  incarico  di  funzione
          dirigenziale e per il passaggio ad  incarichi  di  funzioni
          dirigenziali diverse si tiene conto della  natura  e  delle
          caratteristiche  dei   programmi   da   realizzare,   delle
          attitudini e  della  capacita'  professionale  del  singolo
          dirigente, anche in relazione ai  risultati  conseguiti  in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e  al
          passaggio ad incarichi diversi non  si  applica  l'articolo
          2103, del codice civile. 
            2. Tutti gli incarichi di direzione  degli  uffici  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
          del presente  articolo.  Gli  incarichi  hanno  durata  non
          inferiore a due anni e non  superiore  a  sette  anni,  con
          facolta' di rinnovo. Sono  definiti  contrattualmente,  per
          ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi  da  conseguire,
          la durata dell'incarico, salvi i  casi  di  revoca  di  cui
          all'articolo  21,  nonche'  il  corrispondente  trattamento
          economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi  dell'articolo
          24 ed ha carattere onnicomprensivo. 
            3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli
          incarichi di direzione  di  strutture  articolate  al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia del ruolo unico di cui  all'articolo  23
          o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6. 
            4. Gli incarichi di direzione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  sono  conferiti  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, a dirigenti  della  prima  fascia  del
          ruolo unico  di  cui  all'articolo  23  o,  in  misura  non
          superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico
          ovvero, con contratto a tempo  determinato,  a  persone  in
          possesso delle specifiche qualita' professionali  richieste
          dal comma 6. 
            5. Gli incarichi di direzione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c). 
            6. Gli incarichi  di  cui  ai  commi  precedenti  possono
          essere conferiti con contratto a tempo determinato,  e  con
          le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico  e
          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
          enti pubblici o privati o aziende pubbliche e  private  con
          esperienza acquisita per almeno un quinquennio in  funzioni
          dirigenziali, o  che  abbiano  conseguito  una  particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          postuniversitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o   da
          concrete esperienze di lavoro, o  provenienti  dal  settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato. Il trattamento economico puo'  essere  integrato  da
          una indennita' commisurata  alla  specifica  qualificazione
          professionale,  tenendo  conto  della   temporaneita'   del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche competenze  professionali.  Per  il  periodo  di
          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni  sono  collocati   in   aspettativa   senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 
            7. Gli incarichi di direzione degli  uffici  dirigenziali
          di cui ai commi precedenti sono revocati nelle  ipotesi  di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive   generali   e   per   i    risultati    negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate  dall'articolo  21,   ovvero   nel   caso   di
          risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al
          comma 2 dell'articolo 24. 
            8. Gli incarichi di direzione degli  uffici  dirigenziali
          di cui al comma  3  possono  essere  confermati,  revocati,
          modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto  sulla
          fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
          i quali non si sia provveduto si intendono confermati  fino
          alla loro naturale scadenza. 
            9. Degli incarichi  di  cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
            10. I dirigenti ai quali non sia affidata la  titolarira'
          di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta de'gli organi
          di vertice delle amministrazioni che ne abbiano  interesse,
          funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
          incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita'
          per l'utilizzazione dei predetti dirigenti  sono  stabilite
          con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3. 
            11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per  il
          Ministero   degli   affari   esteri    nonche'    per    le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
            12. Per il personale di cui all'articolo 2, comma  4,  il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore.". 
          - Il   R.D.L.   8   dicembre   1927,   n.   2258,   recante
            "Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato",  e'
            pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1927,  n.  288  e
            convertito in legge dalla L. 6 dicembre 1928, n. 3474.  -
            La L. 24 aprile 1980 n.146, recante "Disposizioni per  la
            formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
            (legge finanziaria 1980)", e' pubblicata nella Gazz. Uff.
            28 aprile 1980, n. 115. 
          - La L. 10 ottobre 1989, n. 349, recante "Delega al Governo
            ad adottare norme  per  l'aggiornamento,  la  modifica  e
            l'integrazione delle disposizioni legislative in  materia
            doganale, per  la  riorganizzazione  dell'amministrazione
            delle  dogane  e  imposte  indirette,   in   materia   di
            contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei
            magazzini generali e  di  applicazione  delle  discipline
            doganali ai predetti magazzini generali,  nonche'  delega
            ad adottare un testo  unico  in  materia  doganale  e  di
            imposte di fabbricazione e  di  consumo",  e'  pubblicata
            nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1989, n. 248. 
          - Il D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105, recante "Organizzazione
            centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e
            delle  imposte  indirette  e  ordinamento  del   relativo
            personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989,  n.
            349", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9  maggio  1990,  n.
            106. 
          - La L. 29 ottobre 1991,  n.  358  recante  "Norme  per  la
            ristrutturazione  del  Ministero   delle   finanze",   e'
            pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 1991, n. 264. 
          - Il D.P.R. 27 marzo 1992,  n.  287,  recante  "Regolamento
            degli  uffici  e  del  personale  del   Ministero   delle
            finanze", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio  1992,
            n. 116, S.O. 
          - Il D.P.R. 31 luglio 1996, n.  526,  recante  "Regolamento
            recante norme per il funzionamento della Scuola  centrale
            tributaria", e' pubblicato  nella  G.U.  dell'11  ottobre
            1996, n. 239. 
          - Si riporta il testo dell'articolo 8 del D.lgs. 30  luglio
            1999, n. 287, recante "Riordino  della  Scuola  superiore
            della pubblica  amministrazione  e  riqualificazione  del
            personale  delle  amministrazioni  pubbliche,   a   norma
            dell'articolo  11  della  L.  15  marzo  1997,  n.   59",
            pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1999, n. 193: 
          "Art. 8. (Riordino della Scuola centrale tributaria). 
            1. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  5,
          all'articolo 2, comma 1,  all'articolo  3,  commi  1  e  4,
          all'articolo 4, comma 3, all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5,
          e all'articolo 6, comma 1, nonche'  i  principi  desumibili
          dalle restanti disposizioni di cui agli articoli da 1  a  7
          del presente decreto, costituiscono criteri  direttivi  per
          il regolamento di riforma della Scuola centrale  tributaria
          del  Ministero  delle  finanze,   da   emanare   ai   sensi
          dell'articolo 17, commi 3 e 4-bis, della  legge  23  agosto
          1988, n. 400. 
            2. Nel regolamento di cui al comma 1 e' previsto  che  la
          Scuola centrale tributaria puo', senza oneri per la  stessa
          e con corrispettivo  a  carico  del  committente,  svolgere
          attivita'  formative  e  di  ricerca  anche  in  favore  di
          soggetti   privati,    eventualmente    consorziandosi    o
          associandosi con enti e societa'. 
            3. Sono abrogati l'articolo  5  della  legge  29  ottobre
          1991,  n.  358,  e  il  comma   4   dell'articolo   7   del
          decreto-legge  8  agosto  1996.  n.  437,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n.  556.  Dette
          norme, nonche' quelle recate  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  31  luglio  1996,  n.526,  continuano  ad
          applicarsi  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
          regolamento di cui al comma 1.". 
          - Il D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150, recante  "Regolamento
            recante disciplina  delle  modalita'  di  costituzione  e
            tenuta   del   ruolo   unico   della   dirigenza    delle
            amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
            della banca dati  informatica  della  dirigenza,  nonche'
            delle modalita' di elezione del componente  del  Comitato
            di garanti", e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  26  maggio
            1999, n. 121. 
          - Si riporta il testo degli artt. 11, comma 1, lettera a) e
            c), 12, comma 1, lettere n), o) e q), 13,  comma  2,  17,
            comma 1, nonche' dell'articolo 19 della L. 15 marzo 1997,
            n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento  di
            funzioni e compiti alle regioni ed enti  locali,  per  la
            riforma  della  Pubblica   Amministrazione   e   per   la
            semplificazione amministrativa", pubblicata  nella  Gazz.
            Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.: 
          "Art. 11. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31
          gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a: 
          a) razionalizzare  l'ordinamento   della   Presidenza   del
             Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso
             il riordino, la soppressione e la fusione di  Ministeri,
             nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
             autonomo; 
          b) (omissis); 
          c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti  di
             monitoraggio e di valutazione dei costi, dei  rendimenti
             e   dei   risultati    dell'attivita'    svolta    dalle
             amministrazioni pubbliche; 
          d) (omissis). 
          2.- 7. (Omissis).". 
            "Art. 12. 1. Nell'attuazione della  delega  di  cui  alla
          lettera a) del comma  1  dell'articolo  11  il  Governo  si
          atterra', oltreche' ai principi generali  desumibili  dalla
          legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n.
          241, e dal decreto legislativo 3febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ai   seguenti
          principi e criteri direttivi: 
          a)-m) (omissis); 
          n) rivedere, senza aggravi di spesa  e,  per  il  personale
             disciplinato  dal  contratti  collettivi  nazionali   di
             lavoro, fino ad una specifica  disciplina  contrattuale,
             il trattamento economico  accessorio  degli  addetti  ad
             uffici   di   diretta   collaborazione   dei   Ministri,
             prevedendo,  a  fronte  delle  responsabilita'  e  degli
             obblighi di  reperibilita'  e  disponibilita'  ad  orari
             disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo  delle  ore
             di Lavoro straordinario autorizzabili in via  aggiuntiva
             e dei compensi di incentivazione o similari; 
          o) diversificare le funzioni di staff e di line, e  fornire
             criteri generali e principi uniformi per  la  disciplina
             degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro,
             in funzione di supporto e  di  raccordo  tra  organo  di
             direzione politica e amministrazione e della  necessita'
             di impedire, agli uffici di diretta  collaborazione  con
             il Ministro, lo svolgimento di attivita'  amministrative
             rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali; 
          p)(omissis); 
          q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di
             controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di
             supporto ed operino in collegamento con  gli  uffici  di
             statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo  6
             settembre   1989,   n.   322,   prevedendo    interventi
             sostitutivi nei confronti delle singole  amministrazioni
             che non  provvedano  alla  istituzione  dei  servizi  di
             controllo interno entro tre mesi dalla data  di  entrata
             in vigore del decreto legislativo". 
          "Ar. 13.1. (Omissis). 
            2. Gli schemi  di  regolamento  di  cui  al  comma  4-bis
          dell'articolo 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
          introdotto  dal  comma  1  del  presente   articolo,   sono
          trasmessi alla Camera  dei  deputati  ed  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia   entro
          trenta giorni dalla data della loro  trasmissione.  Decorso
          il termine senza che i  pareri  siano  stati  espressi,  il
          Governo adotta comunque i regolamenti". 
            "Art. 17.1. Nell'attuazione  della  delega  di  cui  alla
          lettera c) del comma  1  dell'articolo  11  il  Governo  si
          atterra', oltreche' ai principi generali  desumibili  dalla
          legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,
          dal  D.Lgs.  3  febbraio  1993,   n.   29.   e   successive
          modificazioni,  dall'articolo  3,  comma  6,  della  L.  14
          gennaio  1994,  n.  20,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
          a) prevedere  che  ciascuna  amministrazione  organizzi  un
             sistema informativo-statistico di supporto al  controllo
             interno   di   gestione,   alimentato   da   rilevazioni
             periodiche,  al  massimo  annuali,  dei   costi,   delle
             attivita' e dei prodotti: 
          b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione,  sulla
             base   di    parametri    oggettivi,    dei    risultati
             dell'attivita' amministrativa  e  dei  servizi  pubblici
             favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei  servizi
             e  assicurando  in  ogni  caso  sanzioni  per  la   loro
             violazione, e di  altri  strumenti  per  la  tutela  dei
             diritti dell'utente e per la sua  partecipazione,  anche
             in forme associate, alla  definizione  delle  carte  dei
             servizi ed alla valutazione dei risultati; 
          c) prevedere   che   ciascuna   amministrazione    provveda
             periodicamente e comunque annualmente alla  elaborazione
             di specifici  indicatori  di  efficacia,  efficienza  ed
             economicita' ed alla valutazione comparativa dei  costi,
             rendimenti e risultati; 
          d) collegare  l'esito  dell'attivita'  di  valutazione  dei
             costi, dei rendimenti e dei risultati  alla  allocazione
             annuale delle risorse; 
          e) costituire  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
             ministri una banca dati sull'attivita'  di  valutazione,
             collegata con  tutte  le  amministrazioni  attraverso  i
             sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico
             del Ministero del tesoro  -  Ragioneria  generale  dello
             Stato  e  accessibile  al  pubblico,  con  modalita'  da
             definire   con   regolamento   da   emanare   ai   sensi
             dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,
             n. 400; 
          f) previsione, per i casi di mancato rispetto  del  termine
             del procedimento, di mancata o  ritardata  adozione  del
             provvedimento, di ritardato  o  incompleto  assolvimento
             degli  obblighi  e  delle  prestazioni  da  parte  della
             pubblica  amministrazione,  di   forme   di   indennizzo
             automatico  e  forfettario   a   favore   dei   soggetti
             richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione
             delle  modalita'  di  pagamento  e  degli   uffici   che
             assolvono  all'obbligo  di  corrispondere  l'indennizzo,
             assicurando la massima pubblicita' e conoscenza da parte
             del  pubblico  delle  misure  adottate  e   la   massima
             celerita' nella corresponsione dell'indennizzo stesso". 
            "Art. 19. 1. Sui provvedimenti di attuazione delle  norme
          previste    dal    presente    capo     aventi     riflessi
          sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico  dei
          pubblici  dipendenti   sono   sentite   le   organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative.". 
            - Si riporta il testo  dell'articolo  58,  comma  3,  del
          D.Lgs.  30  luglio   1999,   n.   300,   recante   "Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazz. Uff.
          30 agosto 1999, n. 203, S.0.: 
          "Art. 58. (Organizzazione del ministero). 
            1.-2.(Omissis). 
            3. L'organizzazione, la  disciplina  degli  uffici  e  le
          dotazioni  organiche  del  ministero  sono  stabilite   con
          regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400.". 
            - Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, recante  "Riordino  e
          potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio  e
          valutazione dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati
          dell'attivita' svolta dalle  amministrazioni  pubbliche,  a
          norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n.  59",  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1999, n. 193. 
 
          Note all'articolo 1: 
          - Per il testo  dell'articolo  58,  comma  3,  del  decreto
            legislativo 30 luglio 1999, n, 300, si rimanda alle  note
            alle premesse. 
          - Per l'epigrafe del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
            n. 29, si' rimanda alle note alle premesse.