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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2000, n. 435

Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-2-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/2003)
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Testo in vigore dal: 16-2-2001
al: 20-6-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visti gli articoli 6, 14, 16, comma 5, e 19 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed in
particolare l'articolo 55, comma 3;
  Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Ravvisata     l'opportunita'    di    provvedere    al    riassetto
dell'organizzazione  del  Ministero della sanita', in conformita' con
la  riorganizzazione  del  Governo  e  secondo i criteri e i principi
previsti nel predetto decreto legislativo n. 300 del 1999;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
data 8 giugno 2000;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 18 settembre
2000;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 novembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                  Dipartimenti e direzioni generali

  1.  Sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di
organizzazione  attuativi  del  capo  X  del  titolo  IV  del decreto
legislativo  30  luglio  1999, n. 300, il Ministero della sanita', di
seguito denominato Ministero, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del
predetto  decreto e tenuto conto del disposto dell'articolo 46, comma
1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto  medesimo,  si  articola in due
dipartimenti:
a) il   dipartimento   per  l'ordinamento  sanitario,  la  ricerca  e
   l'organizzazione del Ministero;
b) il  dipartimento  della  tutela  della salute umana, della sanita'
   pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali.
  2.  Alla  preposizione  a ciascun dipartimento si provvede ai sensi
dell'articolo  19,  comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29.  Il  capo  del  dipartimento  conferisce ad uno dei direttori
generali  di  cui al comma 3 le funzioni vicarie in caso di assenza o
impedimento.
  3.  All'interno  dei  dipartimenti di cui al comma 1 sono istituiti
uffici  di  livello  dirigenziale  generale,  di  seguito  denominati
direzioni  generali,  nel numero e con le attribuzioni previsti dagli
articoli  2 e 3. Ciascun direttore generale individua il dirigente al
quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.
  4. Il capo del dipartimento svolge i compiti indicati nell'articolo
5, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  L'art.  17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
          seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il  Ministro  del  tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
          dal   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni,   con   i   contenuti   e   con
          l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              -  L'art. 17, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59
          (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa), e' il seguente:
              "Art. 17. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera c) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
          oltreche'  ai  princi'pi  generali  desumibili  dalla legge
          7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni, dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
          1994, n. 20, ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
                a) prevedere  che  ciascuna amministrazione organizzi
          un  sistema informativo-statistico di supporto al controllo
          interno  di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche,
          al  massimo  annuali,  dei  costi,  delle  attivita'  e dei
          prodotti;
                b) prevedere  e istituire sistemi per la valutazione,
          sulla   base   di   parametri   oggettivi,   dei  risultati
          dell'attivita'   amministrativa   e  dei  servizi  pubblici
          favorendo  ulteriormente  l'adozione di carte dei servizi e
          assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e
          di  altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e
          per  la  sua partecipazione, anche in forme associate, alla
          definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei
          risultati;
                c) prevedere  che  ciascuna  amministrazione provveda
          periodicamente  e comunque annualmente alla elaborazione di
          specifici    indicatori   di   efficacia,   efficienza   ed
          economicita'  ed  alla  valutazione  comparativa dei costi,
          rendimenti e risultati;
                d) collegare  l'esito  dell'attivita'  di valutazione
          dei  costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione
          annuale delle risorse;
                e) costituire  presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  una  banca  dati  sull'attivita'  di valutazione,
          collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi
          di  cui  alla  lettera  a)  ed  il  sistema informatico del
          Ministero  del  tesoro  - Ragioneria generale dello Stato e
          accessibile  al  pubblico,  con  modalita'  da definire con
          regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                f)  previsione,  per  i  casi di mancato rispetto del
          termine  del  procedimento, di mancata o ritardata adozione
          del  provvedimento,  di ritardato o incompleto assolvimento
          degli  obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica
          amministrazione,   di  forme  di  indennizzo  automatico  e
          forfettario   a   favore   dei   soggetti   richiedenti  il
          provvedimento;  contestuale  individuazione delle modalita'
          di  pagamento  e  degli uffici che assolvono all'obbligo di
          corrispondere    l'indennizzo,   assicurando   la   massima
          pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure
          adottate   e  la  massima  celerita'  nella  corresponsione
          dell'indennizzo stesso.".
              -  Il testo degli articoli 6, 14, 16, comma 5, e 19 del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni  (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
              "Art.  6  (Organizzazione  e  disciplina degli uffici e
          dotazioni  organiche). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche
          l'organizzazione  e  la disciplina degli uffici, nonche' la
          consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono
          determinate  in  funzione delle finalita' indicate all'art.
          1,  comma  1,  previa verifica degli effettivi fabbisogni e
          previa   consultazione   delle   organizzazioni   sindacali
          rappresentative  ai  sensi dell'art. 10. Le amministrazioni
          pubbliche  curano  l'ottimale  distribuzione  delle risorse
          umane  attraverso  la coordinata attuazione dei processi di
          mobilita' e di reclutamento del personale.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  si  applica l'art. 17, comma 4-bis,
          della  legge  23 agosto  1988, n. 400. La distribuzione del
          personale  dei  diversi livelli o qualifiche previsti dalla
          dotazione  organica  puo' essere modificata con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, ove
          comporti  riduzioni  di  spesa o comunque non incrementi la
          spesa  complessiva  riferita al personale effettivamente in
          servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
              3.  Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
          organiche  si  procede periodicamente e comunque a scadenza
          triennale,  nonche'  ove  risulti  necessario  a seguito di
          riordino,   fusione,   trasformazione  o  trasferimento  di
          funzioni.  Ogni  amministrazione procede adottando gli atti
          previsti dal proprio ordinamento.
              4.   Le   variazioni  delle  dotazioni  organiche  gia'
          determinate  sono  approvate  dall'organo  di vertice delle
          amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
          del  fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge
          27 dicembre   1997,   n.   449,  e  con  gli  strumenti  di
          programmazione  economico-finanziaria  pluriennale.  Per le
          amministrazioni  dello  Stato,  la programmazione triennale
          del fabbisogno di personale e' deliberata dal Consiglio dei
          Ministri  e  le  variazioni  delle dotazioni organiche sono
          determinate ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto 1988, n. 400.
              5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
          Ministero    degli    affari   esteri,   nonche'   per   le
          amministrazioni  che esercitano competenze istituzionali in
          materia  di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
          giustizia,  sono  fatte  salve  le particolari disposizioni
          dettate  dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
          al   personale   appartenente  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
          personale  non  si  applica l'art. 16 dello stesso decreto.
          Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
          delle  piante  organiche  del  personale  degli  istituti e
          scuole   di   ogni  ordine  e  grado  e  delle  istituzioni
          educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
          personale  tecnico e amministrativo universitario, compresi
          i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza.
          Parimenti  sono  attribuite  agli  osservatori astronomici,
          astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
          reclutamento del personale di ricerca.
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
          adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti
          dall'art. 31 non possono assumere nuovo personale, compreso
          quello appartenente alle categorie protette.
              (Omissis).".
              "Art.  14  (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
          tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          bilancio,  anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
          cui all'art. 16:
                a) definisce  obiettivi, priorita', piani e programmi
          da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione;
                b) effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
          comma  1,  lettera  c),  del presente decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
          funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
          variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
          medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
          altresi'   conto   dei   procedimenti   e   subprocedimenti
          attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
              2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni,    con    incarichi   di   collaborazione
          coordinata  e  continuativa.  Per  i dipendenti pubblici si
          applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
          legge  15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma  1,  lettera n),  della  legge  15 marzo 1997, n. 59,
          senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',   degli  obblighi  di  reperibiita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consistente  in un unico emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione  individuale. Con effetto dalla data di entrata
          in  vigore  del  regolamento  di cui al presente comma sono
          abrogate  le  norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,
          n.  1100,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, ed
          ogni   altra   norma   riguardante  la  costituzione  e  la
          disciplina  dei  gabinetti  dei Ministri e delle segreterie
          particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
              3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
          o  avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
          di  competenza  dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
          il  Ministro  puo'  fissare  un termine perentorio entro il
          quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i
          provvedimenti.  Qualora  l'inerzia  permanga,  o in caso di
          grave  inosservanza  delle  direttive generali da parte del
          dirigente   competente,  che  determinino  pregiudizio  per
          l'interesse  pubblico,  il  Ministro puo' nominare, salvi i
          casi  di  urgenza  previa  contestazione, un commissario ad
          acta,  dando  comunicazione al presidente del Consiglio dei
          Ministri  del  relativo  provvedimento.  Resta salvo quanto
          previsto  dall'art.  2,  comma  3,  lettera  p) della legge
          23 agosto   1988,  n.  400.  Resta  altresi'  salvo  quanto
          previsto  dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          dall'art.  10  del  relativo  regolamento emanato con regio
          decreto  6 maggio  1940,  n.  635. Resta salvo il potere di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.
              (Omissis).".
              "Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
          generali). - (Omissis).
              5.  Gli  ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
          cui  vertice  e'  preposto  un  segretario  generale,  capo
          dipartimento  o  altro  dirigente  comunque denominato, con
          funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
          generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.
              (Omissis).".
              "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale  e  per  il passaggio ad incarichi di funzioni
          dirigenziali  diverse  si  tiene conto della natura e delle
          caratteristiche   dei   programmi   da   realizzare,  delle
          attitudini  e  della  capacita'  professionale  del singolo
          dirigente,  anche  in  relazione ai risultati conseguiti in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli  incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e al
          passaggio  ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103,
          del codice civile.
              2.  Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
          del  presente  articolo.  Gli  incarichi  hanno  durata non
          inferiore  a  due  anni  e  non superiore a sette anni, con
          facolta'  di  rinnovo.  Sono definiti contrattualmente, per
          ciascun  incarico,  l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
          la  durata  dell'incarico,  salvi  i  casi di revoca di cui
          all'art.   21,   nonche'   il   corrispondente  trattamento
          economico.  Quest'ultimo  e' regolato ai sensi dell'art. 24
          ed ha carattere onnicomprensivo.
              3.  Gli  incarichi di segretario generale di ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.
              4.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale   generale  sono  conferiti  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  competente,  a  dirigenti  della prima fascia del
          ruolo  unico  di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
          ad  un  terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
              6.  Gli  incarichi  di  cui ai commi precedenti possono
          essere  conferiti  con contratto a tempo determinato, e con
          le  medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
          dirigenti  appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
          a   persone  di  particolare  e  comprovata  qualificazione
          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
          enti  pubblici  o privati o aziende pubbliche e private con
          esperienza  acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
          dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          postuniversitaria,   da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
          concrete  esperienze  di  lavoro, o provenienti dai settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
          una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
          professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
              7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive    generali    e   per   i   risultati   negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate  dall'art.  21, ovvero nel caso di risoluzione
          consensuale  del  contratto  individuale  di cui al comma 2
          dell'art. 24.
              8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  al  comma  3  possono essere confermati, revocati,
          modificati  o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
          fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
          i  quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
          alla loro naturale scadenza.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3 e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei
          predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
          all'art. 23, comma 3.
              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 2, comma 4, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di settore.".
              -   Il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,
          concerne:    "Conferimento    di    funzioni    e   compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59".
              -  La  legge  30 novembre 1998, n. 419 reca: "Delega al
          Governo  per  la  razionalizzazione  del Servizio sanitario
          nazionale  e per l'adozione di un testo unico in materia di
          organizzazione   e  funzionamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale.  Modifiche  al  decreto  legislativo 30 dicembre
          1992, n. 502".
              -  Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 reca:
          "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59".
              - L'art. 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300  (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il
          seguente:
              "Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore)
          - (Omissis).
              3.  Sino  all'attuazione  del  comma 1, con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  si puo' provvedere al riassetto
          dell'organizzazione  dei  singoli ministeri, in conformita'
          con  la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed
          i princi'pi previsti dal presente decreto legislativo.".
              -  Il  decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n. 266 e
          successive   modificazioni   concerne:  "Riordinamento  del
          Ministero  della  sanita',  a  norma  dell'art. 1, comma 1,
          lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  55,  comma  3, del citato
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda in note
          alle premesse.
              -  Il  testo dell'art. 46, comma 1, lettere a) e b) del
          citato decreto legislativo n. 306/1999, e' il seguente:
              "Art.  46  (Aree  funzionali).  -  1.  Il Ministero, in
          particolare,  svolge le funzioni di spettanza statale nelle
          seguenti aree funzionali:
                a) ordinamento   sanitario:   indirizzi   generali  e
          coordinamento  in  materia di prevenzione, diagnosi, cura e
          riabilitazione   delle  malattie  umane,  ivi  comprese  le
          malattie  infettive  e  diffusive;  prevenzione, diagnosi e
          cura  delle  affezioni  ammali,  ivi  comprese  le malattie
          infettive   e   diffusive   e  le  zoonosi;  programmazione
          sanitaria  di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e
          monitoraggio  delle  attivita'  regionali;  rapporti con le
          organizzazioni  internazionali  e l'Unione europea; ricerca
          scientifica in materia sanitaria;
                b) tutela  della  salute umana e sanita' veterinaria:
          tutela   della   salute   umana   anche  sotto  il  profilo
          ambientale,  controllo  e vigilanza sui farmaci, sostanze e
          prodotti    destinati    all'impiego    in    medicina    e
          sull'applicazione  delle  biotecnologie; adozione di norme,
          linee    guida    e   prescrizioni   tecniche   di   natura
          igienico-sanitaria,  relative  anche a prodotti alimentari;
          organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie;
          concorsi  e  stato  giuridico  del  personale  del servizio
          sanitario  nazionale;  polizia  veterinaria;  tutela  della
          salute nei luoghi di lavoro;".
              -  Per  il  testo  dell'art.  19,  comma  3, del citato
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29 e successive
          modificazioni, si veda in note alle premesse.
              -  L'art.  5,  commi  3,  4  e  5,  del  citato decreto
          legislativo n. 300 del 1999, e' il seguente:
              "Art. 5 (I dipartimenti) - (Omissis).
              3.   Il   capo   del  Dipartimento  svolge  compiti  di
          coordinamento,   direzione  e  controllo  degli  uffici  di
          livello  dirigenziale  generale  compresi  nel dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione   ed  e'  responsabile  dei  risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del Ministro.
              4.  Dal  capo del dipartimento dipendono funzionalmente
          gli  uffici  di  livello dirigenziale generale compresi nel
          dipartimento stesso.
              5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
          3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
                a) determina  i  programmi  per  dare attuazione agli
          indirizzi del Ministro;
                b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
          disponibili   per   l'attuazione   dei   programmi  secondo
          princi'pi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche'
          di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
                c) svolge  funzioni di propulsione, di coordinamento,
          di  controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
          dipartimento;
                d) promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti   dell'Unione  europea  per  la  trattazione  di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
                e) adotta  gli  atti per l'utilizzazione ottimale del
          personale  secondo  criteri  di  efficienza, disponendo gli
          opportuni   trasferimenti   di  personale  all'interno  del
          dipartimento;
                f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
          potere  di  proposta per il conferimento degli incarichi di
          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
          sensi  dell'art.  19,  comma  4,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29;
                g) puo'   proporre   al   Ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti  di revoca degli incarichi di direzione degli
          uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
          19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
          e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
                h) e'  sentito  dal  Ministro  per  l'esercizio delle
          attribuzioni  a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.".