stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 266

Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-8-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
nascondi
Testo in vigore dal:  25-8-1993
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della difesa, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Funzioni del Ministero della sanità
1. Il Ministero della sanità esercita le funzioni amministrative riservate allo Stato della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e succes- sive modifiche ed integrazioni, in materia sanitaria, non delegate alle regioni
((ai sensi dell'art. 7 dalla stessa legge))
.
2. Il Ministero partecipa alla elaborazione e alla attuazione delle politiche comunitarie.
3. Il Ministero svolge, inoltre funzioni in materia di:
a) programmazione sanitaria, predisposizione del piano sanitario nazionale, definizione degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione, indirizzo del Servizio sanitario nazionale, determinazione dei livelli delle prestazioni da assicurare uniformente sul territorio nazionale;
b) coordinamento del sistema informativo sanitario e verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle regioni e dalle strutture operative del Servizio sanitario nazionale;
c) vigilanza sulla conformità delle specialità medicinali alle norme nazionali e comunitarie, e regolamentazione della materia farmaceutica tenuto conto delle indicazioni della commissione di cui all'art. 7;
d) sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria, nutrizione e igiene degli alimenti;
e) ricerca e sperimentazione in materia sanitaria;
f) professioni e attività sanitarie.