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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 266

Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-8-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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Testo in vigore dal: 25-8-1993
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23  ottobre  1992,
n. 421; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 1993; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome; 
  Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 giugno 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, del tesoro, della difesa, dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  per  la  funzione  pubblica  e  per  il
coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                Funzioni del Ministero della sanita' 
  1. Il Ministero della sanita' esercita le  funzioni  amministrative
riservate allo Stato della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  succes-
sive modifiche ed integrazioni, in materia  sanitaria,  non  delegate
alle regioni ((ai sensi dell'art. 7 dalla stessa legge)). 
  2. Il Ministero partecipa alla elaborazione e alla attuazione delle
politiche comunitarie. 
  3. Il Ministero svolge, inoltre funzioni in materia di: 
    a) programmazione sanitaria, predisposizione del piano  sanitario
nazionale, definizione degli obiettivi fondamentali  di  prevenzione,
cura e riabilitazione, indirizzo del  Servizio  sanitario  nazionale,
determinazione  dei   livelli   delle   prestazioni   da   assicurare
uniformente sul territorio nazionale; 
    b) coordinamento del sistema  informativo  sanitario  e  verifica
comparativa dei costi e dei  risultati  conseguiti  dalle  regioni  e
dalle strutture operative del Servizio sanitario nazionale; 
    c) vigilanza sulla conformita' delle specialita' medicinali  alle
norme nazionali  e  comunitarie,  e  regolamentazione  della  materia
farmaceutica tenuto conto delle indicazioni della commissione di  cui
all'art. 7; 
    d) sanita' pubblica, sanita' pubblica veterinaria,  nutrizione  e
igiene degli alimenti; 
    e) ricerca e sperimentazione in materia sanitaria; 
    f) professioni e attivita' sanitarie.