DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1998, n. 322

Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
Testo in vigore dal: 22-9-1998
al: 2-3-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  concernente  l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  25  novembre  1983, n. 649, concernente
disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e
altri proventi di capitali;
  Visto  l'articolo  78,  commi  da  10 a 24, della legge 30 dicembre
1991,  n.  413,  che  prevede  che  i possessori di redditi di lavoro
dipendente  e  assimilati  indicati  agli  articoli 46 e 47, comma 1,
lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e  successive  modificazioni,  possono  adempiere  agli  obblighi  di
dichiarazione  anche  presentando  ai  soggetti  eroganti  i  redditi
stessi,  apposita  dichiarazione  redatta  su  stampato  conforme  al
modello  approvato  con  decreto ministeriale e sottoscritta sotto la
propria responsabilita';
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992,
n.  395,  con  il quale e' stato approvato il regolamento concernente
l'assistenza  fiscale  ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte
dei  sostituti  di  imposta  e  dei  Centri autorizzati di assistenza
fiscale, in attuazione dell'articolo 78, comma 18, della citata legge
30 dicembre 1991, n. 413;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, concernente
norme  di  semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore aggiunto,
nonche'   di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione  delle
dichiarazioni;
  Visto  il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente
norme in materia di imposta sul valore aggiunto;
  Visto  il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente
l'istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione   degli   scaglioni,  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' di riordino della disciplina dei tributi locali;
  Vista  la  legge  31  dicembre  1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  maggio  1998,  n.  135, recante
disposizioni  in  materia di trattamento di dati particolari da parte
di soggetti pubblici;
  Visto  il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente
la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
a  norma  dell'articolo  3,  comma  133,  lettera  q), della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'articolo  3,  comma  136, della legge 24 dicembre 1996, n.
662,    il   quale   stabilisce   che   la   semplificazione   e   la
razionalizzazione  puo'  essere effettuata con regolamenti da emanare
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400,   tenuto   conto   dell'adozione  di  nuove  tecnologie  per  il
trattamento  e  la conservazione delle informazioni e del progressivo
sviluppo degli studi di settore;
  Considerato   che   al   fine   di  semplificare  le  modalita'  di
presentazione  delle  dichiarazioni  tramite  centri  autorizzati  di
assistenza  fiscale,  e' opportuno modificare anche il citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 395 del l992;
  Visto  l'articolo  17,  commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 1 giugno 1998;
  Considerato  che  il  rilievo  del  Consiglio  di  Stato  in ordine
all'articolo  1,  comma  5,  puo'  essere  rispettato  attraverso una
modifica  della disposizione indicata con la quale e' chiarito che la
mancata  sottoscrizione  della  dichiarazione  delle societa' e degli
enti  soggetti  all'imposta  sul  reddito delle persone giuridiche da
parte  delle  persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo
non  costituisce  causa  di  nullita'  e  che  la  stessa puo' essere
regolarizzata salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo
9,  comma  5,  del  decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 1998;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
           Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
           in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

  1.  Ai  fini  delle  imposte dirette e dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  le  dichiarazioni  sono  redatte,  a  pena  di
nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli  approvati con decreto
dirigenziale,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale entro il 15
febbraio dell'anno in cui sono utilizzati. Il decreto di approvazione
dei   modelli   di  dichiarazione  dei  sostituti  d'imposta  di  cui
all'articolo 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione da presentare
ai sostituti di imposta di cui all'articolo 78, comma 10, della legge
30  dicembre  1991,  n.  413,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
entro  il  31  ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli
stessi devono essere utilizzati.
  2.  Gli  stampati  possono essere ritirati gratuitamente presso gli
uffici comunali ovvero acquistati presso le rivenditorie autorizzate.
Con  decreto  dirigenziale,  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
sono  stabiliti  il  prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio
spettante  ai  rivenditori.  Per  particolari  stampati,  con decreto
dirigenziale,  puo'  essere  stabilito che la distribuzione sia fatta
direttamente  dagli  uffici  dell'amministrazione  finanziaria ovvero
mediante spedizione al contribuente.
  3.  La  dichiarazione  e'  sottoscritta,  a  pena  di nullita', dal
contribuente  o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La
nullita'  e'  sanata  se il contribuente provvede alla sottoscrizione
entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio
delle entrate territorialmente competente.
  4.  La  dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e'
sottoscritta,  a  pena  di  nullita', dal rappresentante legale, e in
mancanza  da  chi  ne  ha  l'amministrazione  anche di fatto, o da un
rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto
a  sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal
ricevimento   dell'invito   da   parte   dell'ufficio  delle  entrate
territorialmente competente.
  5.   La   dichiarazione   delle  societa'  e  degli  enti  soggetti
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche, presso i quali
esiste  un  organo  di controllo, e' sottoscritta anche dalle persone
fisiche  che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo
collegiale.  La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida,
salva  l'applicazione  della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5,
del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471, e successive
modificazioni.
  6.  In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica,
le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano
con  riferimento  alla  dichiarazione  che  gli  stessi soggetti sono
tenuti a conservare.
          Avvertenza:
            Il   testo  delle note  qui  pubblicato  e  stato redatto
          ai   sensi dell'art. 10, commi   2 e  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            -   Il  decreto  del  Presidente    della  Repubblica  29
          settembre 1973, n.  600,  reca: "Disposizioni   comuni   in
          materia  di accertamento  delle imposte sui redditi".
            - Il  decreto del Presidente  della Repubblica 26 ottobre
          1972,   n.      633,   reca:     "Disposizioni  concernenti
          l'istituzione e   la  disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto".
            -    Il  decreto-legge   30   settembre 1983,   n.   512,
          convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  25  novembre
          1983,  n.  649,  concerne disposizioni relative  ad  alcune
          ritenute  alla  fonte  sugli  interessi e altri proventi di
          capitali.
            - Si  riporta il testo  dei commi da 10  a 24,  dell'art.
          78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413:
            "10.  I  possessori dei  redditi di  lavoro dipendente  e
          assimilati indicati agli   articoli 46  e    47,  comma  1,
          lettere    a), d) e   g), con esclusione  delle  indennita'
          percepite dai  membri  del  Parlamento europeo, del   testo
          unico    delle imposte  sui redditi,  approvato con decreto
          del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917,
          e successive   modificazioni,  possono    adempiere    agli
          obblighi    di  dichiarazione    anche    presentando    ai
          soggetti  eroganti  i   redditi stessi, entro  il  mese  di
          febbraio,   apposita   dichiarazione  redatta  su  stampato
          conforme al modello  approvato  con  decreto  del  Ministro
          delle  finanze,    sottoscritta      sotto    la    propria
          responsabilita'.    Nella  dichiarazione   debbono   essere
          indicati, oltre agli elementi prescritti da disposizioni di
          carattere  generale,  i  dati  e   le notizie relativi agli
          eventuali  altri redditi posseduti,  agli oneri  deducibili
          ed   a   tutti   gli  altri  elementi  necessari    per  la
          determinazione del reddito imponibile e per la liquidazione
          dell'imposta.  Alla  dichiarazione   non   debbono   essere
          allegati  i   documenti probatori indicati  nell'art. 3 del
          decreto  del Presidente   della Repubblica    29  settembre
          1973,  n.    600,    e  successive   modificazioni;   detti
          documenti dovranno  essere esibiti solo  su  richiesta  dei
          competenti  uffici  finanziari e dovranno essere conservati
          presso il domicilio fiscale del contribuente per la  durata
          prevista   dall'art.    43    dello  stesso    decreto  del
          Presidente della  Repubblica   n.   600   del    1973.    I
          lavoratori    dipendenti   e pensionati che  adempiano agli
          obblighi di    dichiarazione  dei  redditi  secondo  quanto
          disposto  dal  presente comma, possono operare la scelta ai
          fini della destinazione dell'8  per mille dell'imposta  sul
          reddito  delle persone   fisiche mediante la sottoscrizione
          di  apposite  schede  conformi  a  modello  approvato   con
          decreto  del Ministro delle finanze, da consegnare in busta
          sigillata al sostituto di imposta.
            11. Ai  fini  della    dichiarazione  congiunta,  possono
          avvalersi  della  facolta' di   cui al comma  10 i  coniugi
          che possiedono  solo redditi fondiari  di  cui all'art.  22
          del  testo  unico delle  imposte  sui redditi,    approvato
          con   decreto del  Presidente della  Repubblica 22 dicembre
          1986,  n. 9l7, e che  si trovino nella condizione   di  cui
          al comma 4 dell'art. 12 dello stesso testo unico.
            12.  Non  possono in ogni  caso avvalersi  della facolta'
          di  cui al comma 10 i lavoratori dipendenti   e  pensionati
          possessori dei redditi di cui agli articoli 49, comma 1,  e
          51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
          n.  9l7,   nonche'   i possessori   dei   redditi la    cui
          dichiarazione   richieda   particolari   oneri  e  obblighi
          formali.
             13. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo:
            a) di ricevere  le apposite dichiarazioni e  le    schede
          indicate nel comma 10;
               b) di controllarne la regolarita' formale;
            c)   di   eseguire  la  liquidazione  delle  imposte  sui
          redditi  e dell'eventuale contributo al Servizio  sanitario
          nazionale;
            d)    di  effettuare   i conseguenti   conguagli rispetto
          alle  ritenute  d'acconto    operate  e    ai    versamenti
          d'acconto   effettuati      nell'anno   d'imposta   cui  la
          dichiarazione si riferisce;
            e) di provvedere  alla conservazione delle  dichiarazioni
          di cui al comma 10.
            13-bis.    I sostituti   d'imposta non  sono obbligati  a
          svolgere   le attivita' previste  dal  comma  13    qualora
          abbiano  costituito  centri di assistenza   fiscale  di cui
          al  comma  20 ovvero   abbiano   stipulato convenzioni  con
          uno  o piu' centri di assistenza di  cui alle lettere a)  e
          b)    del comma   1   ovvero di  cui  al comma  20, esclusi
          quelli  costituiti  dalle  organizzazioni   sindacali   dei
          lavoratori  dipendenti  e  dei   pensionati   anche   quali
          promotrici di   istituti   di   patronato  riconosciuti  ai
          sensi  del  decreto legislativo del  Capo provvisorio dello
          Stato 29  luglio   1947, n.   804. In   entrambi    i  casi
          trovano  applicazione  le   disposizioni dei commi da  21 a
          24. Per  i sostituti d'imposta  resta  fermo  l'obbligo  di
          tener  conto,  ai  fini   del conguaglio da  effettuare  in
          sede di ritenuta d'acconto, del risultato contabile   delle
          liquidazioni      delle    dichiarazioni      dei   redditi
          presentate  ai Centri  di assistenza;  nessun compenso   e'
          dovuto    ai  sostituti   d'imposta per   tale adempimento.
          (Comma cosi'   sostituito dall'art. 62,  comma  1,  lettera
          c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331).
            14.  Il  debito o   credito conseguente alla liquidazione
          dell'imposta e',  rispettivamente, aggiunto  o  detratto  a
          carico  delle    ritenute  d'acconto  relative   al periodo
          d'imposta in  corso al  momento della presentazione   della
          dichiarazione.    Il  prospetto    della liquidazione delle
          imposte, contenente gli elementi di calcolo ed il risultato
          del conguaglio    finale,  deve    essere  consegnato    al
          dichiarante    entro  il  mese  di  aprile.  Alle  ritenute
          d'acconto relative al periodo d'imposta  in  corso  debbono
          essere   aggiunti,  alle  rispettive    scadenze,  anche  i
          versamenti d'acconto dovuti.
            15.  Il sostituto   d'imposta, eseguite    le  operazioni
          indicate  nei commi   13  e 14  del  presente  articolo  ed
          adempiuti  gli  obblighi indicati nell'art. 21 del  decreto
          del  Presidente  della Repubblica 29 settembre    1973,  n,
          600,  deve   trasmettere  all'amministrazione  finanziaria,
          entro    il mese   di   luglio,  le apposite  dichiarazioni
          ricevute,   rispettando  i    termini    e  le    modalita'
          stabiliti  con   il decreto di  cui all'art.  8 del  citato
          decreto  n.    600  del    1973.  La  trasmissione    delle
          dichiarazioni    deve avvenire  con  le  modalita' previste
          dall'art.  12 del  citato decreto  n. 600  del 1973,    per
          la  presentazione   delle    dichiarazioni   dei  sostituti
          d'imposta.   Il sostituto     d'imposta     deve    inoltre
          inviare      all'amministrazione finanziaria le  schede per
          la   scelta      della  destinazione     dell'8  per  mille
          dell'imposta sul reddito delle  persone fisiche di  cui  al
          comma  10.  (Comma  cosi' sostituito, con effetto 1 gennaio
          1999, dall'art. 9,  comma  2,  del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241).
            16.    Per le   operazioni   previste   dal comma  10  al
          comma  15    del  presente  articolo  spetta  ai  sostituti
          d'imposta  un  compenso a carico del  bilancio dello  Stato
          nella   misura   unitaria di    L.  20.000    per  ciascuna
          dichiarazione;    qualora    questi   ultimi   inviino   la
          dichiarazione   di cui   all'art.  7    del  decreto    del
          Presidente   della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, e
          successive modificazioni, su  supporto    magnetico,  hanno
          diritto  ad    un ulteriore   compenso di   L.   5.000  per
          ciascun  lavoratore  dipendente.  (Comma cosi'   modificato
          dall'art.  62,  comma 1, lettera   d), del decreto-legge 30
          agosto 1993, n. 331).
            17.   Se,   in   sede      di    controllo    da    parte
          dell'amministrazione  finanziaria  delle  dichiarazioni dei
          redditi di cui ai commi 10 e 21 e delle   dichiarazioni  di
          cui  all'art.    7  del    decreto  del    Presidente della
          Repubblica   29  settembre    1973,    n.    600,  emergono
          violazioni  commesse dal  sostituto d'imposta, si applicano
          le sanzioni previste dallo stesso  decreto n. 600  del 1973
          e dal decreto    del  Presidente  della    Repubblica    29
          settembre  1973, n.  602,  per  le  violazioni commesse dal
          contribuente.  In  caso  di inosservanza delle disposizioni
          dei commi  da  10  a  16,  diverse  da  quelle  di  cui  al
          precedente  periodo, si  applica  al sostituto  di  imposta
          la pena  pecuniaria   prevista dall'art.   53   del  citato
          decreto    n.   600   del 1973.   (Comma   cosi' sostituito
          dall'art.  5, comma  1, lettera  b), del  decreto-legge  31
          maggio 1994, n. 330).
            18.  Entro  sei    mesi  dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge,  saranno emanati  e pubblicati,    ai
          sensi  dell'art. 17  della legge  23 agosto  1988, n.  400,
          i  regolamenti   per l'attuazione   di quanto  previsto dal
          comma 10  al  comma 24  del presente  articolo, secondo   i
          criteri  ivi   enunciati.  Nei  regolamenti medesimi  sara'
          previsto che  le disposizioni previste dal    comma  10  al
          comma  24 del presente articolo abbiano effetto a decorrere
          dal 1 gennaio 1993.
            19.    Il Ministro   delle finanze,   di concerto  con il
          Ministro del tesoro, nomina, entro sei mesi dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della presente legge   una commissione
          presieduta da un  sottosegretario di Stato e composta    di
          otto  membri  di  cui  due    dipendenti  dal Ministero del
          tesoro, due   dal  Ministero  delle  finanze  e  due    dal
          Ministero  del lavoro  e   della  previdenza   sociale,  un
          esperto  dell'anagrafe tributaria   e   un   esperto    del
          sistema   informativo  dell'INPS  per definire i tempi e le
          modalita'  organizzative  per   dare   attuazione   per   i
          dipendenti  pubblici  e  pensionati   alle disposizioni dal
          comma 10 al comma 24 del presente articolo.
            20.  Possono  essere  costituiti i   Centri di assistenza
          fiscale  anche  dalle    organizzazioni    sindacali    dei
          lavoratori    dipendenti   e   dei pensionati rappresentate
          nel CNEL,  ovvero da  uno o  piu' sostituti d'imposta    di
          cui    all'art.   23 del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  29 settembre   1973, n.   600,  e    successive
          modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila
          aderenti  o  dipendenti.  I Centri hanno natura   privata e
          debbono essere   costituiti  nella  forma  di  societa'  di
          capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire.
            21. I Centri  possono svolgere per conto degli  utenti le
          attivita' sostitutive  dell'obbligo di  presentazione della
          dichiariazione dei redditi. A tal  fine debbono provvedere:
          alla   raccolta, al controllo ed  alla conservazione  delle
          apposite   dichiarazioni  scritte;    alla  raccolta  delle
          schede  conformi  a    modello  approvato con   decreto del
          Ministro delle finanze,  sottoscritte    dal  contribuente,
          contenenti  le scelte operate  dagli utenti  ai fini  della
          destinazione  dell'8 per mille dell'imposta    sul  reddito
          delle  persone   fisiche per  scopi di interesse  sociale o
          di  carattere umanitario  ovvero  per scopi   di  carattere
          religioso o  caritativo, di cui all'art. 47  della legge 20
          maggio 1985, n. 222, e delle leggi 22 novembre 1988, n. 516
          e    n.    517;    all'elaborazione       e       all'invio
          all'amministrazione  finanziaria  su supporti    magnetici,
          formati   sulla base  di  programmi  elettronici forniti  o
          comunque  prestabiliti dall'amministrazione  stessa,  delle
          dichiarazioni  dei redditi;   all'invio all'amministrazione
          finanziaria delle suddette schede; alla consegna  di  copia
          della  dichiarazione al contribuente; alla comunicazione ai
          sostituti   d'imposta   del    risultato    finale    della
          dichiarazione  stessa, ai fini del conguaglio a credito o a
          debito    in  sede    di     ritenuta     d'acconto.   Alla
          dichiarazione    non debbono essere   allegati i  documenti
          probatori indicati  nell'art. 3 del decreto  del Presidente
          della Repubblica    29  settembre    1973,  n.    600,    e
          successive    modificazioni;    detti    documenti dovranno
          essere esibiti solo  su  richiesta  dei  competenti  uffici
          finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio
          fiscale  del contribuente per la durata  prevista dall'art.
          43  dello stesso  decreto del  Presidente della  Repubblica
          n. 600 del l973.
            22.  Per  le  attivita' di cui al   comma 21 ai Centri di
          assistenza di cui al comma 20, a  quelli  costituiti  dalle
          associazioni   di  lavoratori  promotrici  di  istituti  di
          patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello   Stato  29  luglio  1947,  n.  804,
          nonche' a quelli  di cui alle lettere  a) e b) del comma  1
          che  hanno stipulato  le  convenzioni  previste  dal  comma
          13-bis,  spetta  un compenso, a carico del  bilancio  dello
          Stato,  nella  misura unitaria di L.  20.000  per  ciascuna
          dichiarazione. Tale   compenso   e'   erogato  direttamente
          dall'amministrazione     finanziaria   sulla    base  delle
          dichiarazioni dei redditi e delle relative schede di cui al
          comma   21,  inviate     all'amministrazione  stessa.    Il
          pagamento  del compenso   e' disposto   in  relazione    al
          numero   delle     dichiarazioni  presenti    nei  supporti
          magnetici di  cui al  comma  21, ovvero  trasmesse per  via
          telematica, che l'amministrazione elabora entro  otto  mesi
          dal  termine  di   presentazione dei   supporti  stessi. E'
          consentita  a favore  di ciascun     Centro     autorizzato
          di     assistenza     fiscale,    dietro presentazione   di
          appositi      elenchi    riassuntivi    sottoscritti    dal
          direttore  tecnico  del  Centro   di  assistenza  e  previa
          verifica dell'avvenuto  inoltro  delle  dichiarazioni   dei
          redditi   e   delle relative    schede     ai    competenti
          uffici    dell'amministrazione finanziaria,    l'erogazione
          in   via  provvisoria di  una  quota  pari all'ottanta  per
          cento   del   compenso    spettante.    L'erogazione    del
          compenso    provvisorio    e'   disposta    entro   novanta
          giorni  dalla presentazione delle fatture e  degli  elenchi
          riassuntivi. Le modalita' di  corresponsione  del  compenso
          sono   stabilite  con  decreto  del Ministro delle finanze,
          di concerto con il Ministro  del tesoro, del  bilancio    e
          della    programmazione economica  da emanare  e pubblicare
          nella  Gazzetta Ufficiale  entro il  30  giugno di  ciascun
          anno.  Le modalita'  di  corresponsione  del  compenso  per
          l'anno   1997   sono stabilite  con  decreto  del  Ministro
          delle  finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della  programmazione  economica  da  emanare  e
          pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale  entro il  31 gennaio
          1998. La  misura dei compensi   previsti nel   comma  16  e
          nel  presente  comma    sara'  adeguata    ogni   anno, con
          effetto  dall'anno 1997,  con decreto del Ministro    delle
          finanze,  di  concerto con   il Ministro del tesoro,    del
          bilancio    e  della    programmazione   economica,     con
          l'applicazione  di   una percentuale  pari alla  variazione
          dell'indice dei  prezzi al  consumo   per le   famiglie  di
          operai    e di   impiegati accertata   dall'ISTAT, rilevata
          nell'anno    precedente.  (Comma    cosi'  sostituito,  con
          effetto 1 gennaio 1998, dall'art. 14, comma 14, della legge
          27 dicembre 1997, n. 449).
            23.    Se,    in    sede      di   controllo   da   parte
          dell'amministrazione finanziaria  delle  dichiarazioni  dei
          redditi  dei  lavoratori  dipendenti  e   dei   pensionati,
          emergono      violazioni    commesse    dal    Centro    di
          assistenza,  si  applicano agli stessi le sanzioni previste
          dai decreti del Presidente della   Repubblica 29  settembre
          1973,  n.  600    e  n. 602, per le violazioni commesse dal
          contribuente. In caso di inosservanza delle    disposizioni
          del  comma  21,  diverse da  quelle  di  cui  al precedente
          periodo,  si applica  al lavoratore dipendente o pensionato
          la pena   pecuniaria prevista  dall'art.    53  del  citato
          decreto  n. 600 del 1973. Si applicano le disposizioni  del
          primo  periodo  del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio
          del  diritto di rivalsa. (Comma cosi' sostituito  dall'art.
          5,  com  ma    1, lettera c), del   decreto-legge 31 maggio
          1994, n. 330).
            24.  Con  riferimento a quanto  previsto dal  comma 20 al
          comma 23, sono applicabili le  disposizioni di cui ai commi
          4, ultimo periodo, 5, 6, 7, terzo periodo e 8".
            -  Il  decreto    del  Presidente  della   Repubblica   4
          settembre  1992,  n.    395,    con  il    quale   e' stato
          approvato  il regolamento  concernente l'assistenza fiscale
          ai  lavoratori  dipendenti  e    assimilati  da  parte  dei
          sostituti  di    imposta    e dei   centri   autorizzati di
          assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78,  comma  18,
          della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 ottobre 1992.
            -  Il  decreto    legislativo  9  luglio  1997, n.   241,
          concernente norme di   semplificazione degli    adempimenti
          dei  contribuenti   in sede  di dichiarazione dei redditi e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione   del      sistema   di     gestione  delle
          dichiarazioni e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174
          del 28 luglio 1997.
            -  Il decreto  legislativo 2   settembre 1997,   n.  313,
          concernente  norme  in    materia  di    imposta sul valore
          aggiunto e'  pubblicato nel supplemento ordinario n.  188/L
          alla  Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1997.
            -    Il decreto   legislativo 15  dicembre 1997,  n. 446,
          concernente l'istituzione  dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive, revisione  degli   scaglioni,  delle
          aliquote  e   delle  detrazioni dell'Irpef e istituzione di
          una  addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'  di
          riordino della disciplina dei tributi locali e'  pubblicato
          sul  supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale
          n. 298 del 23 dicembre 1997.
            - La  legge 31 dicembre 1996,   n.  675,  concernente  la
          tutela  delle persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al
          trattamento    dei    dati  personali  dichiarazioni     e'
          pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale n. 3 dell'8 gennaio
          1997.
            - Si  riporta il testo  del decreto  legislativo 8 maggio
          1998, n.  135,  concernente  disposizioni in   materia   di
          trattamento  di    dati  particolari  da  parte di soggetti
          pubblici:
            "Art. 1  (Disposizione transitoria).  - 1.  Nell'art. 41,
          comma 5, della  legge 31   dicembre   1996,   n. 675,    la
          parola:   ''dodici''      e'   sostituita  dalla  seguente:
          ''diciotto''".
            "Art.  2    (Trattamento  dei    dati  risultanti   dalla
          dichiarazione   dei   redditi  e  dell'imposta  del  valore
          aggiunto).  - 1. Dopo l'art. 12 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica   29 settembre 1973, n. 600, e successive
          modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente:
            ''Art. 12-bis (Trattamento dei    dati  risultanti  dalla
          dichiarazione  dei  redditi    e  dell'imposta   sul valore
          aggiunto).   - 1.   I sostituti  d'imposta  ed  i  soggetti
          comunque    incaricati ai sensi dell'art. 12 di trasmettere
          la dichiarazione all'Amministrazione  finanziaria,  possono
          trattare  i  dati connessi alle   dichiarazioni per le sole
          finalita'  di  prestazione  del servizio e per   il tempo a
          cio' necessario, adottando specifiche misure    individuate
          nelle  convenzioni   di cui al  comma 11 del  predetto art.
          12,  volte  ad assicurare  la  riservatezza e  la sicurezza
          delle informazioni  anche con  riferimento ai  soggetti  da
          essi  designati  come  responsabili  o  incaricati ai sensi
          della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Con il decreto di cui
          al comma 11 dell'art. 12  sono  individuate,  altresi',  le
          modalita'    per  inserire  nei  modelli  di  dichiarazione
          l'informativa   all'interessato    e   l'espressione    del
          consenso  relativo  ai trattamenti,  da parte dei  soggetti
          di  cui al precedente periodo, dei  dati personali  di  cui
          all'art.    22,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996, n.
          675, connessi alle dichiarazioni.
            2.    Limitatamente    alle    dichiarazioni   presentate
          nel    1998, l'informativa di  cui all'art.  10 della legge
          31 dicembre  1996, n.  675,  s'intende resa  attraverso   i
          modelli    di   dichiarazione ed  il consenso  di  cui   al
          comma    1    e'    validamente      espresso    con     la
          sottoscrizione delle dichiarazioni.''".
            -  Il  decreto    legislativo 18 dicembre 1997, n.   471,
          concernente la  riforma  delle    sanzioni  tributarie  non
          penali  in  materia    di  imposte  dirette, di imposta sul
          valore aggiunto e  di  riscossione  dei  tributi,  a  norma
          dell'art.    3,  comma  133,  lettera  q), della   legge 23
          dicembre 1996, n.   662, e'    pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  n.    4/L  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 5 dell'8
          gennaio 1998.
            - Si  riporta il  testo del  comma 136 dell'art.  3 della
          legge 24 dicembre 1996, n. 662:
            "136.   Al  fine   della  razionalizzazione    e    della
          tempestiva  semplificazione  delle  procedure di attuazione
          delle norme tributarie, gli    adempimenti  contabili     e
          formali      dei    contribuenti      sono disciplinati con
          regolamenti da emanare   ai sensi dell'art.  17,  comma  2,
          della   legge  23  agosto  1988,    n.  400,  tenuto  conto
          dell'adozione di nuove  tecnologie  per  il     trattamento
          e   la  conservazione  delle informazioni e del progressivo
          sviluppo degli studi di settore".
            - Si  riporta il testo  dell'art. 17, commi 1  e 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
            e)   (l'organizzazione   del   lavoro  ed i  rapporti  di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari".
            -   Si   riporta   il   testo  del comma  5  dell'art.  9
          del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:
            "5.  I  componenti    degli  organi  di  controllo  delle
          societa'  e  degli enti soggetti   all'imposta sui  redditi
          delle   persone      giuridiche   che   sottoscrivono    la
          dichiarazione  dei  redditi  o  la dichiarazione annuale ai
          fini dell'imposta sul valore aggiunto senza  denunciare  la
          mancanza  delle  scritture  contabili  sono   puniti con la
          sanzione amministrativa da  lire  quattro  milioni  a  lire
          venti  milioni.  Gli  stessi soggetti, se non sottoscrivono
          tali dichiarazioni  senza giustificato motivo, sono  puniti
          con  la  sanzione amministrativa  da lire cinquecentomila a
          lire quattro milioni".
           Note all'art. 1:
            - Per  il testo  dell'art. 78,   comma 10,   della  legge
          30 dicembre 1991, n. 413, vedi in note alle premesse.
            -  Per    il  testo dell'art.   9, comma   5, del decreto
          legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  vedi  note  alle
          premesse.