stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1998, n. 322

Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024)
nascondi
Testo in vigore dal:  22-9-1998 al: 2-3-2000
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, concernente disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitali;
Visto l'articolo 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria responsabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'articolo 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché di riordino della disciplina dei tributi locali;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione può essere effettuata con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;
Considerato che al fine di semplificare le modalità di presentazione delle dichiarazioni tramite centri autorizzati di assistenza fiscale, è opportuno modificare anche il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del l992;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 giugno 1998;
Considerato che il rilievo del Consiglio di Stato in ordine all'articolo 1, comma 5, può essere rispettato attraverso una modifica della disposizione indicata con la quale è chiarito che la mancata sottoscrizione della dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche da parte delle persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo non costituisce causa di nullità e che la stessa può essere regolarizzata salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.
1. Ai fini delle imposte dirette e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui sono utilizzati. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione da presentare ai sostituti di imposta di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivenditorie autorizzate.
Con decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori. Per particolari stampati, con decreto dirigenziale, può essere stabilito che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente.
3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.
5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reca: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, reca: "Disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
- Il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, concerne disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitali.
- Si riporta il testo dei commi da 10 a 24, dell'art. 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413:
"10. I possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d) e g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, entro il mese di febbraio, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta sotto la propria responsabilità. Nella dichiarazione debbono essere indicati, oltre agli elementi prescritti da disposizioni di carattere generale, i dati e le notizie relativi agli eventuali altri redditi posseduti, agli oneri deducibili ed a tutti gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile e per la liquidazione dell'imposta. Alla dichiarazione non debbono essere allegati i documenti probatori indicati nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. I lavoratori dipendenti e pensionati che adempiano agli obblighi di dichiarazione dei redditi secondo quanto disposto dal presente comma, possono operare la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante la sottoscrizione di apposite schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da consegnare in busta sigillata al sostituto di imposta.
11. Ai fini della dichiarazione congiunta, possono avvalersi della facoltà di cui al comma 10 i coniugi che possiedono solo redditi fondiari di cui all'art. 22 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9l7, e che si trovino nella condizione di cui al comma 4 dell'art. 12 dello stesso testo unico.
12. Non possono in ogni caso avvalersi della facoltà di cui al comma 10 i lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9l7, nonché i possessori dei redditi la cui dichiarazione richieda particolari oneri e obblighi formali.
13. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo:
a) di ricevere le apposite dichiarazioni e le schede indicate nel comma 10;
b) di controllarne la regolarità formale;
c) di eseguire la liquidazione delle imposte sui redditi e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale;
d) di effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle ritenute d'acconto operate e ai versamenti d'acconto effettuati nell'anno d'imposta cui la dichiarazione si riferisce;
e) di provvedere alla conservazione delle dichiarazioni di cui al comma 10.
13-bis. I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attività previste dal comma 13 qualora abbiano costituito centri di assistenza fiscale di cui al comma 20 ovvero abbiano stipulato convenzioni con uno o più centri di assistenza di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ovvero di cui al comma 20, esclusi quelli costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anche quali promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. In entrambi i casi trovano applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24. Per i sostituti d'imposta resta fermo l'obbligo di tener conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato contabile delle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi presentate ai Centri di assistenza; nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento. (Comma così sostituito dall'art. 62, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331).
14. Il debito o credito conseguente alla liquidazione dell'imposta è, rispettivamente, aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. Il prospetto della liquidazione delle imposte, contenente gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio finale, deve essere consegnato al dichiarante entro il mese di aprile. Alle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso debbono essere aggiunti, alle rispettive scadenze, anche i versamenti d'acconto dovuti.
15. Il sostituto d'imposta, eseguite le operazioni indicate nei commi 13 e 14 del presente articolo ed adempiuti gli obblighi indicati nell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 600, deve trasmettere all'amministrazione finanziaria, entro il mese di luglio, le apposite dichiarazioni ricevute, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'art. 8 del citato decreto n. 600 del 1973. La trasmissione delle dichiarazioni deve avvenire con le modalità previste dall'art. 12 del citato decreto n. 600 del 1973, per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. Il sostituto d'imposta deve inoltre inviare all'amministrazione finanziaria le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 10. (Comma così sostituito, con effetto 1 gennaio 1999, dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
16. Per le operazioni previste dal comma 10 al comma 15 del presente articolo spetta ai sostituti d'imposta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione; qualora questi ultimi inviino la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, su supporto magnetico, hanno diritto ad un ulteriore compenso di L. 5.000 per ciascun lavoratore dipendente. (Comma così modificato dall'art. 62, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331).
17. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi di cui ai commi 10 e 21 e delle dichiarazioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, emergono violazioni commesse dal sostituto d'imposta, si applicano le sanzioni previste dallo stesso decreto n. 600 del 1973 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni dei commi da 10 a 16, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si applica al sostituto di imposta la pena pecuniaria prevista dall'art. 53 del citato decreto n. 600 del 1973. (Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330).
18. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti per l'attuazione di quanto previsto dal comma 10 al comma 24 del presente articolo, secondo i criteri ivi enunciati. Nei regolamenti medesimi sarà previsto che le disposizioni previste dal comma 10 al comma 24 del presente articolo abbiano effetto a decorrere dal 1 gennaio 1993.
19. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, nomina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione presieduta da un sottosegretario di Stato e composta di otto membri di cui due dipendenti dal Ministero del tesoro, due dal Ministero delle finanze e due dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un esperto dell'anagrafe tributaria e un esperto del sistema informativo dell'INPS per definire i tempi e le modalità organizzative per dare attuazione per i dipendenti pubblici e pensionati alle disposizioni dal comma 10 al comma 24 del presente articolo.
20. Possono essere costituiti i Centri di assistenza fiscale anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati rappresentate nel CNEL, ovvero da uno o più sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti o dipendenti. I Centri hanno natura privata e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire.
21. I Centri possono svolgere per conto degli utenti le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiariazione dei redditi. A tal fine debbono provvedere: alla raccolta, al controllo ed alla conservazione delle apposite dichiarazioni scritte; alla raccolta delle schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517; all'elaborazione e all'invio all'amministrazione finanziaria su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dall'amministrazione stessa, delle dichiarazioni dei redditi; all'invio all'amministrazione finanziaria delle suddette schede; alla consegna di copia della dichiarazione al contribuente; alla comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato finale della dichiarazione stessa, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto. Alla dichiarazione non debbono essere allegati i documenti probatori indicati nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del l973.
22. Per le attività di cui al comma 21 ai Centri di assistenza di cui al comma 20, a quelli costituiti dalle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché a quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 che hanno stipulato le convenzioni previste dal comma 13-bis, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione. Tale compenso è erogato direttamente dall'amministrazione finanziaria sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle relative schede di cui al comma 21, inviate all'amministrazione stessa. Il pagamento del compenso è disposto in relazione al numero delle dichiarazioni presenti nei supporti magnetici di cui al comma 21, ovvero trasmesse per via telematica, che l'amministrazione elabora entro otto mesi dal termine di presentazione dei supporti stessi. È consentita a favore di ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale, dietro presentazione di appositi elenchi riassuntivi sottoscritti dal direttore tecnico del Centro di assistenza e previa verifica dell'avvenuto inoltro delle dichiarazioni dei redditi e delle relative schede ai competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, l'erogazione in via provvisoria di una quota pari all'ottanta per cento del compenso spettante. L'erogazione del compenso provvisorio è disposta entro novanta giorni dalla presentazione delle fatture e degli elenchi riassuntivi. Le modalità di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno di ciascun anno. Le modalità di corresponsione del compenso per l'anno 1997 sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1998. La misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sarà adeguata ogni anno, con effetto dall'anno 1997, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'ISTAT, rilevata nell'anno precedente. (Comma così sostituito, con effetto 1 gennaio 1998, dall'art. 14, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
23. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, emergono violazioni commesse dal Centro di assistenza, si applicano agli stessi le sanzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma 21, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si applica al lavoratore dipendente o pensionato la pena pecuniaria prevista dall'art. 53 del citato decreto n. 600 del 1973. Si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa. (Comma così sostituito dall'art. 5, com ma 1, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330).
24. Con riferimento a quanto previsto dal comma 20 al comma 23, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 4, ultimo periodo, 5, 6, 7, terzo periodo e 8".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 ottobre 1992.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997.
- Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto è pubblicato nel supplemento ordinario n. 188/L alla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1997.
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché di riordino della disciplina dei tributi locali è pubblicato sul supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997.
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali dichiarazioni è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 dell'8 gennaio 1997.
- Si riporta il testo del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, concernente disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici:
"Art. 1 (Disposizione transitoria). - 1. Nell'art. 41, comma 5, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la parola: ''dodicì' è sostituita dalla seguente: ''diciottò'".
"Art. 2 (Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta del valore aggiunto). - 1. Dopo l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
''Art. 12-bis (Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto). - 1. I sostituti d'imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi dell'art. 12 di trasmettere la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, adottando specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui al comma 11 del predetto art. 12, volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili o incaricati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Con il decreto di cui al comma 11 dell'art. 12 sono individuate, altresì, le modalità per inserire nei modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato e l'espressione del consenso relativo ai trattamenti, da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, dei dati personali di cui all'art. 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni.
2. Limitatamente alle dichiarazioni presentate nel 1998, l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, s'intende resa attraverso i modelli di dichiarazione ed il consenso di cui al comma 1 è validamente espresso con la sottoscrizione delle dichiarazioni.''".
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è pubblicato nel supplemento ordinario n. 4/L alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998.
- Si riporta il testo del comma 136 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1996, n. 662:
"136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:
"5. I componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono tali dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, vedi in note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, vedi note alle premesse.