DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
        Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita' 
 1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture
contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi  in  materia
di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i
documenti e i registri, la tenuta e la  conservazione  dei  quali  e'
imposta da altre disposizioni della legge tributaria, e'  punito  con
la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000. (20) ((21)) 
 2. La sanzione prevista nel comma 1 si  applica  a  chi,  nel  corso
degli accessi  eseguiti  ai  fini  dell'accertamento  in  materia  di
imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di  esibire
o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione  e  alla
verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo
comma ovvero altri registri, documenti  e  scritture,  ancorche'  non
obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza. 
 3. La sanzione puo'  essere  ridotta  fino  alla  meta'  del  minimo
qualora le irregolarita' rilevate  nei  libri  e  nei  registri  o  i
documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreche' non  ne  sia
derivato ostacolo all'accertamento  delle  imposte  dovute.  Essa  e'
irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni  dei  tributi
diretti  e  dell'imposta   sul   valore   aggiunto   complessivamente
superiori, nell'esercizio, a euro 50.00). (20) ((21)) 
 4. Quando, in esito ad accertamento,  gli  obblighi  in  materia  di
imposta sul valore  aggiunto  e  di  imposte  dirette  risultano  non
rispettati in dipendenza  del  superamento,  fino  al  cinquanta  per
cento, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato
per i contribuenti minori di cui agli articoli  32  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 7  del  decreto
del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,  del  regime
speciale per  l'agricoltura  di  cui  all'articolo  34  dello  stesso
decreto n. 633 del 1972, si applica  la  sanzione  amministrativa  da
lire cinquecentomila a lire cinque milioni. (3) (20) ((21)) 
 5.  Se  la  dichiarazione  delle  societa'  e  degli  enti  soggetti
all'imposta  sul  reddito  delle  societa'  sottoposti  al  controllo
contabile ai sensi del codice civile  o  di  leggi  speciali  non  e'
sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione
ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione amministrativa fino al
trenta per cento del compenso contrattuale relativo all'attivita'  di
redazione della relazione di revisione  e,  comunque,  non  superiore
all'imposta effettivamente accertata a carico del  contribuente,  con
un minimo di euro 250. (20) ((21)) 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma  1)
che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere
dal 1° aprile  1998,  salvo  quelle  che  modificano  il  trattamento
sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha  disposto  (con  l'art.  15,
comma 1, lettera i)) che "all'articolo 9: 
  [...] 
  3) nel comma 4 [...] le parole: "lire cinquantamila a  lire  cinque
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250 a euro 2.500"". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  32,  comma  1)  che  le  presenti
modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato  dalla  L.  28
dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma  1)  che  le
presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.