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DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/2024)
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Testo in vigore dal: 29-6-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23  dicembre
1996, n. 662, recante delega al Governo per  l'emanazione  di  uno  o
piu'  decreti  legislativi  per  l'adeguamento   delle   disposizioni
sanzionatorie, attualmente contenute nelle singole leggi di  imposta,
ai principi e criteri direttivi stabiliti con il decreto  legislativo
recante  principi   generali   della   revisione   organica   e   del
completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 giugno 1997; 
  Acquisito il parere  della  commissione  parlamentare  istituita  a
norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 dicembre 1997; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del  bilancio  e  della
programmazione economica; 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
(Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui  redditi  e
         dell'imposta regionale sulle attivita' produttive). 
 
  1. Nei casi di omessa presentazione  della  dichiarazione  ai  fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, si applica la sanzione amministrativa ((del  centoventi))
per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di  euro
250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a
euro 1.000. ((Le sanzioni applicabili quando non sono dovute  imposte
possono essere aumentate fino al doppio nei  confronti  dei  soggetti
obbligati alla tenuta di scritture contabili.)) ((40)) 
  ((1-bis. Se la  dichiarazione  omessa  e'  presentata  con  ritardo
superiore  a  novanta  giorni  ma  non  oltre  i  termini   stabiliti
dall'articolo 43 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il  contribuente  abbia
avuto  formale  conoscenza  di  accessi,   ispezioni,   verifiche   o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si
applica sull'ammontare delle  imposte  dovute  la  sanzione  prevista
dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se  non  sono  dovute
imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.)) ((40)) 
  2. Se nella  dichiarazione  e'  indicato,  ai  fini  delle  singole
imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore
a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta
o un credito superiore a quello spettante,  si  applica  la  sanzione
amministrativa ((del  settanta))  per  cento  della  maggior  imposta
dovuta o della differenza del credito utilizzato ((, con un minimo di
euro 150)). La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono
esposte  indebite  detrazioni  d'imposta  ovvero  indebite  deduzioni
dall'imponibile, anche se esse  sono  state  attribuite  in  sede  di
ritenuta alla fonte. ((40)) 
  ((2-bis.  Se  la  violazione  di  cui  al  comma  2  emerge   dalla
presentazione di una dichiarazione integrativa non  oltre  i  termini
stabiliti  dall'articolo  43  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e,  comunque,  prima  che  il
contribuente abbia avuto formale conoscenza  di  accessi,  ispezioni,
verifiche  o  dell'inizio  di  qualunque  attivita'  di  accertamento
amministrativo, si applica sull'ammontare  delle  imposte  dovute  la
sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio.  Se
non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui  al  comma
2, primo periodo.)) ((40)) 
  3. La sanzione di cui al ((comma 2  e'  aumentata  dalla  meta'  al
doppio)) quando la violazione e' realizzata  mediante  l'utilizzo  di
documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante  artifici
o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. ((40)) 
  4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma  2
e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito
accertati  sono  complessivamente  inferiori   al   tre   per   cento
dell'imposta e del credito  dichiarati  e  comunque  complessivamente
inferiori a euro 30.000. La medesima  riduzione  si  applica  quando,
fuori dai casi di cui al comma 3, l'infedelta' e' conseguenza  di  un
errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi  di
reddito, purche' il componente  positivo  abbia  gia'  concorso  alla
determinazione  del  reddito  nell'annualita'   in   cui   interviene
l'attivita' di accertamento o in una precedente. Se non vi  e'  alcun
danno per l'Erario, la sanzione e' pari a euro 250. 
  5. Per maggiore imposta si intende la  differenza  tra  l'ammontare
del tributo liquidato in base all'accertamento e  quello  liquidabile
in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli  36-bis  e  36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600. 
  6.  In  caso  di  rettifica  del  valore  normale  dei  prezzi   di
trasferimento  praticati  nell'ambito   delle   operazioni   di   cui
all'articolo  110,  comma  7,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  da  cui  derivi  una  maggiore
imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al  comma  2
non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o  verifica
o  di  altra  attivita'   istruttoria,   il   contribuente   consegni
all'Amministrazione  finanziaria  la   documentazione   indicata   in
apposito  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate
idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore  normale
dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la
documentazione  prevista  dal  provvedimento  di   cui   al   periodo
precedente  deve  darne  apposita  comunicazione  all'Amministrazione
finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza
di detta comunicazione si rende applicabile la  sanzione  di  cui  al
comma 2. 
  6-bis. In caso  di  contestazione  relativa  alle  disposizioni  in
materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo  IV  del  decreto
legislativo 29 novembre 2018  n.  142  da  cui  derivi  una  maggiore
imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui  al  comma  2
non si applica se, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o  di
altra    attivita'    istruttoria,    il    contribuente     consegna
all'Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa,
indicata in un apposito decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze idonea a  consentire  il  riscontro  dell'applicazione  delle
norme  volte  a  neutralizzare  i  disallineamenti  da   ibridi.   Il
contribuente che detiene la documentazione prevista  dal  decreto  di
cui   al   primo    periodo    ne    da'    apposita    comunicazione
all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini  ivi
indicati. In assenza di detta comunicazione si applica  il  comma  2.
(36) 
  7. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, se  nella  dichiarazione  dei  redditi  il  canone
derivante dalla  locazione  di  immobili  ad  uso  abitativo  non  e'
indicato o e' indicato in misura inferiore  a  quella  effettiva,  si
applicano  in  misura  raddoppiata,  rispettivamente,   le   sanzioni
amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2. 
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87)) ((40)) 
                                                            (20) (21) 
 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n.  148,  ha  disposto  (con  l'art.  2,  comma
36-vicies ter) che "Per gli esercenti imprese o  arti  e  professioni
con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro  i
quali  per  tutte  le  operazioni   attive   e   passive   effettuate
nell'esercizio dell'attivita' utilizzano esclusivamente strumenti  di
pagamento diversi  dal  denaro  contante  e  nelle  dichiarazioni  in
materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano
gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori  finanziari
di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  605,  in  corso  nel  periodo  di
imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e  6
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono  ridotte  alla
meta'". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 282) che "La sanzione di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471,  non  si
applica alle rettifiche del valore della produzione netta di  cui  al
comma 281"; 
  - (con l' art.  1,  comma  283)  che  "La  non  applicazione  delle
sanzioni di cui  al  comma  282  e'  limitata  ai  periodi  d'imposta
successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007  fino  al
periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore  della
presente legge, siano decorsi i termini per  la  presentazione  della
relativa dichiarazione"; 
  - (con l'art. 1, comma 284) che "Le disposizioni dei  commi  282  e
283 non si applicano se  la  sanzione  e'  gia'  stata  irrogata  con
provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di  entrata
in vigore della presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto  (con  l'art.  32,
comma 1) che la presente  modifica  si  applica  a  decorrere  dal  1
gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato  dalla  L.  28
dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma  1)  che  la
presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016. 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209  ha  disposto  (con  l'art.  61,
comma 4) che "L'applicazione dei commi 1 e 3 e' condizionata, in ogni
caso,  alla  completa  e  veritiera  descrizione  delle   fattispecie
indicate nel decreto previsto dal comma  6-bis  dell'articolo  1  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto dal comma 1,
nonche' alla tempestiva comunicazione della  relativa  documentazione
all'Agenzia delle entrate". 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art.  5,  comma
1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e  4  si  applicano
alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024".