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LEGGE 3 agosto 1998, n. 288

Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379.

note: Entrata in vigore della legge: 3-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1999)
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Testo in vigore dal: 3-9-1998
al: 17-5-1999
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato:
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  Governo della Repubblica e' delega to ad emanare, entro sei
mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, previo
parere  delle  competenti  commissioni parlamentari, che lo esprimono
entro  trenta  giorni dal ricevimento dei relativi schemi, uno o piu'
decreti  legislativi  in materia di imposizione su spettacoli, sport,
giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
  a)  abolizione  dell'imposta  sugli spettacoli prevista dal decreto
del   Presidente   della   Repubblica   26   ottobre  1972,  n.  640,
limitatamente  alle  attivita'  indicate  nei  numeri  1,  2,  3,  ad
esclusione  delle  fattispecie  di  cui  alla lettera c) del presente
comma, 4 e 5 della relativa tariffa;
  b)  assoggettamento  al  regime  ordinario  dell'IVA  dei  soggetti
esercenti  le  attivita'  indicate  nella lettera a) e determinazione
forfetaria   dell'imponibile   IVA,  oltre  che  per  gli  spettacoli
viaggianti e saltuari, anche per settori di attivita', da individuare
in base al ridotto volume d'affari conseguito;
  c)    mantenimento    dell'attuale    sistema    impositivo,    con
ridenominazione  dell'imposta in "imposta sugli intrattenimenti", per
le  attivita'  indicate  nel  numero  3,  con  riferimento  alle sole
esecuzioni  musicali  di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da
ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non
abbia  una  rilevanza  prevalente  sul complesso delle esecuzioni, in
quanto di durata inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo di
apertura  al  pubblico  dell'esercizio,  nonche'  nei numeri 6, 7 e 8
della  tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640;
  d)    applicazione    dell'imposta    sugli   intrattenimenti   con
determinazione  forfetaria in relazione alle caratteristiche tecniche
e  tipologiche  dei  pubblici  esercizi  nei  quali  sono organizzate
esecuzioni  musicali  non  dal  vivo senza biglietti per l'ingresso o
l'occupazione  di posti per assistere, partecipare o intervenire allo
spettacolo,  ovvero senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie
obbligatoriamente   imposte   agli  spettatori  o  partecipanti  agli
spettacoli o alle attivita';
  e)  adozione  di  uguali  aliquote per tutti gli introiti derivanti
dall'utilizzazione   dei   biliardi,   degli  elettrogrammofoni,  dei
biliardini  e  di  qualsiasi  altro tipo di apparecchio e congegno da
trattenimento e da gioco di abilita' installati nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico;
  f)  revisione  dei  criteri relativi alla determinazione della base
imponibile  delle  attivita'  indicate  nel  numero  6  della tariffa
allegata  al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.   640,   con   esclusione   degli  apparecchi  da  divertimento  o
intrattenimento  meccanici,  sulla  base  dell'effettivo  impiego del
mezzo   utilizzato   e   dell'introito  conseguito  e  previsione  di
specifiche  forme  di  accertamento e di pagamento dell'imposta sugli
intrattenimenti   relativamente  alle  stesse  attivita',  anche  con
l'impiego   di   adeguati   strumenti   elettronici  ed  informatici;
previsione,  per  tali  fattispecie,  dell'applicazione dell'aliquota
minima;
  g)  definizione dei criteri relativi alla determinazione della base
imponibile:
  1) fermi restando i regimi piu' favorevoli previsti dalla normativa
vigente,  per  gli spettacoli ed altre attivita' organizzati per fini
di beneficenza;
  2)  per le attivita' organizzate da societa' o circoli per i propri
soci,  con  l'introduzione  di  elementi  inerenti  il  numero  degli
spettatori o dei partecipanti ai quali e' rivolta l'attivita';
  3)  per  i  proventi  costituiti  da contributi dello Stato e degli
altri enti territoriali;
  h)  determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti
fra il 6 ed il 16 per cento per le attivita' indicate nei numeri 3, 6
e, senza differenziazione fra le diverse categorie di gestori di case
da  gioco,  8  della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640,  e  nel  60  per  cento  per
l'attivita' indicata al numero 7 della medesima tariffa;
  i)  semplificazione  delle  disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti gli adempimenti
dei  contribuenti  allo  scopo  di  conseguirne  la  riduzione  e  la
razionalizzazione;
  l)  mantenimento  delle  norme  di agevolazione per le associazioni
dilettantistiche,   per   quelle  senza  scopo  di  lucro  e  per  le
associazioni  pro loco, nonche' coordinamento fra le norme da emanare
e  quelle  in  materia  di  IVA  previste  dal  decreto legislativo 2
settembre  1997,  n.  313,  dalla  legge  11  agosto  1991, n. 266, e
successive  modificazioni,  e dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni;
  m) adozione del credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni sul
versamento  dell'imposta  sugli  spettacoli  dei  quali fruiscono gli
esercenti  sale  cinematografiche;  il  credito d'imposta puo' essere
utilizzato  alle condizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241;
  n)  realizzazione  delle  modifiche normative indicate nel presente
articolo  in  modo tale da evitare nel complesso l'aggravamento della
gestione  amministrativa dei soggetti interessati alla variazione del
regime  di  contabilita' dell'IVA, nonche' in modo tale da assicurare
la  salvaguardia  dei  livelli  di  automazione  delle  gestioni  dai
medesimi realizzati;
  o)  mantenimento del livello complessivo del gettito anche mediante
la  rimodulazione dell'attuale sistema di imposizione e distribuzione
degli  introiti  derivanti  dal  Totocalcio,  dal  Totogol o da altri
giochi  gestiti  dal  CONI  e  l'eventuale applicazione dell'aliquota
ordinaria dell'IVA sugli spettacoli sportivi con prezzo del biglietto
inferiore   a   lire   venticinquemila  e  su  tutti  gli  spettacoli
cinematografici;
  p)  cooperazione  della SIAE con gli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto   per   acquisire   e   reperire   elementi  utili  ai  fini
dell'accertamento   dell'IVA,   relativamente   alle   modalita'   di
effettuazione  delle  manifestazioni  e  delle  attivita'  svolte dai
soggetti   passivi  di  detta  imposta,  nonche'  alle  modalita'  di
emissione,   vendita  e  prevendita  dei  titoli  che  danno  diritto
all'accesso  ed  alla  fruizione  di  altri servizi offerti nel corso
degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a
tal  fine,  alla  SIAE  dei  poteri  di accesso, ispezione e verifica
previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633;
  q)  possibilita'  per  la SIAE, anche in costanza della convenzione
prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n.  640,  di  collaborazione  nelle  attivita' di
controllo, accertamento e riscossione anche di altre entrate erariali
e locali;
  r)  riconoscimento  dei  poteri  di  accesso,  ispezione e verifica
attribuiti   alla   SIAE   al   solo  personale  dotato  di  adeguata
qualificazione e con rapporto professionale esclusivo con il suddetto
ente;
  s)  proroga  di  un  anno  della  convenzione con la SIAE, prevista
dall'articolo  17  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 640, mantenendo le percentuali di aggio fissate per
il  1997  ed  escludendo  qualunque  procedura  di  adeguamento delle
medesime;
  t)  razionalizzazione  delle  disposizioni concernenti riduzioni ed
esenzioni e semplificazione delle relative procedure;
  u)  previsione che il permesso per spettacoli e intrattenimenti per
i  quali  sia obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, prevista
dagli  articoli  68  e  69  del  testo  unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non
possa   essere   rilasciato  agli  esercenti  ed  agli  organizzatori
dall'ufficio accertatore senza che i competenti organi amministrativi
abbiano accertato la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi
per  il  rilascio  della  medesima,  con  particolare  riferimento al
soggetto    richiedente   ed   al   locale   dove   lo   spettaco   o
l'intrattenimento si tiene.
  2.  Nell'esercizio  della  delega  di  cui  al  comma 1, il Governo
provvede altresi' al riordino dell'imposta unica prevista dalla legge
22  dicembre  1951,  n.  1379,  nel  rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
  a)   razionalizzazione  del  sistema  di  accertamento,  controllo,
liquidazione e riscossione dell'imposta unica, con la semplificazione
dei relativi adempimenti;
  b)  applicazione  dell'imposta unica anche alle scommesse accettate
nel  territorio  italiano  di  qualunque  tipo e relative a qualunque
evento, anche se svolto all'estero;
  c)  revisione  del  sistema  sanzionatorio secondo i criteri di cui
all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di
cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
  d) possibilita' di stabilire un'aliquota percentuale differenziata,
commisurata all'entita' del prelievo riferito alle scommesse;
  e)  delegificazione  delle  disposizioni re lative agli adempimenti
dei   contribuenti,   mediante   regolamenti   da  emanare  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23  agosto 1998, n. 400,
secondo  criteri che comportino massima semplificazione, eliminazione
di  obblighi  formali  nella  massima misura possibile, esecuzione di
adempimenti   secondo   sistemi  informatici  e  ogni  altro  sistema
tecnicamente  idoneo,  unificazione  dei sistemi di dichiarazione con
quelli relativi ad altre imposte, ricorso a mezzi di pagamento di uso
comune.
  3.  L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica   26   ottobre  1972,  n.  640,  introdotto  dal  comma  5
dell'articolo  l0  -ter  del  decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
e' abrogato.
  4.  Dall'attuazione  della  delega  di  cui alla presente legge non
devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 3 agosto 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick
                                  Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art. 10, commi   2 e  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi
          sull'emanazione     dei  decreti   del   Presidente   della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'epigrafe:
            -  La    legge  22  dicembre    1951,  n.    1379,  reca:
          "Istituzione   di una imposta   unica  sui    giuochi    di
          abilita'    e    sui concorsi   pronostici disciplinati dal
          decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.".
           Note all'art. 1:
            - La tariffa allegata al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26   ottobre   1972,  n.  640  (Imposta  sugli
          spettacoli), e' la seguente:
=====================================================================
                              | Corri-  | Corri-  | Corri-  | Corri-
                              |spettivi |spettivi |spettivi |spettivi
                              | fino a  |   da    |   da    |superio-
                              | L. 300  | L. 301  |L. 1.301 |  ri a
                              |  nette  |   a     |   a     |L. 8.000
                              |         |L. 1.300 |L. 8.000 | nette
                              |         | nette   | nette   |
______________________________|_________|_________|_________|________
"1. Spettacoli cinematografici
e misti di cinema e avanspetta-
colo, comunque ed  ovunque dati
al pubblico, anche se in circoli
e  sale private  (11/a)........   9%        9%         9%       9%
2. Spettacoli sportivi, di ogni
genere, ovunque si svolgano, nei
quali si tengano o meno scommesse
(11/a).........................   9%        9%         9%       9%
3. Spettacoli teatrali diversi da
quelli di cui al successivo n. 4;
esecuzioni musicali di qualsiasi
genere, escluse quelle effettuate
a mezzo di elettrogrammofoni a get-
tone  o a moneta o di apparecchia-
ture similari a gettone o a moneta;
balli, lezioni di  ballo collettive,
veglioni e altri trattenimenti di
ogni natura, ovunque si svolgano e
da chiunque organizzati; corsi
mascherati e in costume, rievoca-
zioni storiche, giostre e e
manifestazioni similari (11/b).. 16%       16%        16%      16%
=====================================================================
                                                            |Aliquote
                                                            | propor-
                                                            | zionali
____________________________________________________________|________
4. Spettacoli teatrali di opere liriche, balletto,
prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti
vocali e strumentali; attivita' circensi  e dello
spettacolo viaggiante; spettacoli di  burattini e
marionette ovunque tenuti (11/ b).........................      4%
5. Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche,
artistiche e industriali,  rassegne cinematografiche e
riconosciute  con decreto del  Ministro per  le  finanze
ed altre manifestazioni similari di qualunque specie (11/c)     3%
6.  Introiti  derivanti   dall'utilizzazione  dei  biliardi,
degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo
di apparecchio o  congegno a  gettone o  a moneta  da diver-
timento o trattenimento, anche  se  automatico o  semiauto-
matico,  installati sia nei  luoghi pubblici o aperti  al
pubblico - ma non nell'ambito dello spettacolo viaggiante -
sia  in circoli o associazioni di  qualunque specie: dal
gioco del  bowling; dal noleggio di  gokarts e da ogni  altro
gioco o trattenimento diversi dai  precedenti per il quale
si corrisponda un prezzo per parteciparvi.................      8%
7.  Biglietti  d'ingresso   nelle  sale  da  gioco   o  nei
luoghi specificamente riservati all'esercizio delle scommesse  60%
8. Provento lordo delle case da gioco (12)................     10%
9.  Scommesse al  totalizzatore o  al  libro e  di qualunque
altro genere,  accettate   in  occasione  di  corse   con
qualunque  mezzo effettuate,  di concorsi  ippici, di  regate,
di giochi  di palla  e pallone, di gare di  tiro a volo e di
ogni  altra gara o  competizione (13).....................      5%"
            Nota:   Gli   spettacoli   e   le   altre  attivita'  non
          espressamente  indicate  nella  presente  tariffa,     sono
          soggetti  all'imposta  stabilita  dalla  tariffa stessa per
          quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore
          analogia.
            Per  gli spettacoli   ed altre   attivita' soggetti    ad
          imposta    dati congiuntamente   ad   altri   non  soggetti
          oppure    costituiti    da    piu'  attivita'  soggette   a
          tassazione  con  differenti  aliquote,  l'imponibile  sara'
          determinato  con  ripartizione forfettaria  degli   incassi
          in proporzione alla durata di ciascuna componente.
            L'aliquota  y  e' stabilita in base alle formule indicate
          in tariffa, ove x rappresenta  il  prezzo  netto".    -  Il
          decreto legislativo 2 settembre  1997, n. 313, reca: "Norme
          in  materia  di imposta sul valore aggiunto.".  -  La legge
          11 agosto   1991, n.   266, e    successive  modificazioni,
          reca:  "Leggequadro  sul  volontariato.".   - La   legge 16
          dicembre  1991, n. 398, e  successive modificazioni,  reca:
          "Disposizioni  tributarie    relative  alle    associazioni
          sportive combattentistiche.".  - Il  decreto legislativo  9
          luglio  1997,    n.  241, reca:   "Norme di semplificazione
          degli   adempimenti   dei    contribuenti   in   sede    di
          dichiarazione   dei   redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione  delle  dichiarazioni.".   - Il testo dell'art. 52
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972,  n. 633   (Istituzione e disciplina  dell'imposta sul
          valore aggiunto), e' il seguente:
            "Art.     52   (Accessi,    ispezioni  e   verifiche).  -
          Gli  uffici dell'imposta  sul   valore   aggiunto   possono
          disporre    l'accesso   di impiegati   dell'amministrazione
          finanziaria    nei   locali   destinati all'esercizio    di
          attivita'      commerciali,    agricole,    artistiche    o
          professionali  per  procedere  ad  ispezioni   documentali,
          verificazioni  e  ricerche      e      ad    ogni     altra
          rilevazione      ritenuta    utile      per  l'accertamento
          dell'imposta e  per  la  repressione dell'evasione  e delle
          altre    violazioni.  Gli impiegati che  eseguono l'accesso
          devono essere  muniti di  apposita autorizzazione   che  ne
          indica  lo   scopo, rilasciata   dal  capo dell'ufficio  da
          cui  dipendono. Tuttavia  per accedere   in   locali    che
          siano  adibiti  anche  ad  abitazione,  e' necessaria anche
          l'autorizzazione  del  procuratore   della Repubblica.   In
          ogni caso, l'accesso nei  locali destinati all'esercizio di
          arti o professioni  dovra' essere   eseguito in    presenza
          del  titolare dello studio o di un suo delegato.  L'accesso
          in  locali  diversi da quelli indicati nel precedente comma
          puo'    essere  eseguito,    previa  autorizzazione     del
          procuratore  della Repubblica,  soltanto in  caso di  gravi
          indizi    di violazioni  delle norme del presente  decreto,
          allo  scopo  di    reperire  libri,  registri,   documenti,
          scritture  ed  altre  prove delle violazioni.   E' in  ogni
          caso necessaria l'autorizzazione    del  procuratore  della
          Repubblica   o dell'autorita'  giudiziaria piu'  vicina per
          procedere durante l'accesso   a perquisizioni  personali  e
          all'apertura   coattiva   di   pieghi   sigillati,   borse,
          casseforti, mobili, ripostigli e simili e  per  l'esame  di
          documenti e la richiesta di  notizie relativamente ai quali
          e'  eccepito  il  segreto  professionale  ferma restando la
          norma di cui all'art. 103 del codice di  procedura  penale.
          L'ispezione    documentale   si estende  a  tutti  i libri,
          registri, documenti e scritture  che si trovano nei locali,
          compresi quelli la cui  tenuta  e  conservazione  non  sono
          obbligatorie.
            I   libri,  registri, scritture  e  documenti  di cui  e'
          rifiutata  l'esibizione  non  possono  essere  presi     in
          considerazione   a  favore  del  contribuente    ai    fini
          dell'accertamento in  sede  amministrativa  o  contenziosa.
          Per    rifiuto   di    esibizione  si  intendono  anche  la
          dichiarazione  di  non   possedere   i   libri,   registri,
          documenti    e  scritture  e  la  sottrazione  di essi alla
          ispezione.   Di   ogni   accesso    deve    essere  redatto
          processo    verbale    da   cui risultino le ispezioni e le
          rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente  o
          a chi  lo rappresenta  e le risposte  ricevute. Il  verbale
          deve   essere   sottoscritto   dal contribuente  o  da  chi
          lo rappresenta ovvero  indicare il motivo  della    mancata
          sottoscrizione.    Il  contribuente  ha  diritto  di averne
          copia.    I  documenti  e    le  scritture  possono  essere
          sequestrati  soltanto  se non  e'  possibile  riprodurne  o
          farne  constare  il   contenuto   nel verbale,  nonche'  in
          caso  di  mancata  sottoscrizione  o  di  contestazione del
          contenuto  del verbale. I libri  e i registri non   possono
          essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne
          o farne eseguire copie  o estratti,  possono apporre  nelle
          parti   che interessano  la propria firma  o sigla  insieme
          con  la data e  il bollo  d'ufficio e possono  adottare  le
          cautele  atte ad  impedire  l'alterazione o  la sottrazione
          dei  libri  e dei registri.   Le   disposizioni  dei  commi
          precedenti   si   applicano   anche   per  l'esecuzione  di
          verifiche  e  di  ricerche  relative  a  merci o altri beni
          viaggianti su autoveicoli e natanti  adibiti  al  trasporto
          per  conto  di  terzi.   In deroga   alle disposizioni  del
          settimo  comma gli   impiegati che procedono    all'accesso
          nei    locali  di   soggetti che   si avvalgono  di sistemi
          meccanografici,  elettronici  e simili,   hanno    facolta'
          di  provvedere  con    mezzi  propri  all'elaborazione  dei
          supporti fuori dei locali stessi  qualora il   contribuente
          non    consenta  l'utilizzazione  dei propri impianti e del
          proprio personale.
            Se il contribuente dichiara che  le scritture contabili o
          alcune di esse si  trovano    presso  altri  soggetti  deve
          esibire  una  attestazione  dei  soggetti stessi recante la
          specificazione  delle  scritture  in  loro   possesso.   Se
          l'attestazione  non  e' esibita   e se il soggetto che l'ha
          rilasciata si oppone  all'accesso o non esibisce  in  tutto
          o  in  parte  le scritture si applicano le disposizioni del
          quinto comma.   Gli   uffici della   imposta  sul    valore
          aggiunto    hanno  facolta'   di disporre    l'accesso   di
          propri   impiegati   muniti  di    apposita  autorizzazione
          presso    le   pubbliche    amministrazioni   e   gli  enti
          indicati al n. 5) dell'art. 51    allo  scopo  di  rilevare
          direttamente  i  dati e  le notizie  ivi previste  e presso
          le  aziende e  istituti di credito    e   l'amministrazione
          postale  allo   scopo  di   rilevare direttamente i dati  e
          le  notizie  relativi  ai  conti    la  cui copia sia stata
          richiesta  a norma  del numero  7) dello stesso  art. 51  e
          non trasmessa  entro  il   termine   previsto   nell'ultimo
          comma    di    tale  articolo  o   allo scopo di   rilevare
          direttamente la completezza  o la esattezza   dei   dati  e
          notizie,   allorche'  l'ufficio abbia  fondati sospetti che
          le pongano in   dubbio, contenuti nella copia    dei  conti
          trasmessa,  rispetto  a tutti   i rapporti intrattenuti dal
          contribuente con le  aziende  e  istituti    di  credito  e
          l'amministrazione  postale.  Si  applicano  le disposizioni
          dell'ultimo  comma dell'art. 33 del decreto del  Presidente
          della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.   600,   e
          successive  modificazioni".   - Il  testo dell'art.  17 del
          citato  decreto del  Presidente della Repubblica n. 640 del
          1972, e' il seguente:
            "Art. 17 (Concessione  del servizio). - Il Ministro   per
          le finanze puo' affidare,  per il  tempo e  alle condizioni
          di cui  ad apposita convenzione da  approvarsi con  proprio
          decreto,  l'accertamento  e la riscossione  dell'imposta  e
          dei    tributi   connessi   alla   societa' italiana  degli
          autori ed editori.  I tributi riscossi dalla societa'  sono
          versati   allo   Stato   al  netto  del  compenso  ad  essa
          riconosciuto con  la convenzione di cui al primo comma".  -
          Il testo degli articoli 68 e 69 del regio decreto 18 giugno
          1931, n.  773   (Approvazione   del   testo   unico   delle
          leggi   di   pubblica sicurezza), e' il seguente:  "Art. 68
          (Art.  67 T.U. 1926). - Senza licenza  del questore non  si
          possono  dare in  luogo  pubblico  o aperto  o  esposto, al
          pubblico  rappresentazioni   teatrali o   cinematografiche,
          accademie, feste   da ballo, corse di  cavalli,  ne'  altri
          simili  spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire
          o  esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche  di
          audizione.   Per le gare di velocita' di  autoveicoli e per
          le gare aeronautiche si  applicano  le  disposizioni  delle
          leggi speciali".  "Art.  69 (Art.  68 T.U.  1926).  - Senza
          licenza  della   autorita' locale di pubblica sicurezza  e'
          vietato  dare,  anche  temporaneamente,  per      mestiere,
          pubblici    trattenimenti,  esporre   alla pubblica   vista
          rarita',  persone,  animali,  gabinetti   ottici o    altri
          oggetti   di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto".
          Per maggior  chiarezza  si  precisa  che  con  sentenza  15
          dicembre  1967, n.   142,   la   Corte   costituzionale  ha
          dichiarato   l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  68
          nella  parte  in  cui vieta di dare feste da ballo in luogo
          esposto al pubblico, senza  la  licenza  del  questore,  in
          riferimento  all'art.  17  della    della Costituzione. Con
          altra sentenza n. 56   del  9-15  aprile    1970  (Gazzetta
          Ufficiale  22  aprile    1970,  n.    102)      la    Corte
          costituzionale      ha    dichiarato       l'illegittimita'
          costituzionale  del  presente art. 68  e dell'art. 666 c.p,
          nella parte in  cui prescrivono  che per  i   trattenimenti
          da    tenersi in   luoghi aperti   al   pubblico   e    non
          indetti   nell'esercizio   di   attivita'  imprenditoriali,
          occorre la licenza del questore.
            -  Il  testo  dell'art.  3,  comma  133,  della  legge 23
          dicembre 1996, n.   662    (Misure    di  razionalizzazione
          della    finanza    pubblica), e'   il seguente:   "133. Il
          Governo e' delegato  ad emanare, entro dodici   mesi  dalla
          data  di    entrata in vigore della   presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi   recanti   disposizioni per    la
          revisione    organica e   il completamento della  disciplma
          delle sanzioni tributarie  non penali, con l'osservanza dei
          seguenti principi e criteri direttivi:  a)   adozione    di
          un'unica       specie      di      sanzione      pecuniaria
          amministrativa, assoggettata ai    principi  di  legalita',
          imputabilita'   e  colpevolezza  e  determinata  in  misura
          variabile fra un limite minimo e un limite  massimo  ovvero
          in    misura  proporzionale  al tributo cui si riferisce la
          violazione;  b)    riferibilita'    della  sanzione    alla
          persona    fisica  autrice   o coautrice della   violazione
          secondo  il regime del  concorso adottato dall'art. 5 della
          legge 24  novembre    1981,  n.  689,  e  previsione  della
          intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte; c)
          previsione    di obbligazione   solidale   a   carico della
          persona  fisica, societa' o  ente, con o senza personalita'
          giuridica, che si giova o sul cui patrimonio  si riflettono
          gli  effetti  economici  della  violazione      anche   con
          riferimento   ai      casi  di     cessione  di    azienda,
          trasformazione, fusione,  scissione di societa'  o    enti;
          possibilita'  di   accertare   tale obbligazione  anche  al
          verificarsi della  morte dell'autore  della   violazione  e
          indipendentemente      dalla    previa  irrogazione   della
          sanzione;  d)    disciplina   delle   cause di   esclusione
          della  responsabilita' tenendo conto dei  principi  dettati
          dal  codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole  o
          di errore causato    da  indeterminatezza  delle  richieste
          dell'ufficio    tributario  o  dei  modelli   e  istruzioni
          predisposti   dall'amministrazione   delle   finanze;    e)
          previsione   dell'applicazione   della   sola  disposizione
          speciale  se  uno  stesso    fatto  e'  punito  da      una
          disposizione  penale  e    da  una che prevede una sanzione
          amministrativa; f) adozione di criteri   di  determinazione
          della sanzione pecuniaria in relazione  alla gravita' della
          violazione,     all'opera  prestata  per  l'eliminazione  o
          attenuazione  delle    sue  conseguenze,  alle   condizioni
          economiche      e  sociali    dell'autore    e  alla    sua
          personalita'  desunta anche dalla precedente commissione di
          violazioni  di  natura  fiscale;  g)  individuazione  della
          diretta  responsabilita'  in  capo al soggetto che  si  sia
          avvalso  di  persona  che  sebbene non   interdetta,    sia
          incapace,  anche transitoriamente, di intendere e di volere
          al momento del  compimento  dell'atto  o  abbia  indotto  o
          determinato  la  commissione  della  violazione da parte di
          altri; h)   disciplina   della    continuazione    e    del
          concorso    formale    di violazioni sulla base dei criteri
          risultanti dall'art. 81 del codice penale; i) previsione di
          sanzioni   amministrative  accessorie  non  pecuniarie  che
          incidono     sulla    capacita'  di    ricoprire   cariche,
          sulla partecipazione a gare  per l'affidamento  di  appalti
          pubblici  o  sulla efficacia  dei  relativi  contratti, sul
          conseguimento  di  licenze, concessioni,     autorizzazioni
          amministrative,     abilitazioni professionali  e    simili
          o    sull'esercizio   dei    diritti   da   esse derivanti;
          previsione  dell'applicazione   delle   predette   sanzioni
          accessorie  secondo    criteri  di  proporzionalita' e   di
          adeguatezza con la sanzione principale; previsione di    un
          sistema  di  misure  cautelari  volte  ad  assicurare    il
          soddisfacimento  dei  crediti    che  hanno  titolo   nella
          sanzione  amministrativa  pecuniaria;  l)    previsione  di
          circostanze     esimenti,     attenuanti  e      aggravanti
          strutturate   in   modo   da   incentivare gli  adempimenti
          tardivi,  da escludere  la punibilita'  nelle   ipotesi  di
          violazioni  formali  non suscettibili  di   arrecare  danno
          o   pericolo    all'erario,   ovvero determinate  da  fatto
          doloso  di terzi, da  sanzionare piu' gravemente le ipotesi
          di recidiva; m)   previsione,   ove  possibile,    di    un
          procedimento  unitario   per l'irrogazione   delle sanzioni
          amministrative   tale   da garantire   la  difesa    e  nel
          contempo    da assicurare   la   sollecita esecuzione   del
          provvedimento;  previsione    della  riscossione   parziale
          della  sanzione  pecuniaria  sulla base della decisione  di
          primo   grado   salvo   il   potere   di        sospensione
          dell'autorita'    investita    del   giudizio     e   della
          sospensione di diritto ove venga prestata idonea  garanzia;
          n)  riduzione    dell'entita' della   sanzione in caso   di
          accettazione del   provvedimento  e    di  pagamento    nel
          termine    previsto  per    la  sua impugnazione; revisione
          della misura della riduzione  della sanzione prevista    in
          caso    di accertamento   con adesione  e di  conciliazione
          giudiziale;  o)  revisione    della  disciplina    e,   ove
          possibile,  unificazione dei procedimenti di adozione delle
          misure  cautelari;  p)  disciplina della riscossione  della
          sanzione in conformita' alle modalita'   di     riscossione
          dei   tributi  cui   essa  si  riferisce; previsione  della
          possibile  rateazione   del  debito  e  disciplina organica
          della   sospensione   dei       rimborsi    dovuti    dalla
          amministrazione  delle  finanze e della compensazione con i
          crediti di questa; q)   adeguamento  delle     disposizioni
          sanzionatorie   attualmente contenute  nelle  singole leggi
          di  imposta  ai principi  e  criteri direttivi  dettati con
          il    presente  comma    e  revisione    dell'entita' delle
          sanzioni  attualmente   previste      con   loro   migliore
          commisurazione all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva
          delle  violazioni  in  modo da   assicurare uniformita'  di
          disciplina  per violazioni  identiche anche se  riferite  a
          tributi      diversi,   tenendo  conto  al  contempo  delle
          previsioni  punitive dettate  dagli ordinamenti   tributari
          dei    Paesi  membri  dell'Unione  europea;  r)  previsione
          dell'abrogazione  delle  disposizioni   incompatibili   con
          quelle dei decreti legislativi da emanare".
            -   Il   decreto    legislativo  18  dicembre  1997,   n.
          472,  reca:  "Disposizioni generali  in materia di sanzioni
          amministrative per le violazioni  di  norme  tributarie,  a
          norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662.".
            -  Il    testo  dell'art.  17,  comma   2, della legge 23
          agosto 1988, n.   400   (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "2.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari".
            -    Il  testo    dell'art.  3   del citato   decreto del
          Presidente della Repubblica n.  640 del 1972,   cosi'  come
          modificato    dall'art.  10-ter  del   decreto-legge     31
          dicembre  1996,  n.   669,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge    28    febbraio   1997,    n.   30,     come
          ulteriormente   modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "Art.  3 (Base  imponibile).  - La  base   imponibile  e'
          costituita  dall'importo  dei  singoli biglietti venduti al
          pubblico per l'ingresso o  la occupazione  di posti  o  dal
          prezzo  comunque corrisposto  per assistere, partecipare  o
          intervenire   agli spettacoli  ed    alle  altre  attivita'
          elencati  nella tariffa,  al netto dell'imposta  sul valore
          aggiunto in quanto dovuta.
             Concorrono a costituire la base imponibile:
            a)  gli   aumenti apportati ai  prezzi delle consumazioni
          offerte al pubblico;
            b) i   corrispettivi delle cessioni    di  beni  e  delle
          prestazioni   di   servizi  accessori,    obbligatoriamente
          imposte    agli  spettatori    od  ai   partecipanti   agli
          spettacoli ed alle altre attivita';
            c)    l'ammontare degli   abbonamenti, delle  dotazioni e
          dei sussidi corrisposti  da    persone  o  enti    privati,
          nonche'   ogni     altro  provento  comunque       connesso
          all'utilizzazione  o   all'allestimento   degli  spettacoli
          e delle altre attivita'.
            Quando  gli    spettacoli e le altre  attivita' di cui al
          primo comma sono organizzati da  societa' o circoli  per  i
          propri   soci,   l'imposta  si    applica    sull'ammontare
          complessivo  delle   quote   o   contributi sociali  pagati
          dai soci, se  la societa'  o circolo abbia  per unico scopo
          di  organizzare    tali spettacoli   e attivita'  ovvero su
          parte dell'ammontare delle  quote o contributi    anzidetti
          se la  societa' o circolo non abbia tale unico scopo. Entro
          cinque  giorni  dalla  fine di ciascun  anno  sociale  deve
          essere   presentata    apposita    denuncia  dell'ammontare
          complessivo  delle  quote  o contributi dei soci.   Se  per
          intervenire  a detti  spettacoli ed  attivita' e'  previsto
          anche l'acquisto   di biglietti  d'ingresso    o  di  posto
          riservato    o la corresponsione di un prezzo o comunque di
          somme per i titoli previsti dalle lettere a),  b) e c), del
          secondo comma  del presente articolo, l'imposta  si applica
          anche sul  prezzo  dei biglietti  e dei   posti  riservati,
          e    sulle somme  corrisposte  per  i  titoli di  cui  alle
          suddette lettere a), b) e c),   anche  se  gli  intervenuti
          sono estranei alla societa' o circolo.
            Per  le  attivita'    di  cui al numero 5 della   tariffa
          l'imponibile  e'  costituito  anche  dagli  introiti  delle
          marche  e  bollini  applicati  sui  biglietti  ferroviari a
          riduzione.
            Per  le scommesse   la   base imponibile   e'  costituita
          dall'importo pagato dallo scommettitore per ogni scommessa.
            Per  le  case da gioco   la base imponibile e' costituita
          giornalmente dalla   differenza  attiva    tra  le    somme
          introitate  per  i giuochi  e quelle  pagate ai  giuocatori
          per  le  vincite e  da qualsiasi   altro introito  connesso
          all'esercizio   del  giuoco.    Sono  escluse  dal  computo
          dell'ammontare imponibile le somme  dovute  a    titolo  di
          rivalsa  dell'imposta    sugli spettacoli   e di  quanto e'
          dovuto agli  enti pubblici concedenti,  a cui e'  riservato
          per legge l'esercizio delle case da gioco".