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LEGGE 3 agosto 1998, n. 288

Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379.

note: Entrata in vigore della legge: 3-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1999)
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Testo in vigore dal:  3-9-1998 al: 17-5-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo della Repubblica è delega to ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dal ricevimento dei relativi schemi, uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abolizione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, limitatamente alle attività indicate nei numeri 1, 2, 3, ad esclusione delle fattispecie di cui alla lettera c) del presente comma, 4 e 5 della relativa tariffa;
b) assoggettamento al regime ordinario dell'IVA dei soggetti esercenti le attività indicate nella lettera a) e determinazione forfetaria dell'imponibile IVA, oltre che per gli spettacoli viaggianti e saltuari, anche per settori di attività, da individuare in base al ridotto volume d'affari conseguito;
c) mantenimento dell'attuale sistema impositivo, con ridenominazione dell'imposta in "imposta sugli intrattenimenti", per le attività indicate nel numero 3, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non abbia una rilevanza prevalente sul complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, nonché nei numeri 6, 7 e 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
d) applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti con determinazione forfetaria in relazione alle caratteristiche tecniche e tipologiche dei pubblici esercizi nei quali sono organizzate esecuzioni musicali non dal vivo senza biglietti per l'ingresso o l'occupazione di posti per assistere, partecipare o intervenire allo spettacolo, ovvero senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte agli spettatori o partecipanti agli spettacoli o alle attività;
e) adozione di uguali aliquote per tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei biliardini e di qualsiasi altro tipo di apparecchio e congegno da trattenimento e da gioco di abilità installati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
f) revisione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile delle attività indicate nel numero 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con esclusione degli apparecchi da divertimento o intrattenimento meccanici, sulla base dell'effettivo impiego del mezzo utilizzato e dell'introito conseguito e previsione di specifiche forme di accertamento e di pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativamente alle stesse attività, anche con l'impiego di adeguati strumenti elettronici ed informatici; previsione, per tali fattispecie, dell'applicazione dell'aliquota minima;
g) definizione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile:
1) fermi restando i regimi più favorevoli previsti dalla normativa vigente, per gli spettacoli ed altre attività organizzati per fini di beneficenza;
2) per le attività organizzate da società o circoli per i propri soci, con l'introduzione di elementi inerenti il numero degli spettatori o dei partecipanti ai quali è rivolta l'attività;
3) per i proventi costituiti da contributi dello Stato e degli altri enti territoriali;
h) determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti fra il 6 ed il 16 per cento per le attività indicate nei numeri 3, 6 e, senza differenziazione fra le diverse categorie di gestori di case da gioco, 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e nel 60 per cento per l'attività indicata al numero 7 della medesima tariffa;
i) semplificazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti gli adempimenti dei contribuenti allo scopo di conseguirne la riduzione e la razionalizzazione;
l) mantenimento delle norme di agevolazione per le associazioni dilettantistiche, per quelle senza scopo di lucro e per le associazioni pro loco, nonché coordinamento fra le norme da emanare e quelle in materia di IVA previste dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni;
m) adozione del credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni sul versamento dell'imposta sugli spettacoli dei quali fruiscono gli esercenti sale cinematografiche; il credito d'imposta può essere utilizzato alle condizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
n) realizzazione delle modifiche normative indicate nel presente articolo in modo tale da evitare nel complesso l'aggravamento della gestione amministrativa dei soggetti interessati alla variazione del regime di contabilità dell'IVA, nonché in modo tale da assicurare la salvaguardia dei livelli di automazione delle gestioni dai medesimi realizzati;
o) mantenimento del livello complessivo del gettito anche mediante la rimodulazione dell'attuale sistema di imposizione e distribuzione degli introiti derivanti dal Totocalcio, dal Totogol o da altri giochi gestiti dal CONI e l'eventuale applicazione dell'aliquota ordinaria dell'IVA sugli spettacoli sportivi con prezzo del biglietto inferiore a lire venticinquemila e su tutti gli spettacoli cinematografici;
p) cooperazione della SIAE con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per acquisire e reperire elementi utili ai fini dell'accertamento dell'IVA, relativamente alle modalità di effettuazione delle manifestazioni e delle attività svolte dai soggetti passivi di detta imposta, nonché alle modalità di emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto all'accesso ed alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
q) possibilità per la SIAE, anche in costanza della convenzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di collaborazione nelle attività di controllo, accertamento e riscossione anche di altre entrate erariali e locali;
r) riconoscimento dei poteri di accesso, ispezione e verifica attribuiti alla SIAE al solo personale dotato di adeguata qualificazione e con rapporto professionale esclusivo con il suddetto ente;
s) proroga di un anno della convenzione con la SIAE, prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, mantenendo le percentuali di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime;
t) razionalizzazione delle disposizioni concernenti riduzioni ed esenzioni e semplificazione delle relative procedure;
u) previsione che il permesso per spettacoli e intrattenimenti per i quali sia obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, prevista dagli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non possa essere rilasciato agli esercenti ed agli organizzatori dall'ufficio accertatore senza che i competenti organi amministrativi abbiano accertato la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rilascio della medesima, con particolare riferimento al soggetto richiedente ed al locale dove lo spettaco o l'intrattenimento si tiene.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede altresì al riordino dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo, liquidazione e riscossione dell'imposta unica, con la semplificazione dei relativi adempimenti;
b) applicazione dell'imposta unica anche alle scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero;
c) revisione del sistema sanzionatorio secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
d) possibilità di stabilire un'aliquota percentuale differenziata, commisurata all'entità del prelievo riferito alle scommesse;
e) delegificazione delle disposizioni re lative agli adempimenti dei contribuenti, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, secondo criteri che comportino massima semplificazione, eliminazione di obblighi formali nella massima misura possibile, esecuzione di adempimenti secondo sistemi informatici e ogni altro sistema tecnicamente idoneo, unificazione dei sistemi di dichiarazione con quelli relativi ad altre imposte, ricorso a mezzi di pagamento di uso comune.
3. L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dal comma 5 dell'articolo l0 -ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è abrogato.
4. Dall'attuazione della delega di cui alla presente legge non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Flick

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'epigrafe:
- La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, reca: "Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.".
Note all'art. 1:
- La tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli), è la seguente:

=====================================================================
| Corri- | Corri- | Corri- | Corri-
|spettivi |spettivi |spettivi |spettivi
| fino a | da | da |superio-
| L. 300 | L. 301 |L. 1.301 | ri a
| nette | a | a |L. 8.000
| |L. 1.300 |L. 8.000 | nette
| | nette | nette |
______________________________|_________|_________|_________|________

"1. Spettacoli cinematografici
e misti di cinema e avanspetta-
colo, comunque ed ovunque dati
al pubblico, anche se in circoli
e sale private (11/a)........ 9% 9% 9% 9%
2. Spettacoli sportivi, di ogni
genere, ovunque si svolgano, nei
quali si tengano o meno scommesse
(11/a)......................... 9% 9% 9% 9%
3. Spettacoli teatrali diversi da
quelli di cui al successivo n. 4;
esecuzioni musicali di qualsiasi
genere, escluse quelle effettuate
a mezzo di elettrogrammofoni a get-
tone o a moneta o di apparecchia-
ture similari a gettone o a moneta;
balli, lezioni di ballo collettive,
veglioni e altri trattenimenti di
ogni natura, ovunque si svolgano e
da chiunque organizzati; corsi
mascherati e in costume, rievoca-
zioni storiche, giostre e e
manifestazioni similari (11/b).. 16% 16% 16% 16%

=====================================================================
|Aliquote
| propor-
| zionali
____________________________________________________________|________

4. Spettacoli teatrali di opere liriche, balletto,
prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti
vocali e strumentali; attività circensi e dello
spettacolo viaggiante; spettacoli di burattini e
marionette ovunque tenuti (11/ b)......................... 4%
5. Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche,
artistiche e industriali, rassegne cinematografiche e
riconosciute con decreto del Ministro per le finanze
ed altre manifestazioni similari di qualunque specie (11/c) 3%
6. Introiti derivanti dall'utilizzazione dei biliardi,
degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo
di apparecchio o congegno a gettone o a moneta da diver-
timento o trattenimento, anche se automatico o semiauto-
matico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico - ma non nell'ambito dello spettacolo viaggiante -
sia in circoli o associazioni di qualunque specie: dal
gioco del bowling; dal noleggio di gokarts e da ogni altro
gioco o trattenimento diversi dai precedenti per il quale
si corrisponda un prezzo per parteciparvi................. 8%
7. Biglietti d'ingresso nelle sale da gioco o nei
luoghi specificamente riservati all'esercizio delle scommesse 60%
8. Provento lordo delle case da gioco (12)................ 10%
9. Scommesse al totalizzatore o al libro e di qualunque
altro genere, accettate in occasione di corse con
qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate,
di giochi di palla e pallone, di gare di tiro a volo e di
ogni altra gara o competizione (13)..................... 5%"
Nota: Gli spettacoli e le altre attività non espressamente indicate nella presente tariffa, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
Per gli spettacoli ed altre attività soggetti ad imposta dati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sarà determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.
L'aliquota y è stabilita in base alle formule indicate in tariffa, ove x rappresenta il prezzo netto". - Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, reca: "Norme in materia di imposta sul valore aggiunto.". - La legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, reca: "Leggequadro sul volontariato.". - La legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, reca: "Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive combattentistiche.". - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.". - Il testo dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), è il seguente:
"Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di procedura penale.
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.
I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa.
Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma. Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni". - Il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è il seguente:
"Art. 17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per le finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla società italiana degli autori ed editori. I tributi riscossi dalla società sono versati allo Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma". - Il testo degli articoli 68 e 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è il seguente: "Art. 68 (Art. 67 T.U. 1926). - Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali". "Art. 69 (Art. 68 T.U. 1926). - Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto".
Per maggior chiarezza si precisa che con sentenza 15 dicembre 1967, n. 142, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento all'art. 17 della della Costituzione. Con altra sentenza n. 56 del 9-15 aprile 1970 (Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1970, n. 102) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 68 e dell'art. 666 c.p, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.
- Il testo dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: "133. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplma delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai principi di legalità, imputabilità e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione; b) riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e previsione della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa di morte; c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, società o ente, con o senza personalità giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di società o enti; possibilità di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione; d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilità tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze; e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa; f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravità della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua personalità desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale; g) individuazione della diretta responsabilità in capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri; h) disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'art. 81 del codice penale; i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla capacità di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione dell'applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza con la sanzione principale; previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria; l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva; m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorità investita del giudizio e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;
n) riduzione dell'entità della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione; revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale; o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari; p) disciplina della riscossione della sanzione in conformità alle modalità di riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti di questa; q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea; r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti legislativi da emanare".
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, reca: "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, così come modificato dall'art. 10-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3 (Base imponibile). - La base imponibile è costituita dall'importo dei singoli biglietti venduti al pubblico per l'ingresso o la occupazione di posti o dal prezzo comunque corrisposto per assistere, partecipare o intervenire agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.
Concorrono a costituire la base imponibile:
a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni offerte al pubblico;
b) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte agli spettatori od ai partecipanti agli spettacoli ed alle altre attività;
c) l'ammontare degli abbonamenti, delle dotazioni e dei sussidi corrisposti da persone o enti privati, nonché ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli e delle altre attività.
Quando gli spettacoli e le altre attività di cui al primo comma sono organizzati da società o circoli per i propri soci, l'imposta si applica sull'ammontare complessivo delle quote o contributi sociali pagati dai soci, se la società o circolo abbia per unico scopo di organizzare tali spettacoli e attività ovvero su parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti se la società o circolo non abbia tale unico scopo. Entro cinque giorni dalla fine di ciascun anno sociale deve essere presentata apposita denuncia dell'ammontare complessivo delle quote o contributi dei soci. Se per intervenire a detti spettacoli ed attività è previsto anche l'acquisto di biglietti d'ingresso o di posto riservato o la corresponsione di un prezzo o comunque di somme per i titoli previsti dalle lettere a), b) e c), del secondo comma del presente articolo, l'imposta si applica anche sul prezzo dei biglietti e dei posti riservati, e sulle somme corrisposte per i titoli di cui alle suddette lettere a), b) e c), anche se gli intervenuti sono estranei alla società o circolo.
Per le attività di cui al numero 5 della tariffa l'imponibile è costituito anche dagli introiti delle marche e bollini applicati sui biglietti ferroviari a riduzione.
Per le scommesse la base imponibile è costituita dall'importo pagato dallo scommettitore per ogni scommessa.
Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza attiva tra le somme introitate per i giuochi e quelle pagate ai giuocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del giuoco. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sugli spettacoli e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco".