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LEGGE 3 agosto 1998, n. 288

Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379.

note: Entrata in vigore della legge: 3-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1999)
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Testo in vigore dal:  18-5-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo della Repubblica è delega to ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dal ricevimento dei relativi schemi, uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abolizione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, limitatamente alle attività indicate nei numeri 1, 2, 3, ad esclusione delle fattispecie di cui alla lettera c) del presente comma, 4 e 5 della relativa tariffa;
b) assoggettamento al regime ordinario dell'IVA dei soggetti esercenti le attività indicate nella lettera a) e determinazione forfetaria dell'imponibile IVA, oltre che per gli spettacoli viaggianti e saltuari, anche per settori di attività, da individuare in base al ridotto volume d'affari conseguito;
c) mantenimento dell'attuale sistema impositivo, con ridenominazione dell'imposta in "imposta sugli intrattenimenti", per le attività indicate nel numero 3, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non abbia una rilevanza prevalente sul complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, nonché nei numeri 6, 7 e 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
d) applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti con determinazione forfetaria in relazione alle caratteristiche tecniche e tipologiche dei pubblici esercizi nei quali sono organizzate esecuzioni musicali non dal vivo senza biglietti per l'ingresso o l'occupazione di posti per assistere, partecipare o intervenire allo spettacolo, ovvero senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte agli spettatori o partecipanti agli spettacoli o alle attività;
e) adozione di uguali aliquote per tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei biliardini e di qualsiasi altro tipo di apparecchio e congegno da trattenimento e da gioco di abilità installati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
f) revisione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile delle attività indicate nel numero 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con esclusione degli apparecchi da divertimento o intrattenimento meccanici, sulla base dell'effettivo impiego del mezzo utilizzato e dell'introito conseguito e previsione di specifiche forme di accertamento e di pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativamente alle stesse attività, anche con l'impiego di adeguati strumenti elettronici ed informatici; previsione, per tali fattispecie, dell'applicazione dell'aliquota minima;
g) definizione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile:
1) fermi restando i regimi più favorevoli previsti dalla normativa vigente, per gli spettacoli ed altre attività organizzati per fini di beneficenza;
2) per le attività organizzate da società o circoli per i propri soci, con l'introduzione di elementi inerenti il numero degli spettatori o dei partecipanti ai quali è rivolta l'attività;
(( 2-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive ))
.
3) per i proventi costituiti da contributi dello Stato e degli altri enti territoriali;
h) determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti fra il 6 ed il 16 per cento per le attività indicate nei numeri 3, 6 e, senza differenziazione fra le diverse categorie di gestori di case da gioco, 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e nel 60 per cento per l'attività indicata al numero 7 della medesima tariffa;
i) semplificazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti gli adempimenti dei contribuenti allo scopo di conseguirne la riduzione e la razionalizzazione;
l) mantenimento delle norme di agevolazione per le associazioni dilettantistiche, per quelle senza scopo di lucro e per le associazioni pro loco, nonché coordinamento fra le norme da emanare e quelle in materia di IVA previste dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni;
m) adozione del credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni sul versamento dell'imposta sugli spettacoli dei quali fruiscono gli esercenti sale cinematografiche; il credito d'imposta può essere utilizzato alle condizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
n) realizzazione delle modifiche normative indicate nel presente articolo in modo tale da evitare nel complesso l'aggravamento della gestione amministrativa dei soggetti interessati alla variazione del regime di contabilità dell'IVA, nonché in modo tale da assicurare la salvaguardia dei livelli di automazione delle gestioni dai medesimi realizzati;
o) mantenimento del livello complessivo del gettito anche mediante la rimodulazione dell'attuale sistema di imposizione e distribuzione degli introiti derivanti dal Totocalcio, dal Totogol o da altri giochi gestiti dal CONI e l'eventuale applicazione dell'aliquota ordinaria dell'IVA sugli spettacoli sportivi con prezzo del biglietto inferiore a lire venticinquemila e su tutti gli spettacoli cinematografici;
p) cooperazione della SIAE con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per acquisire e reperire elementi utili ai fini dell'accertamento dell'IVA, relativamente alle modalità di effettuazione delle manifestazioni e delle attività svolte dai soggetti passivi di detta imposta, nonché alle modalità di emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto all'accesso ed alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
q) possibilità per la SIAE, anche in costanza della convenzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di collaborazione nelle attività di controllo, accertamento e riscossione anche di altre entrate erariali e locali;
r) riconoscimento dei poteri di accesso, ispezione e verifica attribuiti alla SIAE al solo personale dotato di adeguata qualificazione e con rapporto professionale esclusivo con il suddetto ente;
s) proroga di un anno della convenzione con la SIAE, prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, mantenendo le percentuali di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime;
t) razionalizzazione delle disposizioni concernenti riduzioni ed esenzioni e semplificazione delle relative procedure;
u) previsione che il permesso per spettacoli e intrattenimenti per i quali sia obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, prevista dagli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non possa essere rilasciato agli esercenti ed agli organizzatori dall'ufficio accertatore senza che i competenti organi amministrativi abbiano accertato la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rilascio della medesima, con particolare riferimento al soggetto richiedente ed al locale dove lo spettaco o l'intrattenimento si tiene.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede altresì al riordino dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo, liquidazione e riscossione dell'imposta unica, con la semplificazione dei relativi adempimenti;
b) applicazione dell'imposta unica anche alle scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero;
c) revisione del sistema sanzionatorio secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
d) possibilità di stabilire un'aliquota percentuale differenziata, commisurata all'entità del prelievo riferito alle scommesse;
e) delegificazione delle disposizioni re lative agli adempimenti dei contribuenti, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, secondo criteri che comportino massima semplificazione, eliminazione di obblighi formali nella massima misura possibile, esecuzione di adempimenti secondo sistemi informatici e ogni altro sistema tecnicamente idoneo, unificazione dei sistemi di dichiarazione con quelli relativi ad altre imposte, ricorso a mezzi di pagamento di uso comune.
3. L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dal comma 5 dell'articolo l0 -ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è abrogato.
4. Dall'attuazione della delega di cui alla presente legge non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

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