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LEGGE 3 agosto 1998, n. 288

Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379.

note: Entrata in vigore della legge: 3-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1999)
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Testo in vigore dal: 18-5-1999
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato:
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              promulga
  la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  Governo della Repubblica e' delega to ad emanare, entro sei
mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, previo
parere  delle  competenti  commissioni parlamentari, che lo esprimono
entro  trenta  giorni dal ricevimento dei relativi schemi, uno o piu'
decreti  legislativi  in materia di imposizione su spettacoli, sport,
giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
  a)  abolizione  dell'imposta  sugli spettacoli prevista dal decreto
del   Presidente   della   Repubblica   26   ottobre  1972,  n.  640,
limitatamente  alle  attivita'  indicate  nei  numeri  1,  2,  3,  ad
esclusione  delle  fattispecie  di  cui  alla lettera c) del presente
comma, 4 e 5 della relativa tariffa;
  b)  assoggettamento  al  regime  ordinario  dell'IVA  dei  soggetti
esercenti  le  attivita'  indicate  nella lettera a) e determinazione
forfetaria   dell'imponibile   IVA,  oltre  che  per  gli  spettacoli
viaggianti e saltuari, anche per settori di attivita', da individuare
in base al ridotto volume d'affari conseguito;
  c)    mantenimento    dell'attuale    sistema    impositivo,    con
ridenominazione  dell'imposta in "imposta sugli intrattenimenti", per
le  attivita'  indicate  nel  numero  3,  con  riferimento  alle sole
esecuzioni  musicali  di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da
ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non
abbia  una  rilevanza  prevalente  sul complesso delle esecuzioni, in
quanto di durata inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo di
apertura  al  pubblico  dell'esercizio,  nonche'  nei numeri 6, 7 e 8
della  tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640;
  d)    applicazione    dell'imposta    sugli   intrattenimenti   con
determinazione  forfetaria in relazione alle caratteristiche tecniche
e  tipologiche  dei  pubblici  esercizi  nei  quali  sono organizzate
esecuzioni  musicali  non  dal  vivo senza biglietti per l'ingresso o
l'occupazione  di posti per assistere, partecipare o intervenire allo
spettacolo,  ovvero senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie
obbligatoriamente   imposte   agli  spettatori  o  partecipanti  agli
spettacoli o alle attivita';
  e)  adozione  di  uguali  aliquote per tutti gli introiti derivanti
dall'utilizzazione   dei   biliardi,   degli  elettrogrammofoni,  dei
biliardini  e  di  qualsiasi  altro tipo di apparecchio e congegno da
trattenimento e da gioco di abilita' installati nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico;
  f)  revisione  dei  criteri relativi alla determinazione della base
imponibile  delle  attivita'  indicate  nel  numero  6  della tariffa
allegata  al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.   640,   con   esclusione   degli  apparecchi  da  divertimento  o
intrattenimento  meccanici,  sulla  base  dell'effettivo  impiego del
mezzo   utilizzato   e   dell'introito  conseguito  e  previsione  di
specifiche  forme  di  accertamento e di pagamento dell'imposta sugli
intrattenimenti   relativamente  alle  stesse  attivita',  anche  con
l'impiego   di   adeguati   strumenti   elettronici  ed  informatici;
previsione,  per  tali  fattispecie,  dell'applicazione dell'aliquota
minima;
  g)  definizione dei criteri relativi alla determinazione della base
imponibile:
  1) fermi restando i regimi piu' favorevoli previsti dalla normativa
vigente,  per  gli spettacoli ed altre attivita' organizzati per fini
di beneficenza;
  2)  per le attivita' organizzate da societa' o circoli per i propri
soci,  con  l'introduzione  di  elementi  inerenti  il  numero  degli
spettatori o dei partecipanti ai quali e' rivolta l'attivita';
  ((  2-bis.  Entro  due  anni  dalla  data  di entrata in vigore dei
decreti  legislativi di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto degli stessi
principi  e  criteri  direttivi,  e  previo  parere  delle competenti
Commissioni  parlamentari,  possono  essere  emanate,  con uno o piu'
decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive )).
  3)  per  i  proventi  costituiti  da contributi dello Stato e degli
altri enti territoriali;
  h)  determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti
fra il 6 ed il 16 per cento per le attivita' indicate nei numeri 3, 6
e, senza differenziazione fra le diverse categorie di gestori di case
da  gioco,  8  della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640,  e  nel  60  per  cento  per
l'attivita' indicata al numero 7 della medesima tariffa;
  i)  semplificazione  delle  disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti gli adempimenti
dei  contribuenti  allo  scopo  di  conseguirne  la  riduzione  e  la
razionalizzazione;
  l)  mantenimento  delle  norme  di agevolazione per le associazioni
dilettantistiche,   per   quelle  senza  scopo  di  lucro  e  per  le
associazioni  pro loco, nonche' coordinamento fra le norme da emanare
e  quelle  in  materia  di  IVA  previste  dal  decreto legislativo 2
settembre  1997,  n.  313,  dalla  legge  11  agosto  1991, n. 266, e
successive  modificazioni,  e dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni;
  m) adozione del credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni sul
versamento  dell'imposta  sugli  spettacoli  dei  quali fruiscono gli
esercenti  sale  cinematografiche;  il  credito d'imposta puo' essere
utilizzato  alle condizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241;
  n)  realizzazione  delle  modifiche normative indicate nel presente
articolo  in  modo tale da evitare nel complesso l'aggravamento della
gestione  amministrativa dei soggetti interessati alla variazione del
regime  di  contabilita' dell'IVA, nonche' in modo tale da assicurare
la  salvaguardia  dei  livelli  di  automazione  delle  gestioni  dai
medesimi realizzati;
  o)  mantenimento del livello complessivo del gettito anche mediante
la  rimodulazione dell'attuale sistema di imposizione e distribuzione
degli  introiti  derivanti  dal  Totocalcio,  dal  Totogol o da altri
giochi  gestiti  dal  CONI  e  l'eventuale applicazione dell'aliquota
ordinaria dell'IVA sugli spettacoli sportivi con prezzo del biglietto
inferiore   a   lire   venticinquemila  e  su  tutti  gli  spettacoli
cinematografici;
  p)  cooperazione  della SIAE con gli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto   per   acquisire   e   reperire   elementi  utili  ai  fini
dell'accertamento   dell'IVA,   relativamente   alle   modalita'   di
effettuazione  delle  manifestazioni  e  delle  attivita'  svolte dai
soggetti   passivi  di  detta  imposta,  nonche'  alle  modalita'  di
emissione,   vendita  e  prevendita  dei  titoli  che  danno  diritto
all'accesso  ed  alla  fruizione  di  altri servizi offerti nel corso
degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a
tal  fine,  alla  SIAE  dei  poteri  di accesso, ispezione e verifica
previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633;
  q)  possibilita'  per  la SIAE, anche in costanza della convenzione
prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n.  640,  di  collaborazione  nelle  attivita' di
controllo, accertamento e riscossione anche di altre entrate erariali
e locali;
  r)  riconoscimento  dei  poteri  di  accesso,  ispezione e verifica
attribuiti   alla   SIAE   al   solo  personale  dotato  di  adeguata
qualificazione e con rapporto professionale esclusivo con il suddetto
ente;
  s)  proroga  di  un  anno  della  convenzione con la SIAE, prevista
dall'articolo  17  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 640, mantenendo le percentuali di aggio fissate per
il  1997  ed  escludendo  qualunque  procedura  di  adeguamento delle
medesime;
  t)  razionalizzazione  delle  disposizioni concernenti riduzioni ed
esenzioni e semplificazione delle relative procedure;
  u)  previsione che il permesso per spettacoli e intrattenimenti per
i  quali  sia obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, prevista
dagli  articoli  68  e  69  del  testo  unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non
possa   essere   rilasciato  agli  esercenti  ed  agli  organizzatori
dall'ufficio accertatore senza che i competenti organi amministrativi
abbiano accertato la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi
per  il  rilascio  della  medesima,  con  particolare  riferimento al
soggetto    richiedente   ed   al   locale   dove   lo   spettaco   o
l'intrattenimento si tiene.
  2.  Nell'esercizio  della  delega  di  cui  al  comma 1, il Governo
provvede altresi' al riordino dell'imposta unica prevista dalla legge
22  dicembre  1951,  n.  1379,  nel  rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
  a)   razionalizzazione  del  sistema  di  accertamento,  controllo,
liquidazione e riscossione dell'imposta unica, con la semplificazione
dei relativi adempimenti;
  b)  applicazione  dell'imposta unica anche alle scommesse accettate
nel  territorio  italiano  di  qualunque  tipo e relative a qualunque
evento, anche se svolto all'estero;
  c)  revisione  del  sistema  sanzionatorio secondo i criteri di cui
all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di
cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
  d) possibilita' di stabilire un'aliquota percentuale differenziata,
commisurata all'entita' del prelievo riferito alle scommesse;
  e)  delegificazione  delle  disposizioni re lative agli adempimenti
dei   contribuenti,   mediante   regolamenti   da  emanare  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23  agosto 1998, n. 400,
secondo  criteri che comportino massima semplificazione, eliminazione
di  obblighi  formali  nella  massima misura possibile, esecuzione di
adempimenti   secondo   sistemi  informatici  e  ogni  altro  sistema
tecnicamente  idoneo,  unificazione  dei sistemi di dichiarazione con
quelli relativi ad altre imposte, ricorso a mezzi di pagamento di uso
comune.
  3.  L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica   26   ottobre  1972,  n.  640,  introdotto  dal  comma  5
dell'articolo  l0  -ter  del  decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
e' abrogato.
  4.  Dall'attuazione  della  delega  di  cui alla presente legge non
devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 3 agosto 1998
                              SCALFARO
                                      Prodi, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick