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LEGGE 16 giugno 1998, n. 191

Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.

note: Entrata in vigore della legge: 5/7/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/2001)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 24-3-1999
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
  la seguente legge:
                               Art. 1.
                     (Modifiche ed integrazioni
                  alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
  1.  Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15
maggio  1997,  n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni
di cui ai commi seguenti.
  2.  All'articolo  1,  comma  3,  la  lettera h) e' sostituita dalla
seguente:
"h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario
e banche".
  3.  All'articolo  1,  comma  3,  dopo  la lettera r) e' aggiunta la
seguente:
"r-bis)   trasporti   aerei,  marittimi  e  ferroviari  di  interesse
nazionale".
  4.  All'articolo  1, comma 4, lettera b), dopo la parola: "statale"
sono  aggiunte  le seguenti: "ovvero, previa intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al
comma  1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera
in  via  definitiva  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;".
  5. All'articolo 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle esigenze
della  salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente"
sono   sostituite   dalle   seguenti:   "nel   rispetto  dei  diritti
fondamentali  dell'uomo  e  delle formazioni sociali ove si svolge la
sua  personalita',  delle  esigenze  della  salute,  della  sanita' e
sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente".
  6. All'articolo 2, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis.  Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
adottano,   con   delibera  consiliare  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti,  i regolamenti per la disciplina delle materie di propria
competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonche' quelli per
l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  all'articolo  2 della legge 29
dicembre  1993,  n.  580, e quelli relativi alle materie disciplinate
dallo   statuto.   Restano   salve   le  competenze  che  in  materia
regolamentare  competono  nel settore delle attivita' produttive allo
Stato e agli enti pubblici territoriali".
  7. All'articolo 4, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis.  Gli  schemi  di  decreto  legislativo di cui al comma 4 sono
trasmessi  alla  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione  del  parere delle Commissioni competenti per materia,
che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli
stessi.  Decorso  il  termine  senza  che  il parere sia espresso, il
Governo ha facolta' di adottare i decreti legislativi".
  8.  All'articolo  4,  comma  5, dopo le parole: "di cui al comma 3,
lettera   a),"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  del  principio  di
efficienza  e  di  economicita'  di  cui alla lettera c) del medesimo
comma".
  9.  All'articolo  6,  comma  1,  le  parole: "quaranta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".
  10. All'articolo 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis.  Il  Governo  e'  delegato a emanare, sentito il parere delle
competenti  Commissioni  parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un
decreto    legislativo   che   istituisce   un'addizionale   comunale
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche.  Si  applicano  i
principi e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ".
  11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ",
anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni
formulate  dalla  Commissione  di cui all'articolo 5 oltre il termine
stabilito dall'articolo 6, comma 1".
  12.  All'articolo  11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio 1998"
sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999".
  13.  All'articolo 11, comma 1, lettera b) , le parole: "nonche' gli
enti  privati,  controllati"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "le
istituzioni   di   diritto   privato   e   le  societa'  per  azioni,
controllate".
  14.  All'articolo  11,  comma 4, alinea, le parole: "31 marzo 1998"
sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".
  15. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 MARZO 1999, N. 50 )).
16. All'articolo 11, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis.  I  decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo
parere  delle  Commissioni  parlamentari  permanenti  competenti  per
materia,   che  si  esprimono  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione  dei  relativi  schemi.  Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati".
17.  All'articolo  20,  comma  5, dopo la lettera g) sono aggiunte le
seguenti:
"g-bis)   soppressione   dei  procedimenti  che  risultino  non  piu'
rispondenti  alle  finalita'  e  agli obiettivi fondamentali definiti
dalla  legislazione  di  settore  o  che risultino in contrasto con i
principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter)    soppressione   dei   procedimenti   che   comportino,   per
l'amministrazione  e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici
conseguibili,   anche   attraverso   la  sostituzione  dell'attivita'
amministrativa  diretta  con  forme  di autoregolamentazione da parte
degli interessati;
g-quater)  adeguamento  della disciplina sostanziale e procedimentale
dell'attivita'   e   degli  atti  amministrativi  ai  principi  della
normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio;
g-quinquies)   soppressione   dei   procedimenti  che  derogano  alla
normativa   procedimentale   di   carattere   generale,  qualora  non
sussistano  piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina
settoriale".
18.  All'articolo  20,  comma  7, terzo periodo, le parole: "Entro un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".
19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1
previsto  dall'articolo  20, comma 8, come integrato dal comma 20 del
presente   articolo,  sono  estesi  ai  successivi  provvedimenti  di
modificazione.  Conseguentemente  nei  provvedimenti normativi citati
nel  predetto  allegato  sono  soppresse  le  parole:  "e  successive
modificazioni".
  20.  All'allegato  1  previsto  dall'articolo  20, comma 8, dopo il
numero 112 sono aggiunti i seguenti:
"112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:
  legge 29 aprile 1949, n. 264;
  legge 28 febbraio 1987, n. 56;
  legge 23 luglio 1991, n. 223;
  decreto-legge   1   ottobre   1996,   n.   510,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  legge 24 giugno 1997, n. 196.
112-ter.  Adempimenti  obbligatori delle imprese in materia di lavoro
dipendente:
  regio  decreto-legge  15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge
17 aprile 1925, n. 473;
  decreto-legge   30   ottobre   1984,   n.   726,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  legge 10 aprile 1991, n. 125.
112-quater.    Procedimenti    di    rilascio    di    autorizzazioni
all'esportazione e all'importazione:
  regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;
  regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994;
  decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n.
258 del 5 novembre 1990.
112-   quinquies.   Procedimento   di  rilascio  del  certificato  di
agibilita':
  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, articolo 221;
  legge 5 novembre 1971, n. 1086;
  legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52;
  legge 9 gennaio 1989, n. 13.
112-sexies.  Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti
eccezionali:
  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62;
  regolamento  emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495.
112-septies.  Procedimento  per  la  composizione  del contenzioso in
materia di premi per l'assicurazione infortuni:
  decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
112-octies.    Procedimenti    relativi    all'elencazione   e   alla
dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:
  legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;
 decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.
  112-nonies.  Procedimenti  per  il rilascio delle autorizzazioni in
materia di temporanee importazioni ed esportazioni:
  testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia doganale,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, articoli da 175 a 221.
112-decies.   Procedimento   per   la   riscossione   delle   entrate
patrimoniali dello Stato:
  testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
112-undecies.  Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese
aeree   e   satellitari   sul  territorio  nazionale  e  sulle  acque
territoriali regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732:
  regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
  regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
  codice  della  navigazione,  approvato  con  regio decreto 30 marzo
1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;
  legge 2 febbraio 1960, n. 68;
  legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1;
  decreto  del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968;
  legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12;
  legge 25 marzo 1985, n. 106;
  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5 agosto 1988, n. 404,
articolo   6,   come  sostituito  dall'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207".
  21.  All'articolo  21,  comma 15, alinea, le parole: "Entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 1998".
  22. All'articolo 21, dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente:
"20-bis.  Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione
Valle  d'Aosta  stabilisce  tipologia,  modalita' di svolgimento e di
certificazione  di  una  quarta  prova scritta di lingua francese, in
aggiunta  alle  altre  prove scritte previste dalla legge 10 dicembre
1997,  n.  425.  Le  modalita' e i criteri di valutazione delle prove
d'esame   sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle d'Aosta. E' abrogato il
comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425".