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DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1996, n. 658

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-1-1997
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Testo in vigore dal: 8-1-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 settembre 1996;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 novembre 1996;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro e della programmazione economica;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                         C o n t r i b u t i
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1997  per  il  personale  iscritto  al
Fondo  per  le  pensioni  al personale addetto ai pubblici servizi di
telefonia, di seguito denominato "Fondo", la retribuzione  imponibile
sulla   quale  sono  commisurati  i  contributi  e'  quella  definita
dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969,  n.  153,  e  successive
integrazioni e modificazioni.
  2.  Per  il  personale  iscritto  al  Fondo  successivamente  al 31
dicembre 1995 il  contributo  e'  stabilito,  a  decorrere  dal  mese
successivo  a  quello  di  entrata in vigore del presente decreto, in
base  all'aliquota  e  con  i  criteri  di  ripartizione  in   vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l'aliquota  contributiva  dovuta  per  il personale iscritto al Fondo
alla  medesima  data  e'  stabilita  nel  26,43   per   cento   delle
retribuzioni  imponibili,  di  cui  il  6,647  per cento a carico dei
lavoratori. A decorrere dalla medesima data sono destinate  al  Fondo
stesso,   le   quote  di  contribuzione  attualmente  riguardanti  il
finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di
cui all'articolo 24 della legge 9  marzo  1989,  n.  88,  secondo  le
modalita'  di  cui  al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro  21
febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile
1996.
  4.  Le  aliquote  contributive  dovute per il personale iscritto al
Fondo alla data del 31 dicembre 1995 sono fissate, fino a concorrenza
dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, con
le seguenti modalita':
    a) dal 1 gennaio 1998 l'aliquota a carico dei datori di lavoro e'
stabilita nella misura del 20,583 per cento e  quella  a  carico  dei
lavoratori nella misura del 7,047 per cento;
    b) dal 1 gennaio 1999 l'aliquota a carico dei datori di lavoro e'
stabilita  nella  misura  del  21,383 per cento e quella a carico dei
lavoratori nella misura del 7,447 per cento;
    c) dal 1 gennaio 2000 l'aliquota a carico dei datori di lavoro e'
stabilita  nella  misura  del  22,183 per cento e quella a carico dei
lavoratori nella misura del 7,847 per cento;
    d) dal 1 gennaio 2001 l'aliquota a carico dei datori di lavoro e'
stabilita nella misura del 22,983 per cento e  quella  a  carico  dei
lavoratori nella misura dell'8,247 per cento;
    e) dal 1 gennaio 2002 l'aliquota contributiva a carico dei datori
di  lavoro  e  quella  a  carico dei lavoratori sono pari a quelle in
vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria.
  5. Per il personale di cui  al  comma  1  trovano  applicazione  le
disposizioni  di  cui  all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
  6. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 3,  della  legge  4
dicembre  1956,  n.  1450, e' abrogata. Il contributo al Fondo dovra'
essere versato con le modalita', nei termini e  con  la  periodicita'
vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
  7.  A  favore  del  personale  iscritto  al Fondo, sono estese, per
periodi successivi al 31 dicembre 1996,  ai  fini  delle  prestazioni
pensionistiche:
    a)  le  disposizioni  contenute  nell'articolo  5 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile  1957,  n.  818,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  nell'articolo 7 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, e nell'articolo 8 della legge 23 aprile  1981,
n.  155, e successive modificazioni, in materia di accreditamento dei
contributi obbligatori e figurativi;
    b) tutte le norme che disciplinano la contribuzione figurativa in
caso di malattia e nei casi in cui vengano percepite  le  prestazioni
per  disoccupazione  e  per  integrazioni  salariali,  con  le stesse
modalita' e limitazioni previste per gli iscritti al  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per soggetti definiti.
             -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             - Il comma 22 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995,  n.
          335  (Riforma  del  sistema  pensionistico  obbligatorio  e
          complementare) cosi' recita:
             "22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sentite  le  organizzazioni  maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale,  uno o piu' decreti
          legislativi   intesi    all'armonizzazione    dei    regimi
          pensionistici   sostitutivi   dell'assicurazione   generale
          obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP  nonche'  dei
          regimi  pensionistici  operanti  presso l'Ente nazionale di
          previdenza ed assistenza per i lavoratori dello  spettacolo
          (ENPALS)   ed   altresi'   con   riferimento   alle   forme
          pensionistiche a carico del bilancio  dello  Stato  per  le
          categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo
          periodo,  con  l'osservanza dei seguenti principi e criteri
          direttivi:
               a)   determinazione   delle   basi   contributive    e
          pensionabili  con  riferimento  all'art.  12 della legge 30
          aprile  1969,  n.  153,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni,  con contestuale ridefinizione delle aliquote
          contributive tenendo conto, anche in attuazione  di  quanto
          previsto  nella  lettera  b),  delle esigenze di equilibrio
          delle  gestioni  previdenziali,  di  commisurazione   delle
          prestazioni    pensionistiche   agli   oneri   contributivi
          sostenuti   e   alla   salvaguardia    delle    prestazioni
          previdenziali   in   rapporto   con  quelle  assicurate  in
          applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;
               b) revisione del sistema di calcolo delle  prestazioni
          secondo  i  principi  di  cui  ai  citati  commi  da 6 a 16
          dell'art. 1;
               c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni
          secondo criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli
          fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;
               d) armonizzazione dell'insieme delle  prestazioni  con
          riferimento   alle  discipline  vigenti  nell'assicurazione
          generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali
          motivate   da   effettive    e    rilevanti    peculiarita'
          professionali    e    lavorative   presenti   nei   settori
          interessati".
             - Il comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto  1996,  n.
          417  (Proroga  dei  termini  per  l'emanazione  dei decreti
          legislativi di cui  alla  legge  8  agosto  1995,  n.  335,
          recante  riforma  del  sistema pensionistico obbligatorio e
          complementare)  e'  il  seguente:   "1.   I   termini   per
          l'esercizio  delle  deleghe  normative conferite al Governo
          dalla legge 8 agosto 1995, n. 335,  sono  differiti  al  30
          aprile 1997".
          Note all'art. 1:
             -   L'art.  12  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153
          (Revisione  degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme  in
          materia di sicurezza sociale) e' il seguente:
             "Art.  12.  -  Gli  articoli  1  e 2 del decreto-legge 1
          agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27  e  28  del
          testo  unico delle norme sugli assegni familiari, approvato
          con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art.  29  del  testo
          unico  delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e
          le  malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno
          1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
             Per la  determinazione  della  base  imponibile  per  il
          calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
          si  considera  retribuzione  tutto  cio'  che il lavoratore
          riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo
          di  qualsiasi  ritenuta,  in  dipendenza  del  rapporto  di
          lavoro.
             Sono  escluse  dalla  retribuzione  imponibile  le somme
          corrisposte al lavoratore a titolo:
              1) di diaria  o  d'indennita'  di  trasferta  in  cifra
          fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
              2)  di  rimborsi  a  pie'  di  lista  che costituiscano
          rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione
          o in occasione del lavoro;
              3) di indennita' di anzianita';
              4) di indennita' di cassa;
              5) di indennita' di panatica per i marittimi a terra in
          sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al  60
          per cento del suo ammontare;
              6)  di gratificazione o elargizione concessa una tantum
          a titolo di  liberalita',  per  eventi  eccezionali  e  non
          ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al
          rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.
             L'art.  74  del  testo unico delle norme concernenti gli
          assegni familiari, approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' abrogato. Per i
          produttori  di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla
          retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali
          attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50
          per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
             L'elencazione degli elementi esclusi dal  calcolo  della
          retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
             La   retribuzione   come  sopra  determinata  e'  presa,
          altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni  a
          carico  delle  gestioni  di previdenza e assistenza sociale
          interessate.
             Sono altresi' esclusi dalla retribuzione  imponibile  di
          cui al presente articolo:
               a)  le  spese  sostenute  dal  datore di lavoro per le
          colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
               b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro  ai
          figli  dei  dipendenti  che  abbiano  superato con profitto
          l'anno scolastico, compresi  i  figli  maggiorenni  qualora
          frequentino  l'universita'  e siano in regola con gli esami
          dell'anno accademico;
               c) le spese sostenute dal  datore  di  lavoro  per  il
          funzionamento di asili nido aziendali;
               d)  le  spese  sostenute  dal  datore di lavoro per il
          finanziamento di circoli aziendali con finalita'  sportive,
          ricreative e culturali, nonche' quelle per il funzionamento
          di spacci e bar aziendali;
               e)  la  differenza  fra  il prezzo di mercato e quello
          agevolato  praticato  per  l'assegnazione  ai   dipendenti,
          secondo  le  vigenti disposizioni, di azioni della societa'
          datrice  di  lavoro  ovvero  di  societa'  controllanti   o
          controllate;
               f)   il   valore   dei   generi   in  natura  prodotti
          dall'azienda  e   ceduti   ai   dipendenti,   limitatamente
          all'importo  eccedente il 50 per cento del prezzo praticato
          al grossista".
             -  L'art.  24  della  legge  9   marzo   1989,   n.   88
          (Ristrutturazione  dell'Istituto nazionale della previdenza
          sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro) cosi' recita:
             "Art.  24 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
          dipendenti). - 1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1989,  le
          gestioni   per  l'assicurazione  contro  la  disoccupazione
          involontaria, ivi compreso il  Fondo  di  garanzia  per  il
          trattamento  di  fine rapporto e per l'assicurazione contro
          la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni  degli
          operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni
          dei  lavoratori  dell'edilizia, la cassa per l'integrazione
          salariale ai lavoratori agricoli, la cassa  unica  per  gli
          assegni  familiari, la cassa per il trattamento di richiamo
          alle armi degli impiegati ed operai  privati,  la  gestione
          per  i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74
          della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  il  Fondo  per  il
          rimpatrio    dei   lavoratori   extracomunitari   istituito
          dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed  ogni
          altra  forma  di  previdenza a carattere temporaneo diversa
          dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che  assume
          la  denominazione  di  'Gestione  prestazioni temporanee ai
          lavoratori dipendenti'.
             2.  La  predetta  gestione,  alla  quale  affluiscono  i
          contributi   afferenti   ai  preesistenti  fondi,  casse  e
          gestioni, ne assume le attivita' e le passivita'  ed  eroga
          le relative prestazioni.
             3.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei  servizi  delle
          ferrovie,  tranvie,  filovie e linee di navigazione interna
          di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941
          e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale,
          come da bilancio consuntivo  della  gestione  del  predetto
          fondo,  e'  contabilizzata  nella  gestione dei trattamenti
          familiari di cui al comma 1.
             4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia  per
          ciascuna   forma   di   previdenza   le  prestazioni  e  il
          correlativo gettito contributivo".
             - Il testo del dispositivo del decreto del Ministro  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  del  tesoro   (Elevazione   al   32   per   cento
          dell'aliquota   contributiva  di  finanziamento  del  Fondo
          pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS)  in  data
          21 febbraio 1996, e' il seguente:
             "Art.  1.  -  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1996, in
          attuazione dell'art. 3, comma  23,  della  legge  8  agosto
          1995,  n.  335,  l'aliquota  contributiva  di finanziamento
          dovuta a favore del Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti
          gestito  dall'INPS,  gia'  fissata  per  la generalita' dei
          lavoratori nella misura del 27,57 per cento,  di  cui  8,54
          per  cento  a  carico  del dipendente, e' elevata al 32 per
          cento, di cui 8,54 per cento a carico del  dipendente,  con
          un conseguente aumento di 4,43 punti percentuali.
             2.  Lo  stesso  aumento  di  4,43  punti  percentuali si
          applica alle aliquote di finanziamento  al  Fondo  pensioni
          lavoratori  dipendenti stabilite per categorie per le quali
          le aliquote medesime risultino inferiori a quella  generale
          di   cui  al  comma  precedente,  ivi  compresa  l'aliquota
          prevista per i disoccupati avviati  ai  cantieri  scuola  e
          lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
             3.   Nei  casi  in  cui  la  variazione  delle  aliquote
          contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee
          a carico della gestione di cui all'art. 24  della  legge  9
          marzo  1989,  n. 88, non consenta di raggiungere per alcune
          categorie o settori l'aliquota aggiuntiva pari a 4,43 punti
          percentuali dovuta al Fondo pensioni lavoratori  dipendenti
          gestito  dall'INPS,  a  motivo della entita' delle aliquote
          per le prestazioni temporanee soggette a variazione  ovvero
          a  causa  di esclusione delle stesse, l'onere dell'aliquota
          residuale e' posto a carico del datore di lavoro.
             4. Le aliquote di cui al  comma  24  dell'art.  3  della
          legge  8  agosto 1995, n. 335, e all'art. 3-ter della legge
          14 novembre 1992, n. 438, si aggiungono a quelle di cui  ai
          precedenti commi, secondo le norme che le disciplinano.
             5.  In  attesa  della  generale revisione delle aliquote
          contributive di finanziamento delle prestazioni  temporanee
          a  carico  della  gestione di cui all'art. 24 della legge 9
          marzo 1989, n. 88, sono conseguentemente variate le singole
          aliquote nelle misure di seguito indicate:
               a) contributo per l'assicurazione obbligatoria  contro
          la  tubercolosi da 2,01 per cento a 1,87 per cento. Per gli
          operai agricoli da 0,11 per cento a 0,01 per cento;
               b)  contributi  per   i   trattamenti   economici   di
          maternita' relativi ai rispettivi settori:
               da 1,23 per cento a 0,66 per cento;
               da 1,01 per cento a 0,44 per cento;
               da 0,90 per cento a 0,33 per cento;
               da 1,20 per cento a 0,63 per cento;
               da 0,85 per cento a 0,28 per cento;
               da 0,80 per cento a 0,23 per cento;
               da 0,31 per cento a 0,01 per cento;
               c) contributi per il finanziamento dell'assegno per il
          nucleo familiare relativi ai rispettivi settori:
               da 6,20 per cento a 2,48 per cento;
               da 5,00 per cento a 1,28 per cento;
               da 4,15 per cento a 0,43 per cento;
               da 4,00 per cento a 0,28 per cento;
               da 2,75 per cento a 0,01 per cento.
             Art.  2.  - Le riduzioni di cui all'art. 1, comma 4, non
          trovano applicazione per le  categorie  iscritte  a  regimi
          pensionistici   obbligatori   diversi  dal  Fondo  pensioni
          lavoratori dipendenti.
             Art. 3.  -  La  elevazione  contributiva  per  il  Fondo
          pensioni  lavoratori  dipendenti  gestito  dall'INPS pari a
          4,43  punti  percentuali  non  si  applica  ai  prosecutori
          volontari   autorizzati  con  decorrenza  anteriore  al  31
          dicembre 1995.
             Il presente  decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana".
             - Il comma 18 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, e' il
          seguente:    "18.  A decorrere dal periodo di paga in corso
          alla data di entrata in vigore della presente legge rientra
          nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art.  12  della
          legge  30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
          integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo
          aziendale della provvista  relativa  ai  mutui  e  prestiti
          concessi  dal  datore  del lavoro ai dipendenti ed il tasso
          agevolato, se inferiore al  predetto  costo,  applicato  ai
          dipendenti  stessi.  Per  i lavoratori, privi di anzianita'
          contributiva, che si iscrivono a far  data  dal  1  gennaio
          1996  a  forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
          esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai  sensi
          del  comma  23 dell'art. 1, e' stabilito un massimale annuo
          della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni,
          con  effetto  sui  periodi  contributi  e  sulle  quote  di
          pensione  successivi  alla data di prima assunzione, ovvero
          successivi  alla  data  di  esercizio  dell'opzione.  Detta
          misura e' annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei
          prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai e impiegati,
          cosi'  come  calcolato   dall'ISTAT.   Il   Governo   della
          Repubblica  e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
          relative al trattamento fiscale e contributivo della  parte
          di  reddito  eccedente  l'importo  del tetto in vigore, ove
          destinata al finanziamento dei Fondi  pensione  di  cui  al
          decreto  legislativo  21  aprile 1993, n. 124, e successive
          modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza
          rispetto ai principi gia' previsti nel predetto  decreto  e
          successive modificazioini ed integrazioni".
             -  Il  testo  del  terzo comma dell'art. 7 della legge 4
          dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza  per  gli
          addetti  ai  pubblici  servizi di telefonia in concessione)
          abrogato  dal  presente  decreto,  era  il  seguente:   "Il
          versamento  del contributo deve essere effettuato a periodi
          trimestrali ed entro un  mese  dalla  scadenza  di  ciascun
          trimestre.  In  caso di ritardato pagamento le aziende sono
          tenute alla corresponsione  dell'interesse  al  saggio,  in
          ragione di anno, del 5 per cento dalla data di scadenza del
          trimestre".
             -  L'art.  5 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di
          attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n.
          228, sul riordinamento  delle  pensioni  dell'assicurazione
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti)  come  modificato  dall'art.  28  della legge 3
          giugno 1975, n. 160, cosi' recita:
             "Art. 5. - Qualora il periodo di paga  sia  stabilito  a
          quattordicina, a quindicina o a mese, e il lavoratore abbia
          prestato  la sua opera solo per una parte del periodo, sono
          dovuti tanti contributi base  settimanali  quante  sono  le
          settimane   intere   o   frazioni  di  esse  con  effettiva
          prestazione di lavoro.
             Il valore di tali  contributi  e'  quello  della  classe
          corrispondente  all'importo  che  si  ottiene  dividendo la
          retribuzione corrisposta nel periodo di paga per il  numero
          dei contributi dovuti.
             Qualora  il  lavoratore  durante  l'assenza  dal  lavoro
          riceva in tutto o in parte la  retribuzione  o  essendo  il
          periodo di paga mensile, presti opera in tutte le settimane
          comprese  nel  mese,  anche se non per l'intero periodo, si
          applicano le norme comuni".
             - Il testo dell'art. 7 del D.L. 12  settembre  1983,  n.
          463  (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e
          per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni  per
          vari  settori  della  pubblica amministrazione e proroga di
          taluni termini) convertito, con modificazioni, dalla  legge
          11 novembre 1983, n. 638, e' il seguente:
             "Art.  7.  -  1. Il numero dei contributi settimanali da
          accreditare ai lavoratori dipendenti  nel  corso  dell'anno
          solare,  ai  fini delle prestazioni pensionistiche a carico
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per  ogni
          anno  solare  successivo  al  1983  e'  pari a quello delle
          settimane dell'anno stesso  retribuite  o  riconosciute  in
          base   alle   norme   che   disciplinano   l'accreditamento
          figurativo,  sempre   che   risulti   erogata,   dovuta   o
          accreditata  figurativamente  per  ognuna di tali settimane
          una retribuzione  non  infeiore  al  30%  dell'importo  del
          trattamento  minimo  mensile di pensione a carico del Fondo
          pensioni lavoratori  dipendenti  in  vigore  al  1  gennaio
          dell'anno  considerato.  A decorrere dal periodo di paga in
          corso alla data del 1 gennaio 1984,  il  limite  minimo  di
          retribuzione  giornaliera,  ivi  compresa  la misura minima
          giornaliera dei salari medi  convenzionali,  per  tutte  le
          contribuzioni  dovute in materia di previdenza e assistenza
          sociale non puo' essere inferiore al 7,50% dell'importo del
          trattamento minimo mensile di pensione a carico  del  Fondo
          pensioni  lavoratori  dipendenti  in vigore al 1 gennaio di
          ciascun anno.
             2. In caso contrario  viene  accreditato  un  numero  di
          contributi  settimanali  pari  al quoziente arrotondato per
          eccesso  che   si   ottiene   dividendo   la   retribuzione
          complessivamente    corrisposta,   dovuta   o   accreditata
          figurativamente nell'anno solare, per  la  retribuzione  di
          cui  al  comma  precedente.  I contributi cosi' determinati
          ferma restando l'anzianita' assicutariva, sono riferiti  ad
          un  periodo  comprendente tante settimane retribuite, e che
          hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per  quanti
          sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a
          decorrere  dall'ultima  settimana  lavorativa o accreditata
          figurativamente compresa nell'anno.
             3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano  per  i periodi successivi al 31 dicembre 1983 ai
          fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche per le
          quali  e'  previsto  un  requisito  contributivo  a  carico
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
             4.  Per  l'anno  in cui la decorrenza della pensione, il
          numero  dei  contributi  settimanali  da   accreditare   ai
          lavoratori  per  il  periodo  compreso  tra il primo giorno
          dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione  si
          determina  applicando  le  norme di cui ai precedenti commi
          limitatamente   alle   settimane   comprese   nel   periodo
          considerato  per  le  quali  sia  stata  prestata attivita'
          lavorativa o  che  abbiano  dato  luogo  all'accreditamento
          figurativo.  Lo  stesso  criterio  si  applica per le altre
          prestazioni previdenziali e assistenziali.
             5. Le disposizioni di cui ai commi  1,  2,  3  e  4  del
          presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai
          servizi  domestici  e familiari, agli operai agricoli, agli
          apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.
             6. A decorrere dal 1 gennaio 1984 il primo e il  secondo
          comma   dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono  sostituiti  dai
          seguenti:
             'Ai  fini  del  diritto  alle prestazioni assicurative a
          carico dell'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale,
          nel  corso  di un trimestre solare il numero dei contributi
          settimanali da accreditare al lavoratore e' pari  a  quello
          delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali
          risulta  versata  o  dovuta  la  contribuzione  in  base al
          presente decreto sempreche' per ciascuna settimana  risulti
          una  contribuzione  media corrispondente ad un minimo di 24
          ore lavorative.
             In  caso  contrario  sara'  accreditato  un  numero   di
          contributi  settimanali  pari al quoziente, arrotondato per
          eccesso,  che  si  ottiene   dividendo   la   contribuzione
          complessiva  del  predetto  trimestre  solare per l'importo
          contributivo corrispondente a 24 ore lavorative'.
             7. A decorrere dal 1 gennaio 1984 l'importo minimo della
          retribuzione settimanale sulla  quale  sono  commisurati  i
          contributi  volontari  non  puo'  essere inferiore a quello
          della retribuzione media della classe  di  retribuzione  di
          cui  alla  tabella  F  allegata  al decreto-legge 29 luglio
          1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26
          settembre 1981, n. 537,  pari  o  immediatamente  inferiore
          alla  retribuzione  settimanale  determinata  ai  sensi del
          comma 1 del presente articolo.
             8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto  da
          tutte     le    categorie    di    prosecutori    volontari
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia e i superstiti dei  lavoratori  dipendenti  e'
          quello che si ottiene applicando alla retribuzione media di
          cui  al  precedente comma le aliquote percentuali in vigore
          per ciascuna categoria. Per i  lavoratori  autonomi,  fermo
          restando quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4 in materia
          di  contribuzione  base,  tale  contributo  non puo' essere
          inferiore a quello stabilito, con i criteri predetti, per i
          lavoratori dipendenti comuni. Per le  categorie  tenute  al
          versamento  di contributi volontari mensili tale importo e'
          ragguagliato al mese.
             9.   Ai   fini   dell'accertamento   del    diritto    e
          dell'anzianita'  contributiva  per  la determinazione della
          misura delle  pensioni  di  vecchiaia,  di  anzianita',  di
          invalidita'  ed  ai  superstiti  degli  operai agricoli, da
          liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983,  a
          carico   dell'assicurazione   generale   obbligatoria   per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti,  il  requisito minimo di contribuzione annua e'
          elevato  a  270  giornate   di   contribuzione   effettiva,
          volontaria  o  figurativa e, conseguentemente, il requisito
          minimo di contribuzione, per tutte le categorie  di  operai
          agricoli,  resta fissato in: 5.460 giornate, con esclusione
          di quelle coperte da contribuzione figurativa per  malattia
          e  per  indennita'  ordinaria  di  disoccupazione,  per  il
          diritto alla pensione di anzianita'. Per  il  conseguimento
          dello  stesso  diritto e altresi' richiesto il requisito di
          35  anni  di  iscrizione  negli   elenchi   nominativi   di
          categoria;  4.050  giornate per il diritto alla pensione di
          vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla  pensione  di
          invalidita',  di  cui almeno 270 nel quinquennio precedente
          la domanda di pensione.
             10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite
          ad un  anno  successivo  nel  quale  risultino  accreditate
          almeno 30 giornate di contribuzione effettiva.
             11.  Per  la contribuzione relativa a periodi successivi
          al 31 dicembre 1983, qualora nel corso  dell'anno  sussista
          anche  contribuzione relativa ad attivita' lavorativa extra
          agricola, non potra' valutarsi complessivamente per ciascun
          anno un numero di settimane superiore a 52.
             12. I contributi versati o accreditati relativamente  al
          lavoro  agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in
          numero inferiore a 270 giornate per  anno  sono  rivalutati
          per  i  coefficienti  2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli
          uomini e per le donne e i ragazzi.
             12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al  comma
          precedente  non possono, comunque, essere computati piu' di
          270 contributi giornalieri per anno.
             13. I lavoratori agricoli che non raggiungano  nell'anno
          il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri,
          possono effettuare versamenti volontari per l'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
          superstiti ad integrazione di quelli effettivi e figurativi
          fino alla concorrenza del predetto numero".
             -  L'art.  8  della  legge  23  aprile  1991,   n.   155
          (Adeguamento  delle  strutture  e  delle  procedure  per la
          liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti  di
          disoccupazione  e misure urgenti in materia previdenziale e
          pensionistica) cosi' recita:
             "Art.  8  (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo
          della   retribuzione   annua   pensionabile,   il    valore
          retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
          riconosciuti  figurativamente per gli eventi previsti dalle
          disposizioni in vigore e'  determinato  sulla  media  delle
          retribuzioni  settimanali  percepite  in costanza di lavoro
          nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi  o,
          nell'anno   di   decorrenza  della  pensione,  nel  periodo
          compreso  sino  alla  data  di  decorrenza  della  pensione
          stessa.  Dal  calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni
          settimanali percepite  in  misura  ridotta  per  uno  degli
          eventi  che,  in  base  alle  disposizioni  vigenti,  danno
          diritto all'accredito di contribuzione figurativa o  per  i
          trattamenti di integrazione salariale.
             Nei   casi   in   cui  nell'anno  solare  non  risultino
          retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire
          ai periodi riconosciuti figurativamente e' determinato  con
          riferimento  all'anno  solare immediatamente precedente nel
          quale  risultino  percepite  retribuzioni  in  costanza  di
          lavoro.    Per    i    periodi   anteriori   all'iscrizione
          nell'assicurazione   generale   obbligatoria   il    valore
          retributivo  da  attribuire  e' determinato con riferimento
          alla retribuzione percepita  nell'anno  solare  in  cui  ha
          inizio l'assicurazione.
             Qualora  in  corrispondenza degli eventi di cui al primo
          comma  sia  richiesto  il  riconoscimento   figurativo   ad
          integrazione   della  retribuzione,  la  media  retributiva
          dell'anno solare e' determinata escludendo le  retribuzioni
          settimanati  percepite  in misura ridotta.  In tale ipotesi
          ciascuna settimana  a  retribuzione  ridotta  e'  integrata
          figurativamente  fino  a concorrenza del valore retributivo
          riconoscibile, in caso di totale mancanza di  retribuzione,
          ai sensi dei prccedenti commi.
             I  periodi  di  sospensione,  per  i  quali  e'  ammessa
          l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio
          per  il  conseguimento  del  diritto  alla   pensione   per
          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  e  per la
          determinazione della  sua  misura.  Per  detti  periodi  il
          contributo   figurativo   e'  calcolato  sulla  base  della
          retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.
             Le somme occorrenti alla copertura  della  contribuzione
          figurativa  relativamente  ai  periodi  di sospensione e di
          riduzione d'orario, per i quali e'  ammessa  l'integrazione
          salariale,  sono versate, a carico della Cassa integrazione
          guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
             Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i dati necessari
          per il calcolo dei valori retributivi di cui ai  precedenti
          commi  secondo  criteri e modalita' stabiliti dal consiglio
          di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza
          sociale.
             Per  gli  operai  agricoli  dipendenti,  ai  fini  della
          determinazione dei requisiti contributivi per il diritto  a
          pensione   e   per  il  calcolo  della  retribuzione  annua
          pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa
          e' pari a sei giornate. La retribuzione  da  calcolare  per
          ciascuna  giornata e' quella determinata ai sensi dell'art.
          28 del decreto del Presidente della  Repubblica  27  aprile
          1968,  n.  488,  per  l'anno  solare  in cui si collocano i
          periodi riconosciuti figurativamente.
             In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente
          articolo ai lavoratori collocati in  aspettativa  ai  sensi
          dell'art.  31  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e
          successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai
          fini del calcolo  della  pensione  sono  commisurate  della
          retribuzione  della  categoria  e  qualifica  professionale
          posseduta dall'interessato al momento del  collocamento  in
          aspettativa  e di volta in volta adeguate in relazione alla
          dinamica salariale e di carriera della stessa  categoria  e
          qualifica.    Per i lavoratori collocati in aspettativa che
          non abbiano regolato mediante specifiche normative  interne
          o  contrattuali il trattamento econornico del personale, si
          prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
          fissate dai contratti nazionali collettivi  di  lavoro  per
          gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
             Restano  ferme  in  materia  le disposizioni dell'art. 1
          della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo
          1955, n. 96, e successive modificazioni e integazioni.
             Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
          anche per il trasferimento  dei  contributi  figurativi  ed
          altri  enti  previdenziali  per  richieste  presentate  dai
          lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge".