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LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450

Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
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Testo in vigore dal:  8-1-1997
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Art. 7


Si provvede al finanziamento del Fondo con un contributo stabilito in una percentuale della retribuzione indicata nel successivo art. 9; esso è a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.
L'azienda risponde del pagamento del contributo anche per la parte a carico del dipendente, salvo il diritte di rivalsa.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 1996, N. 658))
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Le modalità di versamento sono determinate dall'istituto nazionale della previdenza sociale.