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LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450

Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
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Testo in vigore dal: 20-1-1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  "Fondo per le pensioni ai personale addetto ai pubblici servizi
di  telefonia", istituito, in applicazione dell'art. 7 della legge 30
settembre 1920, n. 1405, presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, costituisce una gestione dell'Istituto stesso.
  Il  trattamento  previdenziale  garantito  dal Fondo e' sostitutivo
dell'assicurazione  obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti,  disciplinata  dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n.
1155, e dalle successive disposizioni.