stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1403

Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonchè dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/1983)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-11-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

((Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore è pari a quello delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione in base al presente decreto semprechè per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative.
In caso contrario sarà accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare per l'importo contributivo corrispondente a 24 ore lavorative))
.
((3))

I contributi determinati in base ai criteri di cui al comma precedente, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane lavorate per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso, nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorata compresa nel trimestre solare. L'anzianità assicurativa decorre in ogni caso dalla data di inizio dell'attività lavorativa.
Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che effettuino presso uno stesso datore di lavoro un numero di ore di lavoro superiore alle 60 settimanali, è dovuto il contributo corrispondente a tale numero di ore.
COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 30 GIUGNO 1972, N.267, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 1972, N.485.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n.638 ha disposto (con l'art. 7, comma 6) che le modifiche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 decorrono dal 1 gennaio 1984.