DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 463

Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (in G.U. 11/11/1983, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal: 1-12-1996
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
 
  1.  Il  numero  dei  contributi  settimanali  da   accreditare   ai
lavoratori dipendenti nel  corso  dell'anno  solare,  ai  fini  delle
prestazioni pensionistiche a  carico  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 e' pari a
quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute  in
base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo,  sempre
che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per  ognuna
di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30%  dell'importo
del trattamento  minimo  mensile  di  pensione  a  carico  del  Fondo
pensioni lavoratori dipendenti  in  vigore  al  1  gennaio  dell'anno
considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1
gennaio 1984, il  limite  minimo  di  retribuzione  giornaliera,  ivi
compresa la misura minima giornaliera dei salari medi  convenzionali,
per  tutte  le  contribuzioni  dovute  in  materia  di  previdenza  e
assistenza sociale non puo' essere inferiore  al  7,50%  dell'importo
del trattamento  minimo  mensile  di  pensione  a  carico  del  Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in vigore  al  1  gennaio  di  ciascun
anno. (18) 
  2. In caso contrario viene  accreditato  un  numero  di  contributi
settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si  ottiene
dividendo la  retribuzione  complessivamente  corrisposta,  dovuta  o
accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione  di
cui al  comma  precedente.  I  contributi  cosi'  determinati,  ferma
restando l'anzianita'  assicurativa,  sono  riferiti  ad  un  periodo
comprendente tante settimane  retribuite,  e  che  hanno  dato  luogo
all'accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi  medesimi
risalendo a ritroso nel  tempo,  a  decorrere  dall'ultima  settimana
lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno. 
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si  applicano  per  i
periodi successivi al 31 dicembre  1983  ai  fini  del  diritto  alle
prestazioni  non  pensionistiche  ,  per  le  quali  e'  previsto  un
requisito  contributivo  a  carico  dell'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale. 
  4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione,  il  numero
dei contributi  settimanali  da  accreditare  ai  lavoratori  per  il
periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e  la  data  di
decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui  ai
precedenti commi limitatamente alle settimane  comprese  nel  periodo
considerato per le quali sia stata prestata  attivita'  lavorativa  o
che abbiano  dato  luogo  all'accreditamento  figurativo.  Lo  stesso
criterio  si  applica  per  le  altre  prestazioni  previdenziali   e
assistenziali. 
  5. Le disposizioni di cui ai  commi  1,  2,  3  e  4  del  presente
articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi  domestici
e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai  periodi  di
servizio militare o equiparato. 
  6. A decorrere dal 1 gennaio 1984  il  primo  e  il  secondo  comma
dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31  dicembre
1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti: 
  "Ai  fini  del  diritto  alle  prestazioni  assicurative  a  carico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,  nel  corso  di  un
trimestre solare il numero dei contributi settimanali da  accreditare
al lavoratore e' pari a quello delle settimane  lavorate  o  comunque
retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione  in
base al presente decreto sempreche' per  ciascuna  settimana  risulti
una contribuzione  media  corrispondente  ad  un  minimo  di  24  ore
lavorative. 
  In  caso  contrario  sara'  accreditato  un  numero  di  contributi
settimanali pari  al  quoziente,  arrotondato  per  eccesso,  che  si
ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre
solare  per  l'importo   contributivo   corrispondente   a   24   ore
lavorative". 
  7.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1984  l'importo   minimo   della
retribuzione settimanale sulla quale sono  commisurati  i  contributi
volontari non puo' essere inferiore a quello della retribuzione media
della classe di retribuzione  di  cui  alla  tabella  F  allegata  al
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  26  settembre  1981,  n.  537,  pari  o  immediatamente
inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai  sensi  del  1
comma del presente articolo. 
  8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto  da  tutte  le
categorie  di  prosecutori  volontari   dell'assicurazione   generale
obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  dei
lavoratori dipendenti  e'  quello  che  si  ottiene  applicando  alla
retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote percentuali
in vigore per ciascuna categoria. PERIODO ABROGATO DALLA L. 2  AGOSTO
1990 N. 233. (19) 
  9.  Ai  fini  dell'accertamento  del  diritto   e   dell'anzianita'
contributiva per la Determinazione della  misura  delle  pensioni  di
vecchiaia, di anzianita',  di  invalidita'  ed  ai  superstiti  degli
operai  agricoli,  da  liquidare  con  decorrenza  successiva  al  31
dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria  per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed   i   superstiti   dei   lavoratori
dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua e'  elevato  a
270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o  figurativa  e,
conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte  le
categorie di operai agricoli, resta fissato in: 5.460  giornate,  con
esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia
e per indennita' ordinaria di disoccupazione,  per  il  diritto  alla
pensione di anzianita'. Per il conseguimento dello stesso diritto  e'
altresi' richiesto il  requisito  di  35  anni  di  iscrizione  negli
elenchi nominativi di categoria; 4.050 giornate per il  diritto  alla
pensione di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di
invalidita', di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la  domanda
di pensione. ((25)) 
  10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno
successivo nel quale risultino  accreditate  almeno  30  giornate  di
contribuzione effettiva. 
  11. Per la  contribuzione  relativa  a  periodi  successivi  al  31
dicembre  1983,  qualora   nel   corso   dell'anno   sussista   anche
contribuzione relativa ad attivita' lavorativa  extra  agricola,  non
potra' valutarsi complessivamente  per  ciascun  anno  un  numero  di
settimane superiore a 52. 
  12. I contributi versati  o  accreditati  relativamente  al  lavoro
agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in numero  inferiore
a 270 giornate per anno sono rivalutali per  i  coefficienti  2,60  e
3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi. 
  12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma  precedente
non possono,  comunque,  essere  computati  piu'  di  270  contributi
giornalieri per anno. 
  13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno  il  numero
minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono  effettuare
versamenti volontari per la assicurazione generale  obbligatoria  per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli
effettivi e figurativi fino alla concorrenza del predetto numero. 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 dicembre 1989 n. 389 ha disposto (con l'art. 1 comma 2) che "Con
effetto dal 1› gennaio 1989 la percentuale  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.  463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.  638,
e' elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso  alla  data
del 1› gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del 
predetto comma e' fissata a 9,50." 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 1 ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
L. 28 novembre 1996 n. 608 ha disposto (con l'art. 9-ter comma 4) che
"Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre  1983,  n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,  n.
638, si interpreta nel senso che ai  fini  della  determinazione  del
diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti,
sono richiesti 35 anni di  anzianita'  assicurativa  e  un  requisito
minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione  di  quelle
coperte da contribuzione figurativa per  malattia  e  per  indennita'
ordinaria di disoccupazione. L'anno  di  contribuzione  dei  suddetti
operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianita' e' 
costituito da 156 contributi giornalieri."