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DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 463

Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (in G.U. 11/11/1983, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal: 31-12-1987
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la necessita' e l'urgenza di adottare immediate misure in
materia  previdenziale  e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica,  di  emanare  disposizioni  per vari settori della pubblica
amministrazione e di prorogare taluni termini;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 settembre 1983;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanita', del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

                                EMANA

  il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati
in  ogni  caso  non  oltre  il 25 del mese, ferme restando le diverse
periodicita',  l'imposta  sul  valore aggiunto, le somme dovute quali
sostituti  d'imposta  e  quelle  dovute  a  gestioni previdenziali ed
assistenziali  o  la cui riscossione sia a queste affidata. I termini
unificati  sono stabiliti con decreto dei Ministri delle finanze, del
tesoro  e  del  lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Le somme di cui al comma che precede sono versate distintamente
alle  amministrazioni di competenza con i procedimenti e le modalita'
rispettivamente vigenti, a mezzo di moduli conformi ad unico modello,
recante  le informazioni richieste dalle amministrazioni interessate,
cui  ne  compete  la  verifica,  da  effettuarsi  mediante  controlli
incrociati,  con  idonea campionatura. Il modello e' approvato con il
decreto di cui al comma 1.((14))
  3.  La  codificazione  effettuata dall'Amministrazione finanziaria,
viene  estesa  a  tutti  i  soggetti  per  i rapporti con le gestioni
previdenziali e assistenziali, con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche. I
relativi  adempimenti hanno inizio immediato e sono ultimati entro il
30 giugno 1984.
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AGGIORNAMENTO (14)
  Il D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito con modificazioni dalla
L.  29 febbraio 1988 n. 48 ha disposto (con l'art. 9 comma 1) che "Al
fine  di  realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati,
di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n.  463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n.  638,  l'Amministrazione  finanziaria,  l'Istituto nazionale della
previdenza  sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli  infortuni  sul lavoro sono tenuti a comunicarsi reciprocamente i
dati  relativi:  a)  al  monte  salari  ed  al  numero dei dipendenti
dichiarati  dai  datori di lavoro in qualita' di sostituti d'imposta,
nonche'  dati  rilevati  ai  fini  contributivi;  b) al fatturato IVA
denunciato o accreditato nei confronti di aziende-campione al fine di
individuare  zone o settori in cui piu' elevate siano le possibilita'
di   omissioni   o   irregolarita';  c)  alle  dichiarazioni  di  cui
all'articolo   69,   comma  secondo,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni ed integrazioni".