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LEGGE 8 agosto 1996, n. 417

Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

note: Entrata in vigore della legge: 27-8-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
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Testo in vigore dal:  23-5-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997.
2. Il termine per l'esercizio della delega conferita dall'articolo 3, comma 21, della citata legge n. 335 del 1995 è differito al
((31 marzo 2000))
.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1996

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

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