stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 febbraio 1974, n. 36

Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/1999)
nascondi
Testo in vigore dal:  20-3-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per i lavoratori dipendenti da enti o imprese, il cui rapporto privato di lavoro è stato risolto, individualmente o collettivamente, tra il 1 gennaio 1948 e il 7 agosto 1966 per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, è ammessa a tutti gli effetti di legge la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per l'invalidità e la vecchiaia di cui erano titolari alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo intercorrente tra tale data e quella in cui conseguano o abbiano conseguito i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.
La ricostruzione del rapporto assicurativo avviene mediante l'accreditamento, a carico delle gestioni interessate, dei contributi assicurativi. Tali contributi sono calcolati secondo le aliquote vigenti nei diversi periodi cui si riferisce la posizione assicurativa da ricostruire, sulla base di retribuzioni che tengano conto dei seguenti elementi:
a) qualifica rivestita o mansioni svolte dal lavoratore che risultino a lui più favorevoli sotto il profilo retributivo presso il datore di lavoro dal quale è stato licenziato;
b) variazioni intervenute per effetto di accordi o contratti collettivi di categoria;
c) progressione giuridica ed economica di carriera ove prevista dai contratti collettivi di categoria.
Qualora il periodo per il quale è ammessa la ricostruzione del rapporto assicurativo risulti parzialmente o totalmente coperto da contribuzione effettiva, obbligatoria o figurativa, tale contribuzione viene detratta dall'ammontare dei contributi da accreditare ai sensi del presente articolo.