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LEGGE 3 giugno 1975, n. 160

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
Testo in vigore dal:  1-1-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 28

Percentualizzazione del contributo base


L'obbligo del versamento dei contributi assicurativi base, di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, è soddisfatto mediante l'applicazione delle seguenti aliquote sulla retribuzione imponibile determinata a norma delle vigenti disposizioni:
0,11 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi;
0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti per i quali sia dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani.
Restano ferme, ai fini della determinazione della pensione secondo le norme in vigore antecedentemente al 1 maggio 1968, le classi di contribuzione di cui alle tabelle A e B del citato decreto.
L'articolo 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è abrogato.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b) che "i contributi destinati alle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c) che "il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni".