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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1995, n. 580

Regolamento recante adeguamento alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/2/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2005)
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Testo in vigore dal: 15-2-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 23 ottobre  1992,  n.  421,  recante  norme  per  la
razionalizzazione e la  revisione  delle  discipline  in  materia  di
pubblico impiego; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modifiche e integrazioni,  recante  norme  per  la  razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche  e  la  revisione
della disciplina in materia di pubblico impiego; 
  Visto l'art. 73, sesto comma, del citato decreto legislativo n.  29
del 1993, che demanda ad appositi regolamenti l'emanazione  di  norme
di adeguamento della disciplina contenuta nell'art.  2  della  citata
legge  n.  421  del   1992,   relative   all'organizzazione   ed   al
funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e
dei tribunali amministrativi regionali; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 20 luglio 1995; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 novembre 1995; 
  Ritenuta, in parziale  difformita'  dal  parere  del  Consiglio  di
Stato, sufficiente la competenza del presidente  del  T.A.R.  per  la
preposizione del magistrato al relativo ufficio massimario; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro per  la  funzione  pubblica  e  gli  affari
regionali; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  sono  dirette   a
disciplinare l'organizzazione ed  il  funzionamento  delle  strutture
amministrative del  Consiglio  di  Stato  e  degli  altri  organi  di
giustizia  amministrativa  al  fine  di  adeguarli  alla   disciplina
contenuta nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 
  2. Per "altri organi di giustizia amministrativa" si  intendono  il
consiglio di giustizia amministrativa, per la  regione  siciliana;  i
tribunali  amministrativi  regionali,  il  tribunale   regionale   di
giustizia amministrativa per il Trentino-Alto  Adige,  e  la  sezione
autonoma per la provincia di Bolzano di quest'ultimo tribunale. 
    

AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art.  74  del  D.Lgs.  3  febbraio  1993, n. 29, e' il
          seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manca la disciplina da  parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 6 dell'art. 73 del
          D.Lgs.  3  febbraio  1993,  n.  29:  "6.  Con  uno  o  piu'
          regolamenti,  da  adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  sei  mesi  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, sono
          emanate norme  di  adeguamento  alla  disciplina  contenuta
          nell'art.  2  della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relative
          all'organizzazione  ed  al  funzionamento  delle  strutture
          amministrative  del  Consiglio  di  Stato  e  dei tribunali
          amministrativi  regionali,  della   Corte   dei   conti   e
          dell'Avvocatura dello Stato".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge n.
          421/1992, recante delega al Governo per la realizzazione  e
          la  revisione  delle  discipline  in materia di sanita', di
          pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale:
             "Art. 2  (Pubblico  impiego).  -  1.  Il  Governo  della
          Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge uno o piu'
          decreti  legislativi,   diretti   al   contenimento,   alla
          razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
          del  pubblico  impiego,  al miglioramento dell'efficienza e
          della produttivita', nonche' alla sua  riorganizzazione;  a
          tal fine e' autorizzato a:
               a)  prevedere,  con uno o piu' decreti, salvi i limiti
          collegati al perseguimento  degli  interessi  generali  cui
          l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni
          sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei
          dipendenti  delle amministrazioni dello Stato e degli altri
          enti di cui agli articoli  1,  primo  comma,  e  26,  primo
          comma,  della  legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti
          sotto la disciplina del diritto  civile  e  siano  regolati
          mediante  contratti individuali e collettivi; prevedere una
          disciplina transitoria idonea  ad  assicurare  la  graduale
          sostituzione  del  regime attualmente in vigore nel settore
          pubblico con quello stabilito in base al presente articolo;
          prevedere   nuove    forme    di    partecipazione    delle
          rappresentanze  del  personale  ai fini dell'organizzazione
          del lavoro nelle amministrazioni;
               b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini dei
          diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le
          norme   costituzionali;   prevedere   strumenti   per    la
          rappresentanza  negoziale della parte pubblica, autonoma ed
          obbligatoria,  mediante  un  apposito  organismo   tecnico,
          dotato   di   personalita'   giuridica,   sottoposto,  alla
          vigilanza della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  ed
          operante   in  conformita'  alle  direttive  impartite  dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri;  stabilire   che
          l'ipotesi  di contratto collettivo, corredata dai necessari
          documenti indicativi degli oneri finanziari, sia  trasmessa
          dall'organismo  tecnico,  ai  fini dell'autorizzazione alla
          sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso
          positivo o  negativo  entro  un  termine  non  superiore  a
          quindici  giorni,  decorso  il  quale  l'autorizzazione  si
          intende rilasciata; prevedere  che  la  legittimita'  e  la
          compatibilita'  economica  dell'autorizzazione  governativa
          siano sottoposte al controllo della Corte  dei  conti,  che
          dovra'  pronunciarsi  entro  un  termine  certo, decorso il
          quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
               c)  prevedere  l'affidamento  delle  controversie   di
          lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la
          disciplina   di   cui  al  presente  articolo,  escluse  le
          controversie riguardanti il personale di cui  alla  lettera
          e)  e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente
          lettera, alla giurisdizione del giudice  ordinario  secondo
          le  disposizioni  che  regolano  il  processo del lavoro, a
          partire dal  terzo  anno  successivo  alla  emanazione  del
          decreto  legislativo  e  comunque  non prima del compimento
          della  fase  transitoria  di  cui  alla  lettera   a);   la
          procedibilita'    del    ricorso    giurisdizionale   resta
          subordinata   all'esperimento   di    un    tentativo    di
          conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
          mediante   verbale   costituente   titolo  esecutivo.  Sono
          regolate con  legge,  ovvero,  sulla  base  della  legge  o
          nell'ambito  dei  principi  dalla  stessa  posti,  con atti
          normativi o amministrativi, le seguenti materie:
               1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai  singoli
          operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
               2)  gli  organi,  gli  uffici,  i modi di conferimento
          della titolarita' dei medesimi;
               3) i principi  fondamentali  di  organizzazione  degli
          uffici;
               4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro
          e di avviamento al lavoro;
               5)  i  ruoli  e le dotazioni organiche nonche' la loro
          consistenza  complessiva.  Le  dotazioni   complessive   di
          ciascuna  qualifica  sono definite previa informazione alle
          organizzazioni    sindacali    interessate     maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale;
               6)  la  garanzia  della  liberta'  di  insegnamento  e
          l'autonomia professionale nello svolgimento  dell'attivita'
          didattica, scientifica e di ricerca;
               7)   la   disciplina  della  responsabilita'  e  delle
          incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre  attivita'
          e  i  casi  di  divieto  di  cumulo di impieghi e incarichi
          pubblici;
               d) prevedere che le pubbliche  amministrazioni  e  gli
          enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri
          dipendenti  parita'  di trattamenti contrattuali e comunque
          trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti
          collettivi;
               e)  mantenere  la  normativa  vigente,  prevista   dai
          rispettivi  ordinamenti,  per  quanto attiene ai magistrati
          ordinari e  amministrativi,  agli  avvocati  e  procuratori
          dello  Stato,  al  personale  militare  e  delle  forze  di
          polizia,  ai dirigenti generali ed equiparati, al personale
          delle carriere diplomatica e prefettizia;
                f) prevedere la definizione di criteri di unicita' di
          ruolo dirigenziale, fatti  salvi  i  distinti  ruoli  delle
          carriere  diplomatica e prefettizia e le relative modalita'
          di accesso; prevedere criteri generali per  la  nomina  dei
          dirigenti  di  piu'  elevato  livello,  con  la garanzia di
          specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una
          disciplina uniforme per  i  procedimenti  di  accesso  alle
          qualifiche  dirigenziali  di  primo  livello anche mediante
          norme di riordino della  Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione,   anche  in  relazione  alla  funzione  di
          accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
          Stato,  prevedendo   figure   di   vertice   con   distinte
          responsabilita'           didattico-scientifiche          e
          gestionali-organizzative;
               g) prevedere:
               1) la separazione tra i compiti di direzione  politica
          e  quelli  di  direzione  amministrativa;  l'affidamento ai
          dirigenti - nell'ambito delle  scelte  di  programma  degli
          obiettivi   e   delle   direttive   fissate   dal  titolare
          dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza
          e di controllo,  in  particolare  la  gestione  di  risorse
          finanziarie  attraverso  l'adozione  di  idonee tecniche di
          bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione  di
          risorse   strumentali;   cio'   al   fine   di   assicurare
          economicita',  speditezza   e   rispondenza   al   pubblico
          interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
               2)  la verifica dei risultati mediante appositi nuclei
          di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti,
          ovvero attraverso  convenzioni  con  organismi  pubblici  o
          privati   particolarmente   qualificati  nel  controllo  di
          gestione;
               3) la  mobilita',  anche  temporanea,  dei  dirigenti,
          nonche'  la  rimozione  dalle funzioni ed il collocamento a
          disposizione  in  caso  di  mancato   conseguimento   degli
          obiettivi prestabiliti della gestione;
               4)  i  tempi  e  i  modi per l'individuazione, in ogni
          pubblica  amministrazione,  degli  organi  e  degli  uffici
          dirigenziali  in  relazione  alla  rilevanza e complessita'
          delle funzioni  e  della  quantita'  delle  risorse  umane,
          finanziarie,  strumentali  assegnate;  tale  individuazione
          dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici
          esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego
          e  la  graduale  riduzione  del  numero  dei  dirigenti  in
          servizio  che  risultino  in  eccesso  rispetto agli uffici
          individuati ai sensi della presente norma;
               5) una apposita, separata area di  contrattazione  per
          il  personale  dirigenziale  non compreso nella lettera e),
          cui partecipano le  confederazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale  e le organizzazioni
          sindacali   del    personale    interessato    maggiormente
          rappresentative   sul   piano   nazionale,  assicurando  un
          adeguato    riconoscimento   delle   specifiche   tipologie
          professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali
          e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area  di
          contrattazione  per  la dirigenza medica, stabilendo che la
          relativa   delegazione   sindacale    sia    composta    da
          rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale
          medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
               h)  prevedere  procedure  di  contenimento e controllo
          della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti
          massimi  globali,  per  ciascun  comparto  e  per  ciascuna
          amministrazione  o  ente;  prevedere,  nel  bilancio  dello
          Stato, e nei bilanci delle altre amministrazioni  ed  enti,
          l'evidenziazione  della spesa complessiva per il personale,
          a preventivo e a consuntivo;  prevedere  la  revisione  dei
          controlli   amministrativi   dello   Stato  sulle  regioni,
          concentrandoli sugli atti fondamentali  della  gestione  ed
          assicurando   l'audizione   dei   rappresentanti  dell'ente
          controllato,  adeguando  altresi'  la  composizione   degli
          organi   di   controllo   anche   al   fine   di  garantire
          l'uniformita'  dei  criteri  di  esercizio  del   controllo
          stesso;
               i)  prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la
          contrattazione sia nazionale e decentrata;
               l) definire  procedure  e  sistemi  di  controllo  sul
          conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti  per  le  azioni
          amministrative,  nonche'   sul   contenimento   dei   costi
          contrattuali  entro  i  limiti predeterminati dal Governo e
          dalla  normativa  di  bilancio,  prevedendo  negli  accordi
          contrattuali  dei  pubblici  dipendenti  la possibilita' di
          prorogare l'efficacia temporale del  contratto,  ovvero  di
          sospenderne  l'esecuzione  parziale  o  totale  in  caso di
          accertata esorbitanza dai limiti di  spesa;  a  tali  fini,
          prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa
          al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro  dall'art.  10 della legge 30
          dicembre 1991, n. 412, operi su  richiesta  del  Presidente
          del   Consiglio   dei   Ministri   o  delle  organizzazioni
          sindacali, nell'ambito dell'attuale  dotazione  finanziaria
          dell'ente,  con  compiti  sostitutivi di quelli affidatigli
          dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di
          controllo e certificazione dei costi  del  lavoro  pubblico
          sulla  base  delle  rilevazioni effettuate dalla Ragioneria
          generale  dello  Stato,  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica  e  dall'Istituto  nazionale di statistica; per il
          piu' efficace perseguimento di tali  obiettivi,  realizzare
          l'integrazione  funzionale  del Dipartimento della funzione
          pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;
               m) prevedere, nelle ipotesi  in  cui  per  effetto  di
          decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per
          il  pubblico  impiego  ecceda  i  limiti  prestabiliti  dal
          Governo,   che   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione   economica   ed   il  Ministro  del  tesoro
          presentino,  in   merito,   entro   trenta   giorni   dalla
          pubblicazione  delle  sentenze  esecutive, una relazione al
          Parlamento  impegnando  Governo e Parlamento a definire con
          procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea
          a ripristinare i limiti della spesa globale;
               n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico,
          in deroga all'art.  2103  del  codice  civile,  l'esercizio
          temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto
          all'assegnazione   definitiva   delle   stesse,   che   sia
          consentita la  temporanea  assegnazione  con  provvedimento
          motivato  del  dirigente  alle  mansioni  superiori  per un
          periodo non eccedente  tre  mesi  o  per  sostituzione  del
          lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto
          esclusivamente   con   il  riconoscimento  del  diritto  al
          trattamento  corrispondente  all'attivita'  svolta  e   che
          comunque   non   costituisce   assegnazione  alle  mansioni
          superiori l'attribuzione di  alcuni  soltanto  dei  compiti
          propri  delle  mansioni stesse, definendo altresi' criteri,
          procedure e modalita' di detta assegnazione;
               o) procedere alla abrogazione delle  disposizioni  che
          prevedono   automatismi   che  influenzano  il  trattamento
          economico fondamentale  ed  accessorio,  e  di  quelle  che
          prevedono   trattamenti  economici  accessori,  settoriali,
          comunque  denominati,  a  favore  di  pubblici   dipendenti
          sostituendole      contemporaneamentecon     corrispondenti
          disposizioni di  accordi  contrattuali  anche  al  fine  di
          collegare  direttamente tali trattamenti alla produttivita'
          individuale   e   a   quella   collettiva   ancorche'   non
          generalizzata   ma   correlata  all'apporto  partecipativo,
          raggiunte nel periodo, per la  determinazione  delle  quali
          devono   essere   introdotti   sistemi   di  valutazione  e
          misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita'
          particolarmente disagiate ovvero obiettivamente  pericolose
          per  l'incolumita'  personale  o  dannose  per  la  salute;
          prevedere che siano  comunque  fatti  salvi  i  trattamenti
          economici  fondamentali  ed  accessori  in godimento aventi
          natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di
          generalita' per ciascuna amministrazione o ente;  prevedere
          il  principio della responsabilita' personale dei dirigenti
          in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
          accessori;
               p)  prevedere  che  qualunque  tipo  di   incarico   a
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione  possa  essere
          conferito in casi  rigorosamente  predeterminati;  in  ogni
          caso,  prevedere  che  l'amministrazione,  ente, societa' o
          persona fisica che hanno conferito al personale  dipendente
          da   una   pubblica   amministrazione   incarichi  previsti
          dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991,  n.  412,  entro
          sei  mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al
          presente  articolo,  siano   tenuti   a   comunicare   alle
          amministrazioni  di appartenenza del personale medesimo gli
          emolumenti corrisposti in relazione ai predetti  incarichi,
          allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe
          delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
               q)  al fine del contenimento e della razionalizzazione
          delle aspettative e  dei  permessi  sindacali  nel  settore
          pubblico,  prevedere  l'abrogazione  delle disposizioni che
          regolano la gestione e la fruizione di  dette  prerogative,
          stabilendo  che  contemporaneamente  l'intera materia venga
          disciplinata nell'ambito della  contrattazione  collettiva,
          determinando  i  limiti  massimi  delle  aspettative  e dei
          permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra  il
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri o un suo delegato e
          le confederazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
          sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente
          del   Consiglio   dei  Ministri  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere
          determinati  tenendo  conto  della  diversa  dimensione   e
          articolazione  organizzativa  delle  amministrazioni, della
          consistenza numerica del personale nel suo complesso e  del
          personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare
          i   permessi  sindacali  giornalieri;  prevedere  che  alla
          ripartizione   delle   aspettative   sindacali    tra    le
          confederazioni  e le organizzazioni sindacali aventi titolo
          provveda,  in  relazione  alla   rappresentativita'   delle
          medesime  accertata  ai  sensi  della normativa vigente nel
          settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          -   Dipartimento   della   funzione  pubblica,  sentite  le
          confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  interessate;
          prevedere  che  le  amministrazioni pubbliche forniscano al
          Dipartimento della funzione pubblica il numero  complessivo
          ed  i  nominativi  dei  beneficiari dei permessi sindacali;
          inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di
          cui   sopra,   che   ai    dipendenti    delle    pubbliche
          amministrazioni  si applichino, in materia di aspettative e
          permessi sindacali, le disposizioni della legge  20  maggio
          1970,  n.   300, e successive modificazioni; prevedere che,
          oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le  pubbliche
          amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi  per  qualifica,
          del  personale  dipendente  collocato  in  aspettativa,  in
          quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica  elettiva
          ovvero  per  motivi  sindacali.  I dati riepilogativi degli
          elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione  annuale
          da  presentare  al  Parlamento  ai sensi dell'art. 16 della
          legge 29 marzo 1983, n. 93;
               r)  prevedere,  al  fine  di  assicurare  la  migliore
          distribuzione  del  personale  nelle  sedi  di servizio sul
          territorio nazionale, che le  amministrazioni  e  gli  enti
          pubblici  non  possano  procedere  a  nuove assunzioni, ivi
          comprese quelle riguardanti le categorie protette, in  caso
          di  mancata rideterminazione delle piante organiche secondo
          il disposto dell'art. 6 della legge 30  dicembre  1991,  n.
          412,  ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei
          posti  vacanti  mediante  mobilita'  volontaria,  ancorche'
          realizzabile  a  seguito  della copertura del fabbisogno di
          personale  nella  sede  di  provenienza;  prevedere   norme
          dirette  ad  impedire  la  violazione  e  l'elusione  degli
          obblighi  temporanei  di permanenza dei dipendenti pubblici
          in determinate sedi, stabilendo in sette anni  il  relativo
          periodo   di  effettiva  permanenza  nella  sede  di  prima
          destinazione, escludendo anche la possibilita' di  disporre
          in  tali  periodi  comandi  o  distacchi  presso  sedi  con
          dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti
          mediante mobilita' volontaria, compresi quelli  di  cui  al
          comma  2  dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
          siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri e che il personale eccedente, che non  accetti  la
          mobilita'  volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio
          e, qualora non ottemperi, sia collocato  in  disponibilita'
          ai  sensi  dell'art.  72 del testo unico delle disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili  dello  Stato
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10
          gennaio 1957, n. 3;
               s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi
          speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui
          all'art. 2112 del codice civile si applica anche  nel  caso
          di  transito  dei  dipendenti  degli  enti pubblici e delle
          aziende municipalizzate o consortili a societa' private per
          effetto di norme di legge, di  regolamento  o  convenzione,
          che   attribuiscano   alle   stesse  societa'  le  funzioni
          esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
               t)  prevedere  una  organica  regolamentazione   delle
          modalita'   di  accesso  all'impiego  presso  le  pubbliche
          amministrazioni, espletando, a cura  della  Presidenza  del
          Consiglio   dei   Ministri,   concorsi  unici  per  profilo
          professionale abilitanti all'impiego  presso  le  pubbliche
          amministrazioni,  ad  eccezione  delle  regioni, degli enti
          locali e loro consorzi, previa individuazione  dei  profili
          professionali,  delle  procedure e tempi di svolgimento dei
          concorsi,  nonche'  delle   modalita'   di   accesso   alle
          graduatorie   di  idonei  da  parte  delle  amministrazioni
          pubbliche,  prevedendo   altresi'   la   possibilita',   in
          determinati  casi,  di provvedere at- traverso concorsi per
          soli  titoli  o  di  selezionare   i   candidati   mediante
          svolgimento  di  prove  psico-attitudinali  avvalendosi  di
          sistemi automatizzati; prevedere altresi' il  decentramento
          delle sedi di svolgimento dei concorsi;
               u) prevedere per le cateorie protette di cui al titolo
          I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte
          dello  Stato,  delle  aziende  e  degli  enti pubblici, per
          chiamata   numerica   degli   iscritti   nelle   liste   di
          collocamento  sulla  base delle graduatorie stabilite dagli
          uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
               v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli
          uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in
          relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali,
          prevedere che il  personale  appartenente  alle  qualifiche
          funzionali  possa  essere utilizzato, occasionalmente e con
          criteri di flessibilita', per lo  svolgimento  di  mansioni
          relative  a  profili  professionali di qualifica funzionale
          immediatamente inferiore;
               z)  prevedere,  con  riferimento  al titolo di studio,
          l'utilizzazione, anche  d'ufficio,  del  personale  docente
          soprannumerario  delle  scuole  di  ogni  ordine e grado di
          posti  e  classi  di  concorso   diversi   da   quelli   di
          titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
          passaggio   di   ruolo   del   predetto  personale  docente
          soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea
          abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo  la
          normativa  vigente;  prevedere  il  passaggio del personale
          docente in soprannumero  e  del  personale  amministrativo,
          tecnico   ed   ausiliario   utilizzato  presso  gli  uffici
          scolastici  regionali  e  provinciali,  a  domanda,   nelle
          qualifiche  funzionali,  nei  profili professionali e nelle
          sedi che presentino disponibilita'  di  posti,  nei  limiti
          delle  dotazioni  organiche  dei ruoli dell'amministrazione
          centrale e dell'amministrazione scolastica  periferica  del
          Ministero     della     pubblica     istruzione    previste
          cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27  luglio  l987,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  33  dell'8  febbraio  1991,   e   successive
          modificazioni;
               aa)  prevedere  per  il  personale  docente  di  ruolo
          l'istituzione di corsi di riconversione professionale,  con
          verifica  finale,  aventi  valore  abilitante, l'accesso ai
          quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti  al
          fine   di   rendere   possibile   una   maggiore  mobilita'
          professionale all'interno del comparto scuola in  relazione
          ai  fenomeni  di diminuzione della popolazione scolastica e
          ai  cambiamenti  degli  ordinamenti  e  dei  programmi   di
          insegnamento;   prevedere   nell'ambito   delle  trattative
          contrattuali l'equiparazione della mobilita'  professionale
          (passaggi  di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed
          il  superamento  dell'attuale  ripartizione  tra  i   posti
          riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni
          in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni
          in  ruolo  solo i posti che residuano dopo le operazioni di
          mobilita' in ciascun anno scolastico;
               bb) prevedere norme dirette  alla  riduzione  graduale
          delle  dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne
          e per gli istituti  e  scuole  d'istruzione  secondaria  ed
          artistica,  fino  al  raggiungimento  del 3 per cento della
          consistenza  organica,  a  modifica  di   quanto   previsto
          dall'art.  13,  primo comma, della legge 20 maggio 1982, n.
          270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere,
          con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo
          e undicesimo dell'art.   14 della citata  legge  20  maggio
          1982,  n.  270,  e prevedere norme dirette alla progressiva
          abolizione  delle  attuali  disposizioni  che   autorizzano
          l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da
          quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista
          una   nuova   regolamentazione   di   tutte   le  forme  di
          utilizzazione del personale  della  scuola  per  garantirne
          l'impiego,  anche  attraverso  forme  di  reclutamento  per
          concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente
          attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche
          culturali   previsti   da   leggi  in  vigore.  Tale  nuova
          regolamentazione  potra'   consentire   una   utilizzazione
          complessiva di personale non superiore alle mille unita';
               cc)   prevedere   che   le   dotazioni   dell'organico
          aggiuntivo siano destinate prevalentemente  alla  copertura
          delle  supplenze  annuali.    Cio'  nell'ambito delle quote
          attualmente stabilite  per  le  diverse  attivita'  di  cui
          all'art.   14  della  legge  20  maggio  1982,  n.  270,  e
          successive modificazioni;
               dd) procedere alla revisione delle  norme  concernenti
          il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il
          personale  docente,  amministrativo,  tecnico ed ausiliario
          prevedendo la possibilita' di fare ricorso  alle  supplenze
          annuali  solo  per  la  copertura  dei posti effettivamente
          vacanti  e  disponibili  ed  ai  quali  non  sia   comunque
          assegnato  personale  ad  altro  titolo  per  l'intero anno
          scolastico,  stabilendo  la  limitazione  delle   supplenze
          temporanee  al  solo  periodo di effettiva permanenza delle
          esigenze  di  servizio;  procedere  alla  revisione   della
          disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente
          che  riprende  servizio dopo l'aspettativa per infermita' o
          per motivi di famiglia; nelle  sole  classi  terminali  dei
          cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30
          aprile  ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore
          a novanta giorni, viene confermato il supplente a  garanzia
          della  continuita'  didattica  e i docenti di ruolo che non
          riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per
          supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;
               ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
          dei  criteri  di   costituzione   e   funzionamento   delle
          commissioni  giudicatrici,  al fine di realizzare obiettivi
          di accelerazione,  efficienza  e  contenimento  complessivo
          della  spesa  nello svolgimento delle procedure di concorso
          mediante un piu' razionale  accorpamento  delle  classi  di
          concorso  ed  il maggior decentramento possibile delle sedi
          di esame, nonche' un piu' frequente ricorso alla scelta dei
          componenti delle commissioni fra  il  personale  docente  e
          direttivo  in  quiescenza,  anche  ai sensi del decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  10  giugno  1986,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n.  190 del 18 agosto
          1986,  e  successive  modificazioni,  ed   assicurando   un
          adeguato  compenso  ai  componenti delle commissioni stesse
          nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal  servizio
          di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve
          comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto
          agli  oneri  eventualmente da sostenere per la sostituzione
          del personale esonerato dal servizio di insegnamento;
               ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
          delle  relative  procedure  di   concorso,   al   fine   di
          subordinarne   l'indizione  alla  previsione  di  effettiva
          disponibilita'  di  cattedre  e  di  posti  e,  per  quanto
          riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo
          svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;
               gg)  prevedere  l'individuazione   di   parametri   di
          efficacia   della  spesa  per  la  pubblica  istruzione  in
          rapporto  ai   risultati   del   sistema   scolastico   con
          particolare  riguardo  alla effettiva fruizione del diritto
          allo  studio  ed  in   rapporto   anche   alla   mortalita'
          scolastica,   agli   abbandoni   e   al   non   adempimento
          dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per  il  loro
          superamento;
               hh)   prevedere  criteri  e  progetti  per  assicurare
          l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i
          settori del pubblico impiego;
               ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della  loro
          organizzazione  al  fine di garantire l'effettivo esercizio
          dei  diritti  dei  cittadini  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
               ll)  i  dipendenti  delle  pubbliche   amministrazioni
          eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei
          consigli  regionali  sono  collocati  in  aspettativa senza
          assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai
          fini dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento  di
          quiescenza e di previdenza;
               mm)   al   fine  del  completamento  del  processo  di
          informatizzazione delle amministrazioni pubbliche  e  della
          piu'   razionale   utilizzazione  dei  sistemi  informativi
          automatizzati, procedere alla revisione della normativa  in
          materia  di  acquisizione  dei  mezzi necessari, prevedendo
          altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
          dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere  alla
          revisione  delle  relative  competenze  e  attribuire ad un
          apposito  organismo   funzioni   di   coordinamento   delle
          iniziative   e  di  pianificazione  degli  investimenti  in
          materia  di  automazione,  anche  al  fine   di   garantire
          l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
             2.  Le  disposizioni del presente articolo e dei decreti
          legislativi  in  esso   previsti   costituiscono   principi
          fondamentali  ai  sensi dell'art. 117 della Costituzione. I
          principi  desumibili  dalle   disposizioni   del   presente
          articolo  costituiscono  altresi'  per le regioni a statuto
          speciale e per le province autonome di Trento e di  Bolzano
          norme  fondamentali  -  di  riforma economico-sociale della
          Repubblica.
             3. Restano salve per  la  Valle  d'Aosta  le  competenze
          statutarie   in  materia,  le  norme  di  attuazione  e  la
          disciplina sul bilinguismo.  Resta comunque salva,  per  la
          provincia  autonoma  di  Bolzano, la disciplina vigente sul
          bilinguismo  e  la  riserva  proporzionale  di  posti   nel
          pubblico impiego.
             4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge il Governo trasmette alla Camera dei
          deputati e  al  Senato  della  Repubblica  gli  schemi  dei
          decreti   legislativi   di   cui   al   comma   1  al  fine
          dell'espressione del parere,  da  parte  delle  commissioni
          permanenti  competenti  per  la  materia di cui al presente
          articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni
          dalla data di trasmissione.
             5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei  decreti  di
          cui  al  comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e criteri
          direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo  parere
          delle  commissioni  di  cui  al  comma  4,  potranno essere
          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  fino  al  31
          dicembre 1993".



    
          Nota all'art. 1: 
             - Per il riferimento all'art. 2 della legge 23 ottobre 
          1992, n. 421, si veda in nota alle premesse.