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DECRETO-LEGGE 14 giugno 1995, n. 232

Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-6-1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1996)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-6-1995
al: 13-8-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   in   materia  di  collocamento,  di  previdenza  e  di
interventi a sostegno del reddito;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare disposizioni intese a prorogare i trattamenti di integrazione
salariale straordinaria per i lavoratori della GEPI e dell'INSAR;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto   con  i  Ministri  delle  finanze,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica   e   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato e del commercio con l'estero;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
     Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili
  1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili,
con  priorita'  per i lavoratori di cui al comma 11 e all'articolo 5,
il  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, e' incrementato ai sensi del
comma  4  e,  in  attesa  della revisione della disciplina sui lavori
socialmente  utili,  a  questi ultimi trova applicazione la normativa
previgente  a  quella  recata  dall'articolo  14 del decreto-legge 16
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994,  n.  451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della
tempestivita'  degli interventi per la promozione e l'attivazione dei
lavori  socialmente utili per i lavoratori aventi la priorita' di cui
al  precedente  periodo:  a)  per gli enti locali, spetta alla giunta
assumere  le  deliberazioni  in materia di promozione di progetti; b)
per  gli  enti  locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di
quanto  strettamente  necessario  per  la  immediata operativita' dei
progetti,  puo'  ricorrere, previa autorizzazione del commissario del
Governo,  a  procedure  straordinarie, anche in deroga alle normative
vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in
materia  di lotta alla criminalita' organizzata; c) l'amministrazione
proponente  il  progetto  di  lavori  socialmente  utili  e' tenuta a
procedere,   ricorrendone  i  presupposti,  secondo  le  disposizioni
dell'articolo  14  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione
del  comma  4  del  medesimo articolo, nonche' dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142; d) la commissione regionale per l'mpiego
e,  per  i  progetti  interregionali,  la  Commissione  centrale  per
l'impiego  provvedono,  anche  attraverso  apposite sottocommissioni,
all'approvazione  del progetto entro venti giorni, decorsi i quali il
medesimo  si  intende  approvato;  e)  il Ministro del lavoro e della
previdenza   sociale   puo'   disporre,   in   considerazione   della
specificita',   anche   territoriale,  dell'emergenza  occupazionale,
modalita'  straordinarie  per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori
socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico
familiare,  l'eta'  anagrafica e il luogo di residenza; f) in caso di
mancata  esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto
nel  progetto,  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale,
sentito il Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede
all'esecuzione dei lavori.
  2.  Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti
norme  dell'articolo  14  del  decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:
comma  1, primo periodo; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del
presente  articolo;  comma  7.  Per  l'assegnazione dei lavoratori si
tiene  conto della corrispondenza tra la capacita' dei lavoratori e i
requisiti  richiesti per l'attuazione dei progetti e si consente che,
per   i  progetti  redatti  nel  contesto  della  gestione  di  crisi
aziendale, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente
a   gruppi  di  lavoratori  espressamente  individuati  nel  progetto
medesimo.
  3.  All'articolo  14  del  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, al
comma  3,  il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale importo
puo' non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per
un  numero  di  ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento
previdenziale  o  sussidio spettante." e il comma 4 e' sostituito dal
seguente:  "  4.  I  soggetti  di cui al comma 1 che non fruiscono di
alcun  trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito
del  progetto  per  non  piu'  di  dodici mesi e per essi puo' essere
richiesto,  a  carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio pari a
lire 7.500 orarie, per un massimo di ottanta ore mensili.".
  4. Per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per il finanziamento
dei  piani  per  l'inserimento  professionale  dei  giovani  privi di
occupazione  di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451,  il  Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236, e' incrementato di lire 669
miliardi per l'anno 1995, di lire 482,6 miliardi per l'anno 1996 e di
lire  514,3  miliardi  a  decorrere dall'anno 1997. Nell'ambito delle
disponibilita', per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta
per cento e' ripartito a livello regionale in relazione al numero dei
lavoratori  di  cui al comma 5 e all'articolo 5 e le relative risorse
sono  impegnate  per  il  finanziamento  di progetti che utilizzano i
medesimi lavoratori.
  5. Ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere b) e c), 3 e
4,  nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti
di  mobilita' ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui
all'articolo  1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56,
nei cui confronti siano cessati entro il 31 maggio 1995 i trattamenti
di  cassa  integrazione  salariale, i quali non abbiano piu' titolo a
fruire  per  ulteriori  periodi  di  alcuno dei predetti trattamenti,
compete  un  sussidio  nella misura pari al 64 per cento dell'importo
mensile  di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo unico
della  legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1,
comma  5,  del  decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio 1994, n. 451, per un periodo
massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione
in  lavori  socialmente  utili, nei progetti per essi approvati prima
del  31  luglio  1995, ai quali vengano avviati entro il 30 settembre
1995.  Il  sussidio e' a carico del Fondo per l'occupazione di cui al
comma  4,  nei limiti delle risorse preordinate alle finalita' di cui
al medesimo comma.
  6.  Fino  al  31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non
siano  utilizzati  in  lavori  socialmente  utili  e'  corrisposto un
sussidio  fissato:  a)  per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo
1995,  nella  misura  del  70  per  cento  dell'ultimo trattamento di
integrazione   salariale,   di  mobilita'  ovvero  di  disoccupazione
speciale  fruito;  tale  misura  non  puo'  essere comunque superiore
all'importo  derivante  dalla  misura  del  64  per  cento  di cui al
predetto  comma  5;  b) per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 maggio
1995,  nella  misura  del  64  per  cento di cui al medesimo comma 5,
ridotta  del  30  per  cento;  tale  misura  non puo' essere comunque
superiore  all'importo  del sussidio previsto nel periodo di cui alla
lettera a).
  7.   Per   consentire  una  migliore  utilizzazione  delle  risorse
finanziarie  comunitarie,  statali o regionali mirate alla formazione
professionale,  il  sussidio  di  cui  al  comma  5  viene erogato ai
lavoratori  di  cui  al  medesimo  comma e all'articolo 5 anche per i
periodi di effettiva frequenza, successivi al 31 maggio 1995, a corsi
di   formazione   approvati   prima  del  31  maggio  1995,  sino  al
completamento  dei  corsi  e  comunque non oltre il 31 dicembre 1995.
Detti  lavoratori, nei trenta giorni successivi al termine dei corsi,
possono  essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con
fruizione  del  sussidio  previsto  dal  comma  5 per un periodo che,
sommato  a  quello  del corso di formazione, non puo' superare dodici
mesi.
  8.  Per  il  periodo  dal  1  giugno  al  31 luglio 1995 gli uffici
regionali  e  provinciali  del  lavoro  e  della massima occupazione,
ovvero  le  sezioni circoscrizionali per l'impiego, ovvero le agenzie
per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo
5,  non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad
attivita'  di  selezione  ed  orientamento ai sensi e per gli effetti
dell'articolo  6,  comma  5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,  finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili.
Per  tale  periodo,  previa attestazione da parte dei predetti uffici
della  partecipazione  alle  attivita'  predette,  e' riconosciuto al
lavoratore  il  sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i casi in
cui  i  lavoratori  non  siano ancora occupati nei lavori socialmente
utili  alla  data  del 1 agosto 1995 il procedimento e la concessione
del  sussidio  predetti  sono riconosciuti per un ulteriore periodo e
comunque  non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio e' a carico del
Fondo  per  l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse
preordinate alle finalita' di cui al medesimo comma.
  9.  Per  i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione
le disposizioni in materia di mobilita' e di indennita' di mobilita',
ivi  compreso,  per  i  periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il
riconoscimento  d'ufficio  di  cui  al  comma 9 dell'articolo 7 della
legge  23  luglio  1991,  n.  223.  Per  i sussidi imputati a periodi
successivi  a  tale  data  e per quelli di cui al comma 3 il predetto
riconoscimento  rileva  ai  soli fini dell'acquisizione dei requisiti
assicurativi per il diritto al pensionamento.
  10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in corso alla
data  del  31 dicembre 1994, in lavori socialmente utili, di soggetti
nei  cui  confronti siano cessati o cessino entro il 31 luglio 1995 i
trattamenti  di  integrazione  salariale  o di mobilita', ai medesimi
soggetti  compete il sussidio di cui al comma 5 fino al completamento
del progetto e comunque non oltre il 31 luglio 1995.
  11.  I  lavoratori  di  cui  al  comma  5 vengono avviati ai lavori
socialmente  utili  con  priorita'  fino  al  31  luglio  1995. Per i
progetti  approvati  dal  1  agosto  1995  e sino al 31 dicembre 1995
concorrono  con  i predetti lavoratori anche quelli delle aree di cui
agli  obiettivi  n.  1  e  n.  2  del  regolamento CEE n. 2081/93 del
Consiglio  del  20  luglio  1993,  comunque  usciti  dalle  liste  di
mobilita'  successivamente  al  31  dicembre  1994, i quali, per tale
periodo,  sono  iscritti  nella  lista  di  mobilita', fermo restando
quanto  previsto  dall'articolo  14,  comma  4,  del decreto-legge 16
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994,  n.  451,  come  modificato  dal  comma  3 del presente
articolo.  Ai  predetti  lavoratori si applica la disposizione di cui
all'articolo  6,  comma  5-ter,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
  12.  I  periodi  di  utilizzazione  nei  lavori  socialmente  utili
costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per
questi  ultimi,  sia  richiesta  la  medesima professionalita' con la
quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
  13.  Per  i  disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di
cui  all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni  e  integrazioni, non si applica l'articolo 4, comma 2,
della  legge  8  agosto  1991,  n. 274, e continua per essi a trovare
applicazione  quanto  previsto  dall'articolo  2 della legge 6 agosto
1975,  n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima
disposizione  di  cui  all'articolo  4, comma 2, della legge 8 agosto
1991,  n.  274,  non  trova altresi' applicazione nei confronti degli
addetti  ai  lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale
ed  idraulico-agraria  assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo
restando  per  essi  quanto  previsto  dall'articolo  6, comma primo,
lettera  a),  della  legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di
questi  ultimi  lavoratori  continuano  ad  applicarsi  le  norme sul
collocamento ordinario.
  14.  All'onere  derivante  dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 482,6 miliardi
per  l'anno 1996 e in lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997,
si provvede:
    a)  quanto  a  lire  342  miliardi  per l'anno 1995, a lire 482,6
miliardi  per  l'anno  1996  e  a  lire  514,3  miliardi  a decorrere
dall'anno  1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, nel capitolo 6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
    b)   quanto  a  lire  200  miliardi  per  l'anno  1995,  mediante
corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in conto residui dei
capitoli  5069,  5879  e 7893 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  bilancio  e della programmazione
economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma
5-ter,  del  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni  ed integrazioni, nonche' dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge  29  aprile  1995,  n.  141,  cui non si applicano, per
l'anno  1995,  le  modalita' e procedure di ripartizione previste dal
medesimo  comma  5-ter  del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
quanto  a  lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui al capitolo 191
dello  stato  di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma
dei  monopoli di Stato per lo stesso anno; quanto a lire 141 miliardi
per    l'anno    1995,   mediante   corrispondente   utilizzo   delle
disponibilita'  della  gestione di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni.
  15.  Le  somme  di  cui  al  comma  14,  lettera  b),  sono versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate ad
apposito  capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.