LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2003)
Testo in vigore dal: 6-6-1949
                              Art. 59.

  Il  Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
il  Ministro per l'agricoltura e le foreste e con quello per i lavori
pubblici, a seconda della materia, promuove direttamente o autorizza,
in   zone  ove  la  disoccupazione  sia  particolarmente  accentuata,
l'apertura   di  cantieri-scuola  per  disoccupati,  per  l'attivita'
forestale  e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e
di costruzione di opere di pubblica utilita'.
  Ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici
ed   ai   loro   uffici   periferici,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze,  e'  demandato il compito dell'approvazione dei progetti,
della  sorveglianza  tecnica  e del collaudo delle opere eseguite nei
cantieri di cui al presente articolo.
  I  detti  Ministeri ed uffici periferici, a richiesta del Ministero
del   lavoro   e   della   previdenza  sociale,  forniranno  altresi'
l'assistenza tecnica, ai detti cantieri.
  Il  Ministro  per  il  lavoro e la previdenza sociale stabilisce le
modalita' organizzative dei cantieri-scuola.