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LEGGE 8 agosto 1991, n. 274

Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi.

note: Entrata in vigore della legge: 10/9/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2015)
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Testo in vigore dal:  10-9-1991

Art. 4

(Iscrizioni)
1. L'articolo 21 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41, è abrogato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni contenute nel citato articolo 21 restano operanti per le iscrizioni facoltative già verificatesi alla predetta data.
2. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza è estesa ai dipendenti, a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario ancorché l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attività non istituzionali.
3. Il dipendente laureato in medicina e chirurgia, in odontoiatria o in veterinaria, in servizio presso uno degli enti o istituti tenuti ad iscrivere il proprio personale alle Casse pensioni di categoria degli istituti di previdenza, è obbligatoriamente iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, purché la laurea costituisca requisito per il posto occupato nella carriera.
4. Dal primo giorno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari si applicano le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
5. Il personale delle scuole materne equiparate della provincia autonoma di Trento, di cui alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con ricongiunzione del servizio pregresso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 21 del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, concernente "Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali", è il seguente:
"Art. 21. - Gli impiegati iscritti alla cassa, i quali per effetto del trasferimento dell'azienda municipalizzata o del servizio già tenuto in gestione diretta dagli enti, passino alla dipendenza di privati o di enti non iscrivibili alla cassa, hanno la facoltà di restare iscritti fino a che rimangano adibiti al medesimo servizio, sottoponendosi al pagamento del contributo proprio e di quello dell'ente, da commisurarsi sulla retribuzione annua percepita presso gli enti pubblici predetti all'atto del trasferimento e da versarsi direttamente ed in unica soluzione alle sezioni di regia tesoreria provinciale entro il 31 dicembre dell'anno cui il contributo si riferisce.
Sui contributi versati oltre detto termine sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale.
Eguale facoltà è data, alle medesime condizioni agli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica di assistenza o beneficienza, o l'importo delle sue entrate effettive ordinarie siasi ridotto a meno di L. 25.000, salvo che in quest'ultimo caso l'ente, ai sensi dei precedenti articoli 14 e 15, assuma l'onere del contributo di cui all'art. 24.
La stessa facoltà ed alle medesime condizioni è data agli impiegati iscritti alla cassa che passino volontariamente al servizio di privati o di enti non iscrivibili, i quali esercitino un pubblico servizio.
La facoltà di cui ai commi precedenti dev'essere esercitata entro un anno dal verificarsi degli eventi ivi previsti, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del presente ordinamento, se gli eventi siansi verificati anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione non può retrodatarsi per più di un anno dalla data di presentazione della domanda alla prefettura o alla cassa di previdenza.
Gli impiegati di cui ai primi due commi del presente articolo che non si avvalgono della suaccennata facoltà o decadano dall'iscrizione, acquistano il diritto al rimborso dei contributi personali coi relativi interessi composti al saggio legale, o, qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio rispettivamente prescritto, a conseguire l'indennità di cui al successivo art. 32 o la pensione di cui alla lettera a) dell'art. 33.
Agli impiegati che, a causa del verificarsi degli eventi previsti nel primo o nel secondo comma del presente articolo, cessino dal servizio, si applicano le disposizioni del comma precedente. Tali disposizioni sono applicabili anche agli impiegati delle aziende municipalizzate i quali cessino dal rapporto d'impiego per la soppressione dell'azienda.
Agli impiegati che, dopo il verificarsi degli eventi di cui nei primi due commi del presente articolo, abbiano continuato nell'iscrizione alla cassa, e cessino successivamente dal rapporto d'impiego ed ai loro aventi causa compete il rimborso dei contributi personali con i relativi interessi composti al saggio legale. Qualora gli impiegati stessi abbiano compiuto il periodo minimo rispettivamente prescritto, ad essi, o alle loro vedove ed orfani, spetta il diritto all'indennità a norma dei successivi articoli 32 e 37, o alla pensione giusta la lettera a) dell'art. 33 e all'art. 38.
Agli impiegati che si siano avvalsi della facoltà di cui al terzo comma del presente articolo, alle loro vedove ed orfani si applica il disposto della seconda parte del comma precedente".
- Il testo del terzo comma dell'art. 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, concernente "Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza", è il seguente: "Con effetto dal 1 gennaio 1976, per gli iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali ed alla Cassa pensioni insegnanti, la retribuzione annua contributiva in nessun caso può essere considerata inferiore a L. 400.000, aumentata dell'importo dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni. L'ente si rivale verso il dipendente per il contributo personale riferito alla effettiva retribuzione annua percepita".
- Il testo dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (per il titolo vedi precedente nota all'art. 1), è il seguente:
"Art. 2. - In alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma.
La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente.
Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.
Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS.
Sono fatte salve le condizioni di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali".