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LEGGE 29 aprile 1976, n. 177

Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  22-5-1976

Art. 26

Minimi di pensione e di contribuzione


Con effetto dal 1° gennaio 1976, l'importo delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità, a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per gli insegnanti in nessun caso si considera inferiore a lire 520.000 annue. L'importo minimo predetto è adeguato ogni anno ai sensi del precedente articolo 2.
Analogamente ogni anno sono adeguati, ai fini della liquidazione delle pensioni decorrenti da data non anteriore all'anno considerato, gli importi di L. 195.000 e di L. 156.000 di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1968, n. 85.
Con effetto dal 1° gennaio 1976, per gli iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali ed alla Cassa pensioni insegnanti, la retribuzione annua contributiva in nessun caso può essere considerata inferiore a lire 400.000, aumentata dell'importo dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni. L'ente si rivale verso il dipendente per il contributo personale riferito alla effettiva retribuzione annua percepita.