LEGGE 29 aprile 1976, n. 177

Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-5-1976
                              Art. 26. 
                Minimi di pensione e di contribuzione 
 
  Con effetto dal 1° gennaio 1976, l'importo delle pensioni  dirette,
indirette e di riversibilita', a carico della Cassa per  le  pensioni
ai dipendenti degli enti locali,  della  Cassa  per  le  pensioni  ai
sanitari e della Cassa per gli insegnanti in nessun caso si considera
inferiore a lire 520.000 annue. L'importo minimo predetto e' adeguato
ogni anno ai sensi del precedente articolo 2. 
  Analogamente ogni anno sono adeguati, ai  fini  della  liquidazione
delle pensioni decorrenti da data non anteriore all'anno considerato,
gli importi di L. 195.000 e di L. 156.000 di cui all'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1968, n. 85. 
  Con effetto dal 1°  gennaio  1976,  per  gli  iscritti  alla  Cassa
pensioni dipendenti enti locali ed alla Cassa pensioni insegnanti, la
retribuzione  annua  contributiva  in   nessun   caso   puo'   essere
considerata  inferiore  a  lire   400.000,   aumentata   dell'importo
dell'indennita' integrativa speciale  di  cui  all'articolo  1  della
legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.  L'ente  si
rivale verso il dipendente per il contributo personale riferito  alla
effettiva retribuzione annua percepita.