LEGGE 31 marzo 1979, n. 92

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonche' norme in materia di obblighi contributivi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1998)
Testo in vigore dal: 20-6-1998
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.

  Agli  effetti  delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi
comprese  quelle  relative all'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro   e  le  malattie  professionali,  si  considerano  lavoratori
agricoli  dipendenti  gli  operai  assunti  a  tempo  indeterminato o
determinato, da:
    a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonche'
imprese  singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori
medesimi;
    b)  consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonche'
consorzi  di  bonifica,  di sistemazione montana e di rimboschimento,
per  le  attivita' di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e
di  somministrazione  delle  acque  ad  uso  irriguo  o per lavori di
forestazione;
    c)  imprese  che,  in forma singola o associata, si dedicano alla
cura  e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato
della caccia;
    d)  imprese  non  agricole  singole  ed  associate, se addetti ad
attivita'  di raccolta di prodotti agricoli ((nonche' ad attivita' di
cernita,  di  pulitura  e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli,
purche' connesse a quella di raccolta)).
    ((e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di
manutenzione  agraria  e  forestale,  di imboschimento, di creazione,
sistemazione  e  manutenzione  di  aree  a  verde,  se addetti a tali
attivita')).