DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-05-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (in G.U. 19/07/1993, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 28-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
                  Misure per la tutela del reddito 
  1.  Sino  al  31  dicembre  1995,  in  deroga  a  quanto   previsto
dall'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  il
computo dei diciotto mesi di occupazione e' riferito alla sussistenza
del rapporto di lavoro. 
  2. Per "opere pubbliche di grandi dimensioni" di  cui  al  comma  1
dell'articolo 10 e al comma 2 dell'articolo 11 della legge 23  luglio
1991, n. 223, si intendono  quelle  opere  per  le  quali  la  durata
dell'esecuzione  dei  lavori  edili  prevista  e'  di  diciotto  mesi
nell'ambito di un progetto generale  approvato  di  durata  uguale  o
superiore a trenta mesi consecutivi. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151. 
  5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "L'impresa  non  puo'
altresi'  collocare  in  mobilita'  una  percentuale  di   manodopera
femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata
con riguardo alle mansioni prese in considerazione". 
  5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilita'  le
sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego  del  luogo  di  residenza,
avvalendosi  anche  delle  strutture  delle  agenzie  regionali   per
l'impiego, convocano i lavoratori interessati per  sottoporli  ad  un
colloquio finalizzato a conoscere,  oltre  a  notizie  anagrafiche  e
professionali,  anche  disponibilita'  e  aspirazioni  rispetto  alla
ricollocazione al lavoro. 
  5-quater. Le sezioni circoscrizionali e le agenzie regionali di cui
al comma 5-ter,  oltre  ad  informare  i  lavoratori  sulle  concrete
possibilita' di inserimento lavorativo, predispongono,  d'intesa  con
le commissioni regionali per l'impiego ed in  collaborazione  con  le
regioni,  i  progetti  mirati  a  sostenere  ed   a   promuovere   la
ricollocazione dei lavoratori stessi. 
  5-quinquies. Entro il 31 gennaio 1995 gli  uffici  provinciali  del
lavoro e  della  massima  occupazione  e  le  agenzie  regionali  per
l'impiego predispongono una relazione  sull'attivita'  svolta  e  sui
risultati ottenuti che e' trasmessa al Ministero del lavoro  e  della
previdenza sociale, alle commissioni regionali  per  l'impiego,  alle
regioni, al Parlamento e al CNEL. 
  6. L'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  si
interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute  si  applicano
ai lavoratori che, alla data di  entrata  in  vigore  della  predetta
legge,  fruiscano  delle  proroghe  del   trattamento   speciale   di
disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427. 
  7. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i  trattamenti  ordinari  e  speciali  di  disoccupazione  e
l'indennita'  di  mobilita'  sono  incompatibili  con  i  trattamenti
pensionistici   diretti   a   carico   dell'assicurazione    generale
obbligatoria per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei
lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi  ed
esclusivi  dell'assicurazione  medesima,   nonche'   delle   gestioni
speciali dei  lavoratori  autonomi.  All'atto  dell'iscrizione  nelle
liste di mobilita', i lavoratori che fruiscono dell'assegno  o  della
pensione di invalidita' devono optare tra tali trattamenti  e  quello
di mobilita'.  In  caso  di  opzione  a  favore  del  trattamento  di
mobilita' l'erogazione dell'assegno o della pensione  di  invalidita'
resta sospesa per il periodo di fruizione  del  predetto  trattamento
ovvero in caso di  sua  corresponsione  anticipata,  per  il  periodo
corrispondente  all'ammontare  della   relativa   anticipazione   del
trattamento di mobilita'. (7) ((36)) 
  8. Sono incompatibili con i trattamenti  di  disoccupazione  e  con
l'indennita' di mobilita', a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  i  trattamenti  di
pensionamento anticipato, compresi quelli  concessi  ai  sensi  degli
articoli 27 e 29 della stessa legge 23 luglio 1991, n. 223. 
  8-bis. A decorrere dal 1 febbraio  1991,  l'articolo  7,  comma  2,
della legge 29 dicembre 1990, n.  407,  non  trova  applicazione  nei
confronti dei dipendenti che, a tale data, prestavano  servizio  alle
dipendenze delle Comunita' europee, a norma  del  Regolamento  n.  31
(CEE), n.  11  (CEEA)  dei  Consigli,  del  18  dicembre  1961,  come
modificato dal Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del  Consiglio
del 29 febbraio 1968, e successive modificazioni. 
  8-ter. L'esclusione  dalla  base  imponibile  per  il  computo  dei
contributi e premi di previdenza ed  assistenza  sociale  e  per  gli
effetti relativi alle conseguenti prestazioni del  corrispettivo  del
servizio di trasporto, predisposto dal datore di lavoro con  riguardo
alla generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita'
lavorativa, si applica anche per i periodi  anteriori  al  1  gennaio
1993. Restano salvi e  conservano  la  loro  efficacia  i  versamenti
contributivi sul corrispettivo predetto se  effettuati  anteriormente
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  9. I provvedimenti assunti sulla base  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  per  i
trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2  del  decreto-legge  21
febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
aprile 1985, n.  143,  e  successive  modificazioni,  nonche'  per  i
trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6
del richiamato articolo 22, possono  essere  ulteriormente  prorogati
per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a  sei  mesi,
con  pari  riduzione  della  durata  del  trattamento  economico   di
mobilita' per i lavoratori interessati e ferma restando  l'iscrizione
degli stessi nella lista di mobilita' anche per  il  periodo  per  il
quale non percepiscono la relativa indennita'. (3) (10) 
  10. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi
5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e'  prorogato  al  31
dicembre 1993, ferma restando  per  i  commi  6  e  7  l'applicazione
dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.  Tali  disposizioni
si applicano, dalla data dell'11 marzo 1993 e  sino  al  31  dicembre
1993, ai lavoratori collocati in mobilita' da imprese appartenenti ai
settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della  difesa
e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonche' nelle  aree
di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi  dell'obiettivo
2 del regolamento CEE n.  2052/88.  PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  19
LUGLIO 1993, N. 236. 
  10-bis. La determinazione dei requisiti di eta' di cui all'articolo
7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n 223, e' effettuata  con
riferimento alle disposizioni legislative in materia di  pensione  di
vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992. (5) 
  11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236. 
  12. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 7,  della  legge  23
luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilita' alla data  del
31  dicembre  1992  e  per  i  quali  il  periodo  di  godimento  del
trattamento di disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993,
beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo  di
sei mesi. (3) 
  13. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 8,  della  legge  23
luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilita' alla data  del
31 dicembre 1992, beneficiano del trattamento  ivi  previsto  per  un
ulteriore periodo di sei mesi. (3) 
  14.  Per  gli  anni  1992  e  1993,  i  cittadini  extracomunitari,
regolarmente  residenti  in  Italia  ed  iscritti  nelle   liste   di
collocamento, sono equiparati ai  cittadini  italiani  non  occupati,
iscritti  nelle   liste   di   collocamento,   per   quanto   attiene
all'assistenza sanitaria erogata in  Italia  dal  Servizio  sanitario
nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo  63
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  15. Le disposizioni di cui agli articoli l e 3 del decreto-legge 21
giugno 1993, n. 199, si applicano, in quanto  compatibili,  anche  ai
lavoratori  marittimi  ed  amministrativi  sospesi  dal   lavoro   in
conseguenza della particolare situazione di  crisi  del  settore  del
trasporto marittimo, nel limite comunque non superiore a  800  unita'
di personale dipendente da aziende pubbliche e private. 
  15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a), della legge 26 luglio 1984, n.413, e l'espressione "stato
maggiore navigante, di cui al citato  comma  2,  lettera  i),  devono
intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche
di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche
equiparate alle medesime. I comandanti e i direttori di  macchina  ai
quali si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della  legge  5
dicembre  1986,  n.  856,  il  regime  giuridico  ed  economico   del
regolamento organico, in servizio alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, possono optare,  entro  il  31  ottobre  1993,  per
conservare l'iscrizione all'Istituto nazionale di  previdenza  per  i
dirigenti di aziende industriali (INPDAI). 
  15-ter. Al fine di far fronte alle  ulteriori  esigenze  dei  porti
nazionali in relazione  all'andamento  fluttuante  dei  traffici,  il
beneficio di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 giugno
1993, n. 197, e' concesso per ulteriori 387 unita'. Il Ministro della
marina  mercantile,  con  proprio  decreto,  determina  le  dotazioni
organiche e le relative eccedenze  di  ciascuna  compagnia  e  gruppo
portuale sulla base delle giornate rispettivamente lavorate nel corso
dell'anno 1992 e nel primo trimestre  dell'anno  1993,  individuando,
nell'ambito  delle  eccedenze,  il  numero  massimo  di  unita'   cui
assegnare il predetto beneficio. 
  16. I lavoratori di cui al comma 15, ove licenziati, sono  iscritti
nelle liste di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223,  e
per essi non trova applicazione l'articolo 7 della legge medesima. 
  17. Le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato per  il
periodo 1989-1993, stabilito dall'articolo 9, comma 8,  del  decreto-
legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 maggio 1989, n. 160, sono prorogate per il periodo 1994-1996 con le
stesse modalita' di attuazione e di copertura dei relativi oneri. 
  17-bis. All'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo  il
comrna 4, sono aggiunti i seguenti: 
"4-bis. Le disposizioni in materia di  mobilita'  ed  il  trattamento
relativo  si  applicano  anche  al  personale  il  cui  rapporto  sia
disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148,  e  successive
estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da
imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione,  successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori
che si trovino nelle indicate condizioni e che  maturino,  nel  corso
del  trattamento  di  mobilita',  il  diritto   alla   pensione,   la
retribuzione da prendere a base per il calcolo  della  pensione  deve
intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti  l'inizio  del
trattamento di mobilita'. 
4-ter. Ferma restando la previsione dell'articolo 4  della  legge  12
luglio  1988,  n.  270,  e  limitatamente  ai  lavoratori  licenziati
successivamente  al  1  agosto  1993,  nei  casi  di  fallimento,  di
concordato preventivo, di amministrazione controllata e di  procedure
di liquidazione, le norme in materia  di  mobilita'  e  del  relativo
trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di
trasporto  pubblico  che  hanno  alle  proprie  dipendenze  personale
iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle  indicate
condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il
diritto alla pensione, la retribuzione da  prendere  a  base  per  il
calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo  di  lavoro
precedente l'inizio del trattamento di mobilita'". 
  17-ter. In attesa che con successivo provvedimento  la  percentuale
di commisurazione dell'indennita' giornaliera  di  disoccupazione  di
cui  al  decreto-legge  29  marzo  1991,  n.  108,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, sia elevata  al  40
per cento, la percentuale  stessa  e'  elevata  al  25  per  cento  a
decorrere dal 1 luglio 1993 fino al 31  dicembre  1993.  Al  relativo
onere si provvede a carico  del  Fondo  di  cui  all'articolo  1  del
presente decreto. 
    

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 9 ottobre 1993,  n.  404,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 4 dicembre 1993, n. 501, ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che "In considerazione degli effetti occupazionali  conseguenti  allo
sviluppo delle attivita' della GEPI secondo  le  linee  del  decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237, per i  dipendenti  delle  societa'  non
operative  costituite  dalla  GEPI,  operanti   nei   territori   del
Mezzogiorno [...] di cui all'articolo 6, comma 9,  del  decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, [...] i trattamenti  di  integrazione  salariale
straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di sei mesi
con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con  pari  riduzione
della durata del trattamento economico di mobilita' e ferma  restando
l'iscrizione degli stessi nella  lista  di  mobilita'  anche  per  il
periodo per il quale non percepiscano le relative indennita."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che i lavoratori di cui
ai commi 12 e 13 del presente articolo beneficiano  di  un  ulteriore
periodo di sei mesi di godimento dei  trattamenti  ivi  previsti  con
effetto dalla data di scadenza dei medesimi.


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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 16 maggio 1994,  n.  299,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 5, comma  7)
che la disposizione di cui al comma 10-bis, del presente articolo  si
interpreta nel senso che il riferimento alle disposizioni legislative
in materia di pensionamento di vecchiaia in  vigore  al  31  dicembre
1992, opera sia relativamente all'eta' richiesta per l'ammissione  al
beneficio del prolungamento  dell'indennita'  di  mobilita',  sia  al
requisito di eta' per il pensionamento di vecchiaia.


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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 29 maggio-1  giugno  1995,  n.
218 (in G.U. 1a s.s. 7/6/1995, n. 24) ha dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 6, comma 7,  del  decreto-legge  20  maggio
1993,  n.  148  (Interventi  urgenti  a  sostegno  dell'occupazione),
convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' dell'art. 1 della
medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi gli effetti  prodotti  da
precedenti analoghe  disposizioni  di  decreti-legge  non  convertiti
(art. 5 del decreto-legge 11  dicembre  1992,  n.  478,  art.  5  del
decreto-legge  12  febbraio  1993,  n.  31,  art.  6,  comma  7,  del
decreto-legge del 10 marzo 1993, n.  57),  nella  parte  in  cui  non
prevedono che all'atto di  iscrizione  nelle  liste  di  mobilita'  i
lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidita'
possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilita' nei modi  e
con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma  2,  del
decreto-legge del 16 maggio 1994, n.  299,  convertito  in  legge  19
luglio 1994, n. 451."


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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 1 ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che per i lavoratori di cui al  comma  9  del  presente  articolo,
"dipendenti dalle  societa'  non  operative  costituite  dalla  GEPI,
operanti nei territori  del  Mezzogiorno  indicati  nel  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n.  218,  e  nelle  aree  di  crisi  o  declino  industriale  di  cui
all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE  n.  2081/93,  nonche'  per  i
dipendenti  dell'INSAR,  i  trattamenti  di  integrazione   salariale
straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio  1995  con
effetto dalla data di scadenza dei medesimi." 
 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 luglio 2011,  n.  234
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20  maggio
1993,  n.  148  (Interventi  urgenti  a  sostegno  dell'occupazione),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
[...] nella parte in cui dette norme non prevedono, per i  lavoratori
che fruiscono di assegno o  pensione  di  invalidita',  nel  caso  si
trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto
di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidita', limitatamente
al periodo di disoccupazione indennizzato."