DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 1993, n. 96

Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-4-1993
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/04/1993, n. 80 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
Testo in vigore dal: 1-9-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19. 
                     Norme transitorie e finali 
  1. A decorrere dal 15 aprile 1993  e'  nominato,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  del
bilancio e della programmazione economica, un commissario liquidatore
per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. 
  2. Il commissario liquidatore; provvede a verificare, entro la data
del  31  maggio  1993,  il  conto  consuntivo  dell'Agenzia  per   la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno riguardante l'anno 1992  ed
il conto consuntivo per  il  primo  quadrimestre  1993.  Qualora  gli
organi  della  soppressa  Agenzia  non  abbiano  provveduto  a  detti
adempimenti,  ferme  restando   le   responsabilita'   specificamente
previste in materia, provvede il commissario liquidatore. 
  3. Il commissario liquidatore, che  per  quanto  non  previsto  dal
presente decreto opera con i poteri di  cui  alla  legge  4  dicembre
1956, n. 1404, provvede a liquidare i rapporti giuridici facenti capo
al Dipartimento e all'Agenzia gia' formalmente definiti alla data del
15  aprile  1993  e  a  definire   i   rapporti   pendenti   che   le
amministrazioni competenti, anche di  intesa  con  il  Ministero  del
bilancio  e  della  programmazione   economica,   indicheranno   come
indilazionabili. Il commissario provvede altresi',a decorrere dal  15
aprile 1993, alle operazioni di  trasferimento  alle  amministrazioni
competenti delle attivita', delle  funzioni,  dei  beni  strumentali,
individuando il personale organicamente addetto ad esse ai fini delle
operazioni di cui agli articoli 14 e 15, trattenendo, per esigenze di
servizio, fino al 31 dicembre  1993  anche  coloro  che  non  abbiano
presentato la domanda di cui all'art. 14, comma 2, secondo  le  norme
del presente decreto e tenendo presente l'esigenza di non determinare
soluzioni di continuita' nelle operazioni in corso,  utilizzando  per
lo scopo le risorse derivanti  dal  Fondo  di  cui  al  comma  5.  Il
commissario provvede inoltre alla temporanea gestione  del  personale
rimasto in servizio, curando gli  adempimenti  di  cui  all'art.  14,
nonche' all'attivita' di funzionamento ed organizzazione del  proprio
ufficio con  le  predette  risorse,  sulle  quali  gravano  anche  il
compenso al predetto  commissario  liquidatore,  determinato  con  il
decreto di nomina o atto equipollente successivo. 
  4.  Il  commissario  liquidatore   provvede,   altresi',   ad   una
ricognizione delle competenze residue attribuite al Ministro per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno che non risultino  trasferite
ad altre amministrazioni ai  sensi  del  presente  decreto  e  ne  fa
relazione al Ministro del bilancio e della programmazione  economica,
che ne assume temporaneamente la titolarita'. 
  5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro e'  istituito
un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al
quale  affluiscono  le  disponibilita'  di  bilancio   destinate   al
perseguimento  delle  finalita'  di  cui  al  presente  decreto,  con
esclusione di quelle relative all'articolo 5, comma  4,  all'articolo
12, comma 1, e all'articolo 13. Al Fondo affluiscono altresi', previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei  mutui
autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del  decreto-legge  22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre  1992,  n.  488,  nonche'  le  disponibilita'  di  tesoreria
relative alle competenze trasferite. 
  5-bis. Il Fondo di cui al  comma  5  e'  ripartito  sulla  base  di
apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del  bilancio  e
della programmazione economica,  di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro,  tenendo  conto  degli  impegni  assunti  in  relazione  alle
competenze trasferite a ciascuna delle  amministrazioni  interessate,
nonche' delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la
stessa procedura il CIPE puo' rideterminare entro  il  15  maggio  di
ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi. 
  5-ter. Il Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare  con
propri decreti,  su  proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica, le variazioni di  bilancio  occorrenti  per
l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle  di  carattere
compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal  riparto
del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte in conto competenza  e
in  conto  residui  sui  pertinenti  capitoli,  non  utilizzate  alla
chiusura  dell'esercizio  finanziario,  a  partire  dal  1995,   sono
mantenute in bilancio per essere versate  in  entrata  e  riassegnate
nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro  del  tesoro,  al
Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalita'  e  le
procedure di ripartizione previste nel comma 5-bis. 
  6. Al termine della gestione commissariale, il centro  elaborazione
dati esistente presso l'Agenzia per la promozione dello sviluppo  del
Mezzogiorno, con il personale in servizio alla  data  del  15  aprile
1993, e' attribuito  all'amministrazione  identificata  entro  il  30
ottobre  1993  d'intesa  con   il   presidente   dell'autorita'   per
l'informatica nella pubblica amministrazione. Al centro  elaborazione
dati possono  accedere  tutte  le  amministrazioni  alle  quali  sono
assegnate competenze ai sensi del presente decreto. 
  7. Tutte le attivita' del commissario liquidatore cessano alla data
del 31 dicembre 1993; fino alla  predetta  data  il  controllo  sulle
attivita' del commissario liquidatore e' esercitato dal collegio  dei
revisori dei conti in carica alla data  del  15  aprile  1993,  ferme
restando le competenze della Corte dei conti.  Entro  il  31  ottobre
1994 il commissario liquidatore ha  l'obbligo  di  presentazione  del
conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti,  relativamente
alle attivita' connesse alla gestione commissariale alla data del  31
dicembre 1993. Analogamente per tutte  le  operazioni  finanziarie  e
patrimoniali,  attive  e  passive,  compiute   successivamente   alla
predetta data, il commissario liquidatore  e'  tenuto  a  rendere  il
conto, la cui veridicita' e' previamente verificata dal collegio  dei
revisori dei conti. Per i detti adempimenti si avvale del  centro  di
elaborazione  dati,  nonche'  di  un   ufficio   stralcio   contabile
costituito,  d'intesa  con  il  Ministro   del   bilancio   e   della
programmazione economica, da unita'  scelte  tra  il  personale  gia'
appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e  personale
della  soppressa  Agenzia;   nei   confronti   di   tale   personale,
l'utilizzazione presso le  amministrazioni  o  enti  di  assegnazione
decorre dalla data  di  rendimento  del  conto  e,  comunque,  dal  1
novembre  1994.  Il  commissario  liquidatore  puo'   continuare   ad
avvalersi di esperti, in numero non superiore a sette unita', da  lui
designati e nominati con decreto del Ministro del  bilancio  e  della
programmazione economica. I relativi compensi  sono  determinati  con
decreto del Ministro del bilancio e della  programmazione  economica,
di concerto con il Ministro del tesoro, entro il  complessivo  limite
di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui  onere  continua  a
provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5. 
  8. La Cassa  depositi  e  prestiti  provvede  all'attuazione  delle
funzioni attribuitele ai sensi  del  presente  decreto  con  gestione
autonoma ((. . .)).