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LEGGE 9 marzo 1985, n. 110

Utilizzazione delle disponibilità residue sul Fondo investimenti e occupazione (FIO) nell'ambito del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-4-1985 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1



Al fine del sostegno degli investimenti nei settori produttivi e infrastrutturali, le residue risorse del "Fondo investimenti e occupazione" relativo all'anno 1984, pari a 1.684,5 miliardi di lire, sono ripartite come segue:
a) 366,5 miliardi per l'incremento del "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
b) 370 miliardi per l'incremento del fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni;
c) 100 miliardi per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni;
d) 450 miliardi per un'assegnazione straordinaria al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, per le finalità di cui all'articolo 54 della legge 7 agosto 1982, n. 526, da erogarsi secondo i criteri indicati nell'articolo stesso;
e) 80 miliardi per ulteriore apporto al fondo per il finanziamento delle agevolazioni al commercio di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517;
f) 30 miliardi da assegnare alla regione Calabria, per interventi urgenti relativi al trasferimento di centri abitati;
g) 40 miliardi per ulteriore apporto al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
h) 50 miliardi per un ulteriore apporto alle disponibilità finanziarie della legge 29 maggio 1982, n. 308, specificamente destinato: quanto a lire 10 miliardi alle finalità di cui all'articolo 11; quanto a lire 10 miliardi alle finalità di cui all'articolo 12; quanto a lire 30 miliardi alle finalità di cui all'articolo 14 della stessa legge;
i) 48 miliardi per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 24 miliardi. Per la medesima finalità i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati della somma di lire 8 miliardi ciascuno. Dell'aumento di capitale sociale predetto 30 miliardi dovranno essere destinati dalla GEPI S.p.a. all'aumento del capitale sociale della INSAR S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 febbraio 1982, n. 25;
l) 70 miliardi da conferire per 35 miliardi all'ENI e per 35 miliardi all'IRI, in aumento dei rispettivi fondi di dotazione, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi a nuove iniziative anche in concorso con soggetti pubblici e privati nei settori dell'industria manifatturiera e del terziario avanzato da localizzare nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I fondi sono conferiti ai singoli enti sulla base dei progetti approvati dal CIPE;
m) 55 miliardi per l'avvio di centri di ricerca nel Mezzogiorno in ragione di 35 miliardi alla CIRA S.p.a. per la realizzazione del Centro di ricerche aerospaziali, di 10 miliardi all'ENI per il Centro di ricerca sul carbone in Sardegna, di 10 miliardi all'EFIM per il Centro di ricerca sull'alluminio e sulle nuove leghe in Sardegna;
n) 15 miliardi all'ITALKALI società collegata all'Ente minerario siciliano per il finanziamento di programmi di valorizzazione delle risorse minerarie siciliane e lire 10 miliardi all'ENI da destinare al completamento dell'impianto di eduzione delle acque funzionale al bacino minerario dell'Iglesiente. I relativi progetti saranno approvati dal CIPE.
NOTE

Nota all'art. 1, lettera a):
- Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 è il seguente:
"Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti.
Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria".

Nota all'art. 1, lettera b):
- Il testo dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è il seguente:
"Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma è costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalità proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo.
L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità del tondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica:
a) sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi;
b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi, nonché alle società di ricerca di cui alla precedente lettera a);
c) sotto forma di interventi nella spesa - nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca - presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera b), disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.
In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica può, per programmi che hanno per obiettivo la promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto;
d) sotto forma di contributi nella spesa - in misura non superiore al 20 per cento - dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potrà consentire, altresì, la cumulabilità di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere b) e c).
La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sarà determinata dal CIPE.
I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.
Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformità dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvazione del CIPE.
Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento.
In relazione all'impegno e alla vastità della ricerca l'IMI sceglierà le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concorderà i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca.
Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovrà essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali.
Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le società costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilità di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale.
Dei risultati delle ricerche sarà riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento".

Nota all'art. 1, lettera c):
- Il testo dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, è il seguente:
"Al fine di agevolare l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine operatrici a comando e controllo elettronico destinate all'automazione di processi produttivi per la lavorazione o la misurazione o la movimentazione o lo stivaggio dei materiali oppure di apparecchiature meccaniche ed elettroniche di automazione delle macchine operatrici oppure di apparecchiature elettroniche di comando e di controllo di macchine operatrici è concesso un contributo pari al 25 per cento del loro costo al netto dell'IVA.
Il contributo di cui al comma precedente è elevato al 32 per cento per l'acquisto di macchine da parte di imprese operanti nelle zone di competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Sono ammesse ai contributi per gli ordini emessi entro il 31 dicembre 1984, nell'ambito dei settori estrattivo e manifatturiero, le piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 673, e le imprese artigiane.
Il contributo è concesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del comitato interministeriale di cui all'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla base dell'ordine ed è successivamente erogato su presentazione della fattura quietanzata.
Le categorie delle macchine operatrici e delle apparecchiature di cui al primo comma sono stabilite dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quindici giorni dalla data della predetta delibera del CIPI.
Per le operazioni di locazione finanziaria il contributo è erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative ai pagamenti dell'acconto e del primo canone e per il restante 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento per canoni, compresi l'acconto e il primo canone, che coprano almeno il 60 per cento del costo del bene al netto dell'IVA.
Ad ogni singola impresa non possono essere concessi complessivamente contributi per un importo superiore a lire 500 milioni, se ubicata nel Centro-Nord, e a lire 600 milioni, se ubicata nei territori di cui al secondo comma.
È fatto divieto di distrazione delle macchine acquistate con il contributo di cui alla presente legge per un periodo di tre anni dalla consegna delle macchine stesse.
Il contributo non è cumulabile con quelli previsti da altre leggi statali, regionali o delle province autonome.
Alle macchine ed apparecchiature acquistate a norma della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 aprile 1983, n. 130.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta la quota di cui al terzo comma dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".

Nota all'art. 1, lettera d):
- Il testo dell'art. 54 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è il seguente:
"Per la realizzazione, conformemente alla programmazione nazionale nel settore elettrico, di progetti immediatamente eseguibili ai fini della produzione di energia elettrica è autorizzata un'assegnazione straordinaria al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica di lire 1.000 miliardi per l'anno 1982 da erogare previa delibera del CIPE che determina i progetti da realizzare su motivata proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione dei progetti da realizzare, il CIPE valuta il contributo di ciascun progetto al Piano energetico nazionale e ne vaglia le alternative tecniche possibili (termoelettriche, nucleari e idroelettriche). La delibera dovrà motivare le scelte adottate.
Ai fini della programmazione nazionale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicherà alle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i criteri e i termini della proposta da presentare al CIPE".

Nota all'art. 1, lettera e):
- Il testo dell'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è il seguente:
"Art. 6. (Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione). - Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.
La gestione del fondo è affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.
Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.
Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato.
Il suddetto comitato:
1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;
2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse;
3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge;
4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;
5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);
6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.
Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non può essere superiore al 10 per cento.
La quota di riserva per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.
Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al presente comma.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio".

Nota all'art. 1, lettera h):
- Il testo degli articoli 11, 12 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è il seguente:
"Art. 11. (Progetti dimostrativi). - È autorizzata la spesa di lire 51 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e di lire 21 miliardi nell'anno 1983 per concedere contributi in conto capitale alle imprese e loro consorzi che realizzino impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche di cui all'articolo 1, anche nel settore agricolo, ovvero prototipi di prodotto o dispositivi a basso consumo energetico specifico ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricità.
Il contributo è concesso, nel limite del 50 per cento della spesa documentata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE.
Il 10 per cento della somma stanziata è riservato alle realizzazioni delle imprese artigiane e loro consorzi.
Art. 12. (Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo). - Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, possono essere concessi:
1) contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nella misura del 50 per cento della spesa ammessa, elevabile al 60 per cento per le cooperative;
2) per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui al precedente punto 1) un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di miglioramento.
Detto concorso non potrà superare la differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato previsto a carico dei mutuatari per le operazioni di credito agrario di miglioramento.
Per la concessione dei contributi di cui al punto 1) è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e di lire 66 miliardi per l'anno 1983.
Per la concessione di contributi di cui al punto 2) è autorizzata la spesa di 4 miliardi per l'anno 1981, di 2 miliardi per l'anno 1982 e di lire 12 miliardi per l'anno 1983.
Le somme indicate nei precedenti commi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare, d'intesa con la commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 7, secondo comma.
Entro il mese di gennaio di ogni anno le regioni inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.
Art. 14. (Piccole derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti). - E autorizzata la spesa di lire 70 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e 30 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per iniziative:
1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge;
2) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni di acqua.
I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti e alle società consorziate che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri civili o industriali o per cederla in tutto o in parte all'ENEL alle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 4.
La domanda di ammissione al contribuito, corredata degli elementi tecnico-economici, del piano finanziario e del piano di manutenzione e di esercizio, deve essere presentata tramite le regioni interessate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale, previa istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL, dispone con proprio decreto l'ammissione al contributo.
Il contributo di cui al precedente comma è erogato in corso d'opera sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, nella misura massima del 30 per cento della spesa documentata.
Per l'istruttoria delle domande di concessione di derivazione idroelettrica relative agli impianti di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342".

Nota all'art. 1, lettera i):
- Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 febbraio 1982, n. 25, è il seguente:
"L'ENI e la GEPI sono autorizzati a costituire, sulla base delle direttive del CIPI, una società per azioni, con eventuale partecipazione minoritaria dei terzi, per promuovere e realizzare, anche al di fuori degli ambiti statutari di attività, nuove iniziative che consentano il reimpiego dei lavoratori del gruppo SIR in Sardegna che siano stati licenziati in seguito ai trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto.
I lavoratori sono assunti dalla società di cui al primo comma all'atto del licenziamento dalle imprese del gruppo SIR fino alla loro riassunzione nelle nuove iniziative.
Per tale periodo i suddetti lavoratori sono ammessi, anche in deroga alla normativa vigente, al trattamento di integrazione salariale straordinario.
Per i trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto non si applica l'art. 2112 del codice civile".

Nota all'art. 1, lettera 1):
- Il testo dell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è il seguente:
"Art. 1. (Sfera territoriale di applicazione). - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella duna del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.
Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo", Nota all'art. 3, primo comma:
- Il testo dell'art. 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è il seguente:
"In apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è iscritta per l'esercizio 1982 la somma di lire 870 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura e nelle infrastrutture, anche per la tutela dei beni ambientali e culturali, di competenza regionale, statale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Le amministrazioni competenti presentano per l'approvazione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rispettivi progetti al CIPE che decide entro i successivi trenta giorni tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del Piano a medio termine.
Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalità e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale.
Le proposte delle amministrazioni debbono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi del rendimento del progetto quali il saggio di rendimento interno o il valore attuale netto stimato per il progetto.
La riserva del 40 per cento di cui all'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinato sulle disponibilità nette complessive".
- Il testo dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è il seguente:
"In apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è iscritta, per l'anno 1983, la somma di lire 1.300 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonché per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.
Nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina con delibera da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i criteri di riparto tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento nonché i parametri di valutazione dei progetti.
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui al precedente comma, le amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i rispettivi progetti al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine.
Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalità e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti, per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale.
In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, è autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di L. 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per le finalità del presente articolo.
Con la medesima delibera di cui al terzo comma, il CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e per ciascun progetto, la quota per la quale l'amministrazione interessata è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1983, a contrarre i mutui stessi.
L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione, della spesa del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi di convenienza economica del progetto quali il saggio di rendimento interno e il valore attuale netto stimato per progetto, secondo la metodologia indicata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.
La riserva del 40 per cento di cui all'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinata sulle disponibilità nette complessive".
- Il testo dell'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è il seguente:
"Per gli interventi di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 1.800 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Almeno 300 miliardi, dei 1.800 di cui all'autorizzazione del precedente comma, sono riservati per iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura.
Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130.
In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, è autorizzato il ricorso alla BEI, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.200 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per le finalità del presente articolo.
Con la delibera e approvazione dei progetti, il CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e per ciascun progetto, la quota per la quale l'amministrazione interessata è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1984, a contrarre i mutui stessi.
L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce.
Le autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 6 marzo 1976, n. 52 e 18 agosto 1978, n. 497, sono aumentate, rispettivamente, di lire 30 miliardi e lire 20 miliardi nell'anno 1984, di lire 60 miliardi e 40 miliardi nell'anno 1985, di lire 80 miliardi e lire 70 miliardi nell'anno 1986.
Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di lire 105 miliardi, di cui lire 18 miliardi per la realizzazione delle opere paravalanghe a difesa del valico del Brennero previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 43, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1984, di lire 55 miliardi nell'anno finanziario 1985 e di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1986".