LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1995)
Testo in vigore dal: 12-8-1982
                              Art. 56.

  In  apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero del
bilancio e della programmazione economica e' iscritta per l'esercizio
1982  la  somma di lire 870 miliardi per il finanziamento di progetti
immediatamente  eseguibili  per  interventi  di  rilevante  interesse
economico  sul  territorio,  nell'agricoltura e nelle infrastrutture,
anche  per  la  tutela dei beni ambientali e culturali, di competenza
regionale, statale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Le amministrazioni competenti presentano per l'approvazione entro e
non  oltre  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  i  rispettivi  progetti  al CIPE che decide entro i
successivi  trenta  giorni  tenuto  conto  del  contributo di ciascun
progetto agli obiettivi del Piano a medio termine.
  Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalita' e
i  tempi  di  erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti
per   le   procedure  di  finanziamento  delle  opere  di  competenza
regionale.
  Le  proposte delle amministrazioni debbono situare ciascun progetto
nel  contesto  dei  rispettivi  piani  settoriali,  se  esistenti,  e
contenere  indicatori  quantitativi del rendimento del progetto quali
il saggio di rendimento interno o il valore attuale netto stimato per
il progetto.
  La  riserva  del 40 per cento di cui all'articolo 107, primo comma,
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6  marzo  1978,  n. 218, viene determinata sulle disponibilita' nette
complessive.