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DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1981, n. 721

Cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 febbraio 1982, n. 25 (in G.U. 08/02/1982, n.37).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/1982)
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Testo in vigore dal:  11-12-1981

Art. 5


L'ENI e la GEPI sono autorizzati a costituire, sulla base delle direttive del CIPI, una società per azioni, con eventuale partecipazione minoritaria dei terzi, per promuovere e realizzare, anche al di fuori degli ambiti statutari di attività, nuove iniziative che consentano il reimpiego dei lavoratori del gruppo SIR in Sardegna che siano stati licenziati in seguito ai trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto.
I lavoratori sono assunti dalla società di cui al primo comma all'atto del licenziamento dalle imprese del gruppo SIR fino alla loro riassunzione nelle nuove iniziative.
Per tale periodo i suddetti lavoratori sono ammessi, anche in deroga alla normativa vigente, al trattamento ed integrazione salariale straordinario.
Per i trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto non si applica l'art. 2112 del codice civile.