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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1979, n. 24

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1979)
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Testo in vigore dal: 1-1-1980
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente   delega
legislativa per la riforma tributaria; 
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; 
  Visto il decreto-legge 25 maggio  1972,  n.  202,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321; 
  Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354; 
  Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; 
  Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114; 
  Vista la  legge  13  novembre  1978,  n.  765,  concernente  delega
legislativa per l'adeguamento della disciplina vigente in materia  di
imposta sul  valore  aggiunto  alle  direttive  del  Consiglio  delle
Comunita' europee; 
  Ritenuta la necessita' di  emanare,  ai  sensi  del  secondo  comma
dell'art. 17 della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825,  disposizioni
integrative e correttive del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche al fine di
modificare  la  disciplina  dell'imposta  sul  valore  aggiunto   per
adeguarla, in conformita' al disposto  dell'art.  1  della  legge  13
novembre 1978, n. 765, alle direttive emanate  ed  alle  decisioni  e
raccomandazioni  adottate  dai  competenti  organi  delle   Comunita'
europee; 
  Udito il parere della commissione parlamentare  istituita  a  norma
del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri delle finanze, degli affari esteri, di grazia
e  giustizia,  dell'interno,  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, recante istituzione  e  disciplina  della
imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti  integrazioni
e correzioni: 
 
    Art. 1 - Operazioni imponibili. - E' sostituito dal seguente: 
    "L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di  beni
e le prestazioni di servizi effettuate  nel  territorio  dello  Stato
nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti  e  professioni  e
sulle importazioni da chiunque effettuate". 
 
  Art. 2 - Cessioni di beni. - E' sostituito dal seguente: 
  "Costituiscono cessioni di beni  gli  atti  a  titolo  oneroso  che
importano  trasferimento  della  proprieta'  ovvero  costituzione   o
trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. 
  Costituiscono inoltre cessioni di beni: 
    1) le vendite con riserva di proprieta'; 
    2) le locazioni con clausola di  trasferimento  della  proprieta'
vincolante per ambedue le parti; 
    3)  i  passaggi  dal  committente   al   commissionario   e   dal
commissionario  al  committente  di  beni  venduti  o  acquistati  in
esecuzione di contratti di commissione; 
    4) le cessioni gratuite di  beni  la  cui  produzione  e  il  cui
commercio rientra nell'attivita' propria dell'impresa; 
    5) la destinazione di  beni  al  consumo  personale  e  familiare
dell'imprenditore  e  ad  altre  finalita'   estranee   all'esercizio
dell'impresa, anche se determinata da cessazione dell'attivita',  con
esclusione degli immobili e degli altri  beni  iscritti  in  pubblici
registri, acquistati anteriormente al 1 gennaio 1973; 
    6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo  da  societa'
di ogni  tipo  e  oggetto  nonche'  le  assegnazioni  e  le  analoghe
operazioni fatte  da  altri  enti  privati  o  pubblici,  compresi  i
consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza  personalita'
giuridica. 
    Non sono considerate cessioni di beni: 
      a) le cessioni che  hanno  per  oggetto  denaro  o  crediti  in
denaro; 
      b) le cessioni  che  hanno  per  oggetto  aziende,  compresi  i
complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa; 
      c) le cessioni che hanno per oggetto terreni  non  suscettibili
di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non
costituisce utilizzazione edificatoria  la  costruzione  delle  opere
indicate nell'art. 9 lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10; 
      d)  le  cessioni  di  campioni  gratuiti   di   modico   valore
appositamente contrassegnati; 
      e) i conferimenti in societa' e altri enti, compresi i consorzi
e le associazioni o altre organizzazioni; 
      f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni
di societa' e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti; 
      g) le assegnazioni di case  di  abitazione  fatte  ai  soci  da
cooperative edilizie a norma del regio decreto  28  aprile  1938,  n.
1165,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni   sull'edilizia
popolare ed economica, e successive modificazioni; 
      h)  le  cessioni  che  hanno  per  oggetto  beni  acquistati  o
importati dal cedente senza poter detrarre la  relativa  imposta  per
effetto del secondo comma dell'art. 19". 
 
  Art. 3 - Prestazioni di servizi. - E' sostituito dal seguente: 
  "Costituiscono  prestazioni  di  servizi   le   prestazioni   verso
corrispettivo dipendenti da contratti  d'opera,  appalto,  trasporto,
mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito  e  in  genere  da
obbligazioni di fare, di non fare e di permettere  quale  ne  sia  la
fonte. 
  Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se  effettuate  verso
corrispettivo: 
    1) le concessioni di  beni  in  locazione,  affitto,  noleggio  e
simili; 
    2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a  diritti
d'autore,  quelle  relative  ad  invenzioni   industriali,   modelli,
disegni, processi, formule e simili e  quelle  relative  a  marchi  e
insegne; 
    3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci,
compreso lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari.  Non  sono
considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende  e  istituti
di credito o presso amministrazioni statali,  anche  se  regolati  in
conto corrente; 
    4) le somministrazioni di alimenti e bevande; 
    5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. 
  Le assegnazioni indicate al n.  6)  dell'art.  2  sono  considerate
prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni
o licenze di cui ai numeri 1), 2)  e  5)  del  comma  precedente.  Le
prestazioni  di  servizi  rese  o  ricevute   dai   mandatari   senza
rappresentanza sono considerate  prestazioni  di  servizi  anche  nei
rapporti tra il mandante e il mandatario. 
  Non sono considerate prestazioni di servizi: 
      a) le  cessioni,  concessioni,  licenze  e  simili  relative  a
diritti d'autore effettuate dagli autori e  loro  eredi  o  legatari,
tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6)  dell'art.
2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle  opere  di  ogni  genere
utilizzate da imprese a fini di pubblicita' commerciale; 
      b) i prestiti obbligazionari; 
      c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a),  b)  e  c)
del terzo comma dell'art. 2; 
      d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del
terzo comma dell'art. 2; 
      e) le prestazioni  di  mandato  e  di  mediazione  relative  ai
diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera
a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di
ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei
proventi; 
      f) le prestazioni  di  mandato  e  di  mediazione  relative  ai
prestiti obbligazionari; 
      g) le assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte  ai
soci da cooperative a proprieta' indivisa a  norma  del  testo  unico
sull'edilizia popolare ed economica approvato con  regio  decreto  28
aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni; 
      h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui
al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di  cui
al terzo comma del presente articolo". 
 
  Art. 4 - Esercizio di imprese. - E' sostituito dal seguente: 
  "Per esercizio di imprese si intende  l'esercizio  per  professione
abituale, ancorche' non  esclusiva,  delle  attivita'  commerciali  o
agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se
non organizzate in forma di impresa. 
  Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese: 
    1) le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  fatte  dalle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societa'
per  azioni  e  in  accomandita  per   azioni,   dalle   societa'   a
responsabilita'  limitata,  dalle  societa'  cooperative,  di   mutua
assicurazione e di armamento, dalle societa' estere di  cui  all'art.
2507 del codice civile e dalle societa' di fatto; 
    2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri
enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre
organizzazioni senza personalita' giuridica e le  societa'  semplici,
che  abbiano  per  oggetto  esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
attivita' commerciali o agricole. 
  Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a
norma  del  precedente  comma,  anche  le  cessioni  di  beni  e   le
prestazioni di servizi fatte dalle societa' e dagli enti ivi indicati
ai propri soci, associati o partecipanti. 
  Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che  non  abbiano
per  oggetto  esclusivo  o  principale   l'esercizio   di   attivita'
commerciali o agricole, si considerano effettuate  nell'esercizio  di
imprese soltanto le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi
fatte  nell'esercizio  di  attivita'  commerciali  o   agricole.   Si
considerano fatte nell'esercizio di attivita'  commerciali  anche  le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi  ai  soci,  associati  o
partecipanti  verso  pagamento  di  corrispettivi  specifici,  o   di
contributi supplementari determinati in  funzione  delle  maggiori  o
diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle
effettuate   in   conformita'   alle   finalita'   istituzionali   da
associazioni  politiche,  sindacali  e   di   categoria,   religiose,
assistenziali, culturali e sportive. 
  Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate
in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate da enti  pubblici,  le
seguenti attivita':  a)  cessioni  di  beni  nuovi  prodotti  per  la
vendita; b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;  c)
gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione
di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione  di  pasti;
e) trasporto e  deposito  di  merci;  f)  trasporto  di  persone;  g)
organizzazione  di  viaggi   e   soggiorni   turistici;   prestazioni
alberghiere o di alloggio; h) servizi  portuali  e  aeroportuali;  i)
pubblicita'  commerciale;  l)  telecomunicazioni  e   radiodiffusioni
circolari. Non sono  invece  considerate  attivita'  commerciali:  le
operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi
anche in conto corrente,  di  cui  siano  parti  la  Banca  d'Italia,
l'Ufficio italiano dei  cambi  o  le  banche  agenti;  le  operazioni
inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio del  lotto  e
delle lotterie nazionali  nonche'  dei  giuochi  di  abilita'  e  dei
concorsi pronostici di cui alla legge 15 novembre 1973,  n.  764;  la
gestione, da parte delle amministrazioni  militari  e  dei  corpi  di
polizia, di mense e  spacci  riservati  esclusivamente  al  personale
dipendente; la prestazione alle imprese  consorziate,  da  parte  dei
relativi consorzi, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti
il controllo qualitativo dei  prodotti,  compresa  l'applicazione  di
marchi di qualita'; le cessioni di beni e le prestazioni  di  servizi
effettuate  in  occasione  di  manifestazioni  propagandistiche   dai
partiti  politici   rappresentati   nelle   assemblee   nazionali   e
regionali". 
 
  Art. 5 - Esercizio di arti  e  professioni.  -  E'  sostituito  dal
seguente: 
  "Per esercizio di arti e professioni  si  intende  l'esercizio  per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, di qualsiasi attivita'
di lavoro autonomo da parte di persone fisiche  ovvero  da  parte  di
societa' semplici o  di  associazioni  senza  personalita'  giuridica
costituite tra persone fisiche per  l'esercizio  in  forma  associata
delle attivita' stesse. 
  Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e  professioni
le prestazioni di servizi  inerenti  ai  rapporti  di  collaborazione
coordinata  e  continuativa  di  cui  all'art.  49  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597,  rese  da
soggetti che non esercitano per professione abituale altre  attivita'
di lavoro autonomo". 
 
  Art. 6 -  Effettuazione  delle  operazioni.  -  E'  sostituito  dal
seguente: 
  "Le cessioni di beni si considerano effettuate  nel  momento  della
stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna
o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le  cessioni  i  cui
effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente,  tranne
quelle indicate ai  numeri  1)  e  2)  dell'art.  2,  si  considerano
effettuate nel momento in cui si producono tali effetti  e  comunque,
se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla  consegna
o spedizione. 
  In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata: 
    a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorita', per
quelle fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali e agli  enti
ospedalieri,  di  assistenza  e  di  beneficenza,  per  le   cessioni
periodiche o continuative di  beni  in  esecuzione  di  contratti  di
somministrazione e per le cessioni dei prodotti indicati nel  n.  78)
della  seconda  parte  dell'allegata   tabella   A   effettuate   dai
farmacisti, all'atto del pagamento del corrispettivo; 
    b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n.
3) dell'art.  2,  all'atto  della  vendita  dei  beni  da  parte  del
commissionario; 
    c)  per  la  destinazione  al  consumo  personale   o   familiare
dell'imprenditore  e  ad  altre  finalita'   estranee   all'esercizio
dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo  dei
beni; 
    d) per le cessioni  di  beni  inerenti  a  contratti  estimatori,
all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni  non  restituiti,
alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque  dopo  il
decorso di un anno dalla consegna o spedizione. 
    Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto  del
pagamento del corrispettivo. 
    Se  anteriormente  al  verificarsi  degli  eventi  indicati   nei
precedenti commi o indipendentemente da essi sia  emessa  fattura,  o
sia pagato in tutto o in  parte  il  corrispettivo,  l'operazione  si
considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato  o  pagato,
alla data della  fattura  o  a  quella  del  pagamento.  Tuttavia  si
considerano in  ogni  caso  effettuate  all'atto  del  pagamento  del
corrispettivo le cessioni  dei  prodotti  farmaceutici  di  cui  alla
lettera a) del secondo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi ai soci, associati o partecipanti,  di  cui  al  terzo  e  al
quarto comma dell'art. 4, nonche' quelle fatte allo Stato, agli  enti
pubblici  territoriali,  agli  istituti   universitari,   agli   enti
ospedalieri di assistenza e di beneficenza e agli  enti  pubblici  di
previdenza". 
 
  Art.  7  -  Territorialita'  dell'imposta.  -  E'  sostituito   dal
seguente: 
  "Si considera territorio  dello  Stato  quello  soggetto  alla  sua
sovranita', fatta eccezione dei comuni di Livigno, Campione  d'Italia
e delle acque nazionali del lago di Lugano  delimitate  dall'art.  2,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio
1973, n. 43. 
  Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio  dello
Stato  se  hanno  per  oggetto  beni  immobili  ovvero  beni   mobili
nazionali, nazionalizzati o  vincolati  al  regime  della  temporanea
importazione, esistenti nel territorio stesso. 
  Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel  territorio
dello Stato quando sono rese  da  soggetti  che  vi  hanno  l'oggetto
principale della propria attivita', o, in mancanza, la  residenza,  a
meno  che  siano  rese   tramite   proprie   stabili   organizzazioni
all'estero, nonche'  quando  sono  rese  da  altri  soggetti  tramite
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 
  Si considerano effettuate nel territorio dello Stato ancorche' rese
da soggetti che non vi hanno l'oggetto principale dell'attivita',  la
residenza o una stabile organizzazione: 
    a) le prestazioni di servizi relative ad immobili  esistenti  nel
territorio dello Stato, ivi comprese le perizie,  le  prestazioni  di
agenzia  e  le  prestazioni   inerenti   alla   preparazione   e   al
coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari; 
    b) le prestazioni di servizi relative a  beni  mobili  materiali,
comprese le perizie e le prestazioni di servizi culturali, artistici,
sportivi, scientifici, didattici, ricreativi e simili,  eseguite  nel
territorio dello Stato; 
    c) le prestazioni  di  trasporto  in  proporzione  alla  distanza
percorsa nel territorio dello Stato; 
    d) le prestazioni dei servizi indicati al n.  5)  del  successivo
art. 9 eseguite nel territorio dello Stato; 
    e) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, noleggio e
simili di beni mobili  materiali  diversi  dai  mezzi  di  trasporto,
utilizzati nel territorio dello Stato; 
    f) le prestazioni di servizi indicate al n. 2)  dell'articolo  3,
le prestazioni pubblicitarie, di  consulenza  tecnica  o  legale,  di
elaborazione e fornitura di dati e simili e le  prestazioni  relative
ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e  a  prestiti  di
personale, nonche' le prestazioni di  intermediazione  inerenti  alle
suddette  prestazioni  e   quelle   inerenti   all'obbligo   di   non
esercitarle, rese a contribuenti che hanno nel territorio dello Stato
l'oggetto principale  dell'attivita'  o  una  stabile  organizzazione
destinataria della prestazione o, in mancanza, la residenza. 
    Le prestazioni di cui alla  lettera  f),  se  rese  dai  soggetti
indicati  nel  terzo  comma,  non  si  considerano   effettuate   nel
territorio dello Stato quando sono rese a  soggetti  residenti  fuori
della Comunita' economica europea, a meno che  siano  utilizzate  nel
territorio dello Stato ne' quando sono rese a  soggetti  tenuti  alla
relativa imposta in altri Stati membri della Comunita'. 
    Non si considerano  effettuate  nel  territorio  dello  Stato  le
cessioni  all'esportazione,  le  operazioni  assimilate  a   cessioni
all'esportazione e i servizi internazionali o  connessi  agli  scambi
internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-bis e 9". 
 
  Art. 8 - Cessioni all'esportazione. - E' sostituito dal seguente: 
  "Costituiscono cessioni all'esportazione: 
    a) le cessioni eseguite, anche  tramite  commissionari,  mediante
trasporto o spedizione dei  beni  all'estero  o  comunque  fuori  del
territorio doganale, a cura o a  nome  del  cedente  ovvero  di  suoi
commissionari,  anche  se  prima  dell'esportazione  i   beni   siano
sottoposti per conto del cessionario  non  residente,  ad  opera  del
cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione,  montaggio,
assiemaggio  o  adattamento  ad  altri  beni.   L'esportazione   deve
risultare da documento doganale o, nel caso in  cui  avvenga  tramite
servizio postale, nei modi stabiliti con decreto del  Ministro  delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni; 
    b) le cessioni con trasporto o spedizione all'estero  o  comunque
fuori del territorio doganale, a cura del cessionario non residente o
per suo  conto,  ad  eccezione  dei  beni  destinati  a  dotazione  o
provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto,  di  aeromobili
da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato; 
    c) le cessioni di beni fatte, anche tramite commissionari, ad  un
soggetto che intenda esportarli, anche tramite  commissionari,  nello
stato originario o previa trasformazione,  lavorazione,  montaggio  e
simili,   nonche'   le   prestazioni   di   servizi   inerenti   alla
trasformazione, lavorazione  e  simili  rese  da  terzi  al  soggetto
medesimo e le cessioni di energia sotto qualsiasi forma  destinata  a
tali processi. 
    Le operazioni indicate alla  lettera  c)  sono  effettuate  senza
pagamento dell'imposta, su dichiarazione scritta  del  cessionario  o
committente e sotto la sua responsabilita', nei limiti dell'ammontare
complessivo dei corrispettivi delle esportazioni da lui fatte,  anche
tramite commissionari,  nel  corso  dell'anno  solare  precedente.  I
soggetti  che  nell'anno  solare  precedente  non  hanno   effettuato
esportazioni  possono  acquistare  beni  e  servizi  senza  pagamento
dell'imposta  nei  limiti  dell'ammontare  dei  corrispettivi   delle
esportazioni fatte nei precedenti mesi dell'anno in corso, che in tal
caso non concorrono a formare l'ammontare di riferimento  per  l'anno
successivo; l'ammontare  dei  corrispettivi  stessi  e  quello  degli
acquisti fatti senza pagamento dell'imposta  devono  essere  annotati
nel registro di cui all'art. 23 entro il termine stabilito  dall'art.
27  per  le  liquidazioni  periodiche  mensili.  I  soggetti  che  si
avvalgono o intendono avvalersi della facolta' di acquistare i beni e
i servizi senza pagamento  dell'imposta  devono  darne  comunicazione
scritta  al  competente  ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione". 
 
  Art. 8-bis - Operazioni assimilate alle cessioni  all'esportazione.
- E' sostituito dal seguente: 
  "Sono assimilate alle cessioni all'esportazione: 
    a) le cessioni  di  navi  destinate  all'esercizio  di  attivita'
commerciali o della  pesca  o  ad  operazioni  di  salvataggio  o  di
assistenza in mare, escluse le unita' da diporto di cui alla legge 11
febbraio 1971, n. 50; 
    b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti,  ad
organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica; 
    c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese  di  navigazione
aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali; 
    d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e ricambi, di
beni destinati a dotazione di  bordo  e  le  forniture  destinate  al
rifornimento e al vettovagliamento delle navi e degli  aeromobili  di
cui alle lettere precedenti, escluso, per le navi adibite alla  pesca
costiera locale, il vettovagliamento; 
    e) le  prestazioni  di  servizi,  compreso  l'uso  di  bacini  di
carenaggio, relativi  alla  costruzione,  manutenzione,  riparazione,
modificazione,     trasformazione,     assiemaggio,     allestimento,
arredamento, locazione e noleggio delle navi e  degli  aeromobili  di
cui alle lettere a), b) e c), nonche' degli apparati  motori  e  loro
componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo. 
    Per gli acquisti e le importazioni di beni e  le  prestazioni  di
servizi inerenti all'attivita' propria dei soggetti che effettuano le
operazioni di cui al precedente comma si  applicano  le  disposizioni
del secondo comma dell'art. 8". 
 
  Art.  9  -  Servizi   internazionali   o   connessi   agli   scambi
internazionali. - E' sostituito dal seguente: 
  "Costituiscono  servizi  internazionali  o  connessi  agli   scambi
internazionali: 
    1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio  dello
Stato e  in  parte  in  territorio  estero  in  dipendenza  di  unico
contratto; 
    2) i trasporti relativi a beni  in  esportazione  o  in  transito
nonche'  quelli  relativi  a  beni  in  importazione   temporanea   o
dichiarati in dogana franco destino; 
    3) i noleggi e le locazioni  di  navi,  aeromobili,  autoveicoli,
vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e  carrelli,  adibiti  ai
trasporti di cui ai numeri precedenti; 
    4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui ai numeri
precedenti e i servizi relativi alle operazioni doganali; 
    5)  i  servizi  di  carico,  scarico,  trasbordo,   manutenzione,
stivaggio,   disistivaggio,   pesatura,    misurazione,    controllo,
refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili,  relativi
ai beni di cui al n. 2); 
    6) i servizi prestati nei porti,  autoporti,  aeroporti  e  negli
scali  ferroviari  di  confine   che   riflettono   direttamente   il
funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di
beni o mezzi di trasporto, nonche' quelli resi dagli agenti marittimi
raccomandatari; 
    7) i servizi di intermediazione relativi a beni in  importazione,
in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di  persone
o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); 
    8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma
dell'art. 152, primo comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 
    9) i trattamenti di cui all'art. 176 del  testo  unico  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43,
eseguiti su beni di provenienza  estera  non  ancora  definitivamente
importati, nonche' su beni nazionali o  nazionalizzati  destinati  ad
essere esportati da o per conto del prestatore  del  servizio  o  del
committente non residente nel territorio dello Stato; 
    10) i servizi relativi alle telecomunicazioni internazionali, con
esclusione delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato; 
    11) il transito nei trafori internazionali; 
    12) le operazioni di cui ai numeri  da  1)  a  4)  dell'art.  10,
effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla  Comunita'
economica europea o relative a beni  destinati  ad  essere  esportati
fuori dalla Comunita' stessa. 
    Per le cessioni di beni e le  prestazioni  di  servizi  fatte  ai
soggetti che esercitano i servizi indicati nel  comma  precedente  si
applicano, quando ne ricorrano le  condizioni,  le  disposizioni  del
primo comma, lettera c) e del secondo comma dell'art. 8". 
 
  Art. 10 - Operazioni  esenti  dall'imposta.  -  E'  sostituito  dal
seguente: 
  "Sono esenti dall'imposta: 
    1) le operazioni di  credito  e  di  finanziamento,  compresi  lo
sconto di crediti, cambiali o  assegni  bancari,  le  fideiussioni  o
altre malleverie, le dilazioni di pagamento nonche'  la  gestione  di
fondi comuni di investimento e le gestioni similari; il  servizio  di
banco-posta di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
marzo 1973, n. 156; 
    2) le  operazioni  di  assicurazione,  di  riassicurazione  e  di
vitalizio; 
    3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a
crediti in valute estere, ad eccezione delle monete e  dei  biglietti
da collezione; 
    4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri  titoli
non rappresentativi di merci e a quote sociali eccettuate la custodia
e l'amministrazione dei titoli; 
    5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi,  comprese
quelle relative ai versamenti di imposte  effettuati  per  conto  dei
contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende
e istituti di credito; 
    6) le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilita' e
dei concorsi pronostici diversi da quelli indicati nell'ultimo  comma
dell'art. 4 e quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case  da
giuoco e all'esercizio delle scommesse in occasione di  gare,  corse,
giuochi,  concorsi  e  competizioni  di  ogni  genere,   nonche'   le
prestazioni relative alle operazioni di sorte locali autorizzate; 
    7)  le  prestazioni  di  mandato,  mediazione  e  intermediazione
relative alle operazioni di cui ai numeri precedenti; 
    8) le locazioni e gli  affitti  di  beni  immobili,  comprese  le
pertinenze,  le  scorte  e  in  genere  i   beni   mobili   destinati
durevolmente al  servizio  e  arredamento  degli  immobili  locati  o
affittati.  L'esenzione  non  si  applica  agli  affitti  di  aziende
commerciali e alle locazioni finanziarie; 
    9) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e
valori similari; 
    10) le cessioni di giornali quotidiani e le  operazioni  indicate
nell'art. 3, secondo comma,  della  legge  6  giugno  1975,  n.  172,
recante provvidenze per l'editoria; 
    11) le cessioni  di  oro  in  lingotti,  pani,  verghe,  bottoni,
granuli; 
    12) le cessioni di cui  al  n.  4)  dell'art.  2  fatte  ad  enti
pubblici,   associazioni    riconosciute    o    fondazioni    aventi
esclusivamente  finalita'  di  assistenza,  beneficenza,  educazione,
istruzione, studio o ricerca scientifica; 
    13) le cessioni di cui  al  n.  4  dell'art.  2  a  favore  delle
popolazioni colpite da calamita'  naturali  o  catastrofi  dichiarate
tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; 
    14) le  prestazioni  di  trasporto  pubblico  urbano  di  persone
effettuate con qualsiasi mezzo. Si  considerano  urbani  i  trasporti
effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti  fra
loro oltre cinquanta chilometri.  Si  considerano  pubblici  anche  i
trasporti mediante veicoli da piazza e i trasporti di  cui  al  regio
decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696,  convertito  nella  legge  5
gennaio 1939, n. 8; 
    15) le prestazioni di trasporto con autoambulanze  effettuate  da
imprese autorizzate; 
    16) le prestazioni relative ai  servizi  postali  e  al  servizio
telegrafico nazionale; 
    17) le prestazioni  di  raccolta,  trasporto  e  smaltimento  dei
rifiuti solidi urbani; 
    18) le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni  e  arti
sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo  unico
approvato con regio decreto 27 luglio 1934,  n.  1265,  e  successive
modificazioni; 
    19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri  o
da cliniche e case di cura convenzionate nonche' da societa' di mutuo
soccorso con personalita' giuridica, compresa la somministrazione  di
medicinali presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni  di  cura
rese da stabilimenti termali; 
    20) le prestazioni educative dell'infanzia e  della  gioventu'  e
quelle  didattiche  di  ogni  genere,  anche  per  la  formazione   e
riqualificazione   professionale,   rese   da   istituti   o   scuole
riconosciute, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto
e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' forniti da
collegi o pensioni annessi o dipendenti, nonche' le lezioni  relative
a materie scolastiche  e  universitarie  impartite  da  insegnanti  a
titolo personale; 
    21) le prestazioni proprie dei  brefotrofi,  orfanotrofi,  asili,
case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane  e
campestri e degli alberghi e ostelli per la  gioventu'  di  cui  alla
legge 21 marzo 1958 n. 326, comprese le  somministrazioni  di  vitto,
indumenti  e  medicinali,  le  prestazioni  curative   e   le   altre
prestazioni accessorie; 
    22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili
e quelle  inerenti  alla  visita  di  musei,  gallerie,  pinacoteche,
monumenti, ville, palazzi, parchi giardini  botanici  e  zoologici  e
simili; 
    23) le prestazioni previdenziali e  assistenziali  a  favore  del
personale dipendente; 
    24) le cessioni di organi, sangue  e  latte  umani  e  di  plasma
sanguigno; 
    25) le cessioni di apparecchi di ortopedia (comprese  le  cinture
medico-chirurgiche), di carrozzelle per  muti  lati  e  invalidi,  di
oggetti e apparecchi di protesi di ogni  genere,  di  apparecchi  per
facilitare l'audizione ai sordi di oggetti e apparecchi per  fratture
(docce, stecchi i simili) e di stimolatori cardiaci; 
    26)  le  prestazioni   di   servizi   di   vigilanza   effettuati
direttamente da istituti  autorizzati  ad  esercitare  esclusivamente
tale attivita'; 
    27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri". 
 
  Art. 13 - Base imponibile. - E' sostituito dal seguente: 
  "La base imponibile delle cessioni di beni e delle  prestazioni  di
servizi e' costituita dall'ammontare  complessivo  dei  corrispettivi
dovuti al cedente o prestatore secondo  le  condizioni  contrattuali,
compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e  i  debiti  o
altri oneri verso terzi accollati al cessionario  o  al  committente,
aumentato   delle   integrazioni   direttamente   connesse   con    i
corrispettivi dovuti da altri soggetti. 
 Agli effetti del comma precedente i corrispettivi sono costituiti: 
    a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti
da  atto   della   pubblica   autorita',   dall'indennizzo   comunque
denominato; 
    b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal
commissionario  al  committente,  di  cui  al  n.  3)  dell'art.   2,
rispettivamente dal prezzo di vendita  pattuito  dal  commissionario,
diminuito della provvigione, e dal prezzo di  acquisto  pattuito  dal
commissionario, aumentato della provvigione; per  le  prestazioni  di
servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al
terzo comma dell'art. 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura  del
servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e  dal
prezzo di acquisto del servizio ricevuto  dal  mandatario,  aumentato
della provvigione; 
    c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e  6)  dell'art.  2,
per le assegnazioni di cui al  terzo  comma  dell'art.  3  e  per  le
cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi  effettuate   per
estinguere precedenti obbligazioni, dal valore  normale  dei  beni  e
delle prestazioni; 
    d) per le operazioni permutative di cui all'art. 11,  dal  valore
normale dei beni e dei servizi che formano  oggetto  di  ciascuna  di
esse; 
    e) per le cessioni di beni vincolati al regime  della  temporanea
importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito  del  valore
accertato   dall'ufficio   doganale   all'atto    della    temporanea
importazione. 
    Per le cessioni dei beni indicati alla  lettera  c)  del  secondo
comma dell'art. 19 la base imponibile e' ridotta alla  meta'  qualora
la detrazione dell'imposta relativa al loro  acquisto  da  parte  del
cedente  sia  stata  operata  con   la   riduzione   prevista   nella
disposizione stessa". 
 
  Art. 15 - Esclusioni dal  computo,  della  base  imponibile.  -  E'
sostituito dal seguente: 
  "Non concorrono a formare la base imponibile: 
    1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di  penalita'
per ritardi o altre irregolarita' nell'adempimento degli obblighi del
cessionario o del committente; 
    2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono  in  conformita'  alle  originarie  condizioni  contrattuali,
tranne quelli la cui cessione e' soggetta ad aliquota piu' elevata; 
    3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte
in  nome  e  per  conto  della  controparte,   purche'   regolarmente
documentate; 
    4) l'importo degli imballaggi e dei  recipienti,  quando  ne  sia
stato espressamente pattuito il rimborso alla resa; 
    5) le somme dovute a titolo di rivalsa  dell'imposta  sul  valore
aggiunto. 
    Non si tiene conto,  in  diminuzione  dell'ammontare  imponibile,
delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di  penalita'
per ritardi o altre irregolarita' nella esecuzione del contratto". 
 
  Art. 16 - Aliquote dell'imposta. - E' sostituito dal seguente: 
  "L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del  quattordici
per cento della base imponibile dell'operazione. 
  L'aliquota e' ridotta al sei per cento per le operazioni che  hanno
per oggetto i beni e i servizi elencati  nella  allegata  tabella  A,
salvo il disposto dell'art. 34, ed e'  elevata  al  trentacinque  per
cento per quelle che hanno per oggetto i beni elencati  nell'allegata
tabella B. 
  Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti  d'opera,  di
appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di  beni  e  per
quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria l'imposta  si
applica con la stessa aliquota che sarebbe  applicabile  in  caso  di
cessione dei beni prodotti o dati in locazione finanziaria". 
 
  Art. 17 - Soggetti passivi. - E' sostituito dal seguente: 
  "L'imposta e' dovuta dai soggetti che  effettuano  le  cessioni  di
beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono  versarla
all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate  e  al
netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei  termini
stabiliti nel titolo secondo. 
  Gli obblighi ed i diritti derivanti dalla applicazione del presente
decreto relativamente a operazioni effettuate  nel  territorio  dello
Stato da o nei confronti di soggetti non residenti  e  senza  stabile
organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati,  nei
modi ordinari, da un rappresentante residente  nel  territorio  dello
Stato e nominato nelle forme di cui al secondo comma dell'art. 53, il
quale  risponde  in  solido  con  il  rappresentato  degli   obblighi
derivanti dall'applicazione  del  presente  decreto.  La  nomina  del
rappresentante   deve   essere   comunicata   all'altro    contraente
anteriormente all'effettuazione dell'operazione. 
  In mancanza di  un  rappresentante  nominato  ai  sensi  del  comma
precedente, gli obblighi  relativi  alle  cessioni  di  beni  e  alle
prestazioni di servizi  effettuate  nel  territorio  dello  Stato  da
soggetti residenti all'estero, nonche'  gli  obblighi  relativi  alle
prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da  soggetti
residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, devono  essere
adempiuti dai cessionari  o  committenti  che  acquistino  i  beni  o
utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. 
  Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano  per
le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni
in Italia di soggetti residenti all'estero". 
 
  Art. 19 - Detrazione. - E' sostituito dal seguente: 
  "Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo  comma
dell'art. 17, o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art.  30,
e' ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta  relativa  alle
operazioni effettuate,  quello  dell'imposta  assolta  o  dovuta  dal
contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in  relazione  ai
beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa,
arte o professione. 
  In deroga alle disposizioni del comma precedente: 
    a) l'imposta relativa all'acquisto o  all'importazione  dei  beni
indicati ai numeri 14), 15), 22), 23), 24), 25) e  26)  dell'allegata
tabella B e degli autoveicoli di cui al n.  16),  lettera  b),  della
tabella medesima quale ne sia la cilindrata, nonche' alle prestazioni
di servizi di cui al terzo comma  dell'art.  16  concernenti  i  beni
stessi,  e'  ammessa  in  detrazione  se  i  beni   formano   oggetto
dell'attivita'  propria  dell'impresa  o  sono  destinati  a   essere
esclusivamente    utilizzati    come    strumentali    nell'esercizio
dell'attivita' propria dell'impresa, dell'arte o della professione; 
    b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri
beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi o imbarcazioni  da
diporto, nonche' alle prestazioni di servizi di cui  al  terzo  comma
dell'art. 16 concernenti i beni  stessi,  e'  ammessa  in  detrazione
soltanto  se  i   beni   formano   oggetto   dell'attivita'   propria
dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa  per  gli  esercenti  arti  o
professioni; 
    c)  l'imposta  relativa  all'acquisto   o   all'importazione   di
autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere  a)  e  c)  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.  393,  non
compresi nella allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico,  che
non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa,  e'  ammessa
in detrazione per la meta' del suo ammontare. Tale limitazione non si
applica agli agenti o rappresentanti di commercio; 
    d)  l'imposta  relativa  all'acquisto   o   all'importazione   di
carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi o imbarcazioni e'
ammessa in detrazione  se  e  nella  misura  in  cui  e'  ammessa  in
detrazione l'imposta relativa  all'acquisto  o  all'importazione  dei
detti veicoli e natanti; 
    e) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a  prestazioni
alberghiere, a somministrazioni di alimenti e  bevande  nei  pubblici
esercizi, a  prestazioni  di  trasporto  di  persone  e  al  transito
stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26,  lettere
a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno  1959,
n. 393. 
    Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi
dell'art.   10   la   detrazione   e'   ridotta   della   percentuale
corrispondente al rapporto tra l'ammontare  delle  operazioni  esenti
effettuate nell'anno, tranne quelle indicate ai numeri 9), 10) e  11)
dell'art. 10, e il volume di  affari  dell'anno  stesso,  arrotondato
all'unita' inferiore. La riduzione e'  provvisoriamente  operata  con
l'applicazione  della   percentuale   dell'anno   precedente,   salvo
conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che  iniziano  l'attivita'
operano  la  riduzione  in  base  a   una   percentuale   determinata
presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. 
    Per il calcolo della percentuale di riduzione non si tiene  conto
nemmeno   nel   volume   d'affari,   quando   non   formano   oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa o sono accessorie  ad  operazioni
imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1)  a
8) dell'art. 10". 
 
  Dopo l'art. 19 e' aggiunto il seguente: 
  "Art.  19-bis  -  Rettifica  della  detrazione.  -  La   detrazione
dell'imposta relativa all'acquisto di beni  ammortizzabili,  compresi
quelli indicati all'art. 2425, n. 3), del codice civile,  operata  ai
sensi dell'art. 19, e' soggetta a rettifica, in ciascuno dei  quattro
anni  successivi,  in  caso  di  variazione  della   percentuale   di
detrazione  superiore  a  dieci  punti.  La  rettifica  si   effettua
aumentando o diminuendo l'imposta annuale in  ragione  di  un  quinto
della differenza tra l'ammontare della detrazione  operata  e  quello
corrispondente  alla   percentuale   di   detrazione   dell'anno   di
competenza. 
  In caso di cessione del bene durante il quadriennio,  la  rettifica
e' operata in unica soluzione, in base  alla  variazione  intervenuta
nella percentuale di detrazione, tenendo conto anche dei residui anni
del quadriennio. 
  Agli  effetti  del   presente   articolo   non   sono   considerati
ammortizzabili i beni per  i  quali  il  coefficiente  d'ammortamento
stabilito ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 597, non e' inferiore al venticinque per cento". 
 
  Dopo l'art. 19-bis e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 19-ter - Detrazione per gli enti non commerciali. -  Per  gli
enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 e' ammessa in  detrazione,
a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni,  riduzioni  e
rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti  e
alle importazioni fatti nell'esercizio  di  attivita'  commerciali  o
agricole. 
  La detrazione spetta a condizione  che  l'attivita'  commerciale  o
agricola sia gestita con contabilita'  separata  da  quella  relativa
all'attivita' principale e conforme alle disposizioni di cui all'art. 
20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600.  L'imposta  relativa   ai   beni   e   ai   servizi   utilizzati
promiscuamente nell'esercizio dell'attivita' commerciale o agricola e
dell'attivita' principale e'  ammessa  in  detrazione  per  la  parte
imputabile all'esercizio dell'attivita' commerciale o agricola. 
  La detrazione non e' ammessa in caso di  omessa  tenuta,  anche  in
relazione all'attivita' principale, della contabilita' obbligatoria a
norma di legge o  di  statuto,  ne'  quando  la  contabilita'  stessa
presenti irregolarita' tali da renderla inattendibile. Per  gli  enti
pubblici territoriali la regolare tenuta della contabilita' stessa e'
attestata dagli organi di controllo". 
 
  Art. 20 - Volume d'affari. - E' sostituito dal seguente: 
  "Per  volume  d'affari  del  contribuente   s'intende   l'ammontare
complessivo delle cessioni di beni e  delle  prestazioni  di  servizi
effettuate, registrate o soggette a registrazione  nel  corso  di  un
anno solare a norma degli articoli  23  e  24,  tenendo  conto  delle
variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume  di
affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi  quelli  indicati
nell'art. 2425, n. 3), del codice civile, ne' le cessioni di  cui  al
n. 9) dell'art. 10. 
  L'ammontare  delle  singole  operazioni  registrate  o  soggette  a
registrazione, ancorche'  non  imponibili  o  esenti  e'  determinato
secondo le disposizioni degli articoli 13,14 e  15.  I  corrispettivi
delle operazioni imponibili regi strati a  norma  dell'art.  24  sono
computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma 
dell'art. 27" 
 
  Art. 21 -  Fatturazione  delle  operazioni.  -  E'  sostituito  dal
seguente: 
  "Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura,
anche sotto forma di nota, conto parcella e simili. La fattura si  ha
per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte. 
  La fattura deve essere datata e numerata in  ordine  progressivo  e
deve contenere le seguenti indicazioni: 
    1) ditta, denominazione o ragione sociale e residenza o domicilio
dei soggetti fra cui e' effettuata l'operazione,  nonche'  ubicazione
della stabile organizzazione per i non residenti. Se non si tratta di
imprese, societa' o enti  devono  essere  indicati,  in  luogo  della
ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome; 
    2) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei  servizi  formanti
oggetto dell'operazione; 
    3) corrispettivi e altri dati  necessari  per  la  determinazione
della base imponibile, compreso il valore normale dei beni  ceduti  a
titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2); 
    4) valore normale degli altri beni ceduti  a  titolo  di  sconto,
premio o abbuono; 
    5) aliquota e ammontare  dell'imposta,  con  arrotondamento  alla
lira delle frazioni inferiori. 
    Se l'operazione o le  operazioni  cui  si  riferisce  la  fattura
comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse,
gli elementi e i dati di cui ai numeri 2),  3)  e  5)  devono  essere
indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. 
    La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal  soggetto
che  effettua  la  cessione  o  la   prestazione,   al   momento   di
effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed  uno
degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per
le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento
di trasporto o da altro documento idoneo a  identificare  i  soggetti
tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente  le  caratteristiche
determinate con decreto del Ministro delle finanze, la  fattura  puo'
essere emessa entro il mese successivo  a  quello  della  consegna  o
spedizione e deve contenere anche  l'indicazione  della  data  e  del
numero dei documenti stessi. In tale caso puo' essere emessa una sola
fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le
stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' per
la tenuta e la conservazione dei predetti documenti. 
    Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura  deve
essere emessa,  in  unico  esemplare,  dal  soggetto  che  riceve  la
cessione o la prestazione. 
    La fattura deve essere emessa anche per le  cessioni  relative  a
beni  in  transito  o  depositati  in  luoghi  soggetti  a  vigilanza
doganale, non imponibili a  norma  del  secondo  comma  dell'art.  7,
nonche' per le operazioni non imponibili  di  cui  agli  articoli  8,
8-bis e 9 e per quelle esenti di cui all'art. 10. In questi  casi  la
fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta,  deve
recare l'annotazione che si tratta di  operazione  non  imponibile  o
esente, con l'indicazione della relativa norma. 
    Se viene emessa fattura per  operazioni  inesistenti,  ovvero  se
nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte  relative
sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta
per l'intero ammontare indicato  o  corrispondente  alle  indicazioni
della fattura. 
    Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti
e formalita' non possono formare  oggetto  di  addebito  a  qualsiasi
titolo". 
 
  Art. 22  -  Commercio  al  minuto  e  attivita'  assimilate.  -  E'
sostituito dal seguente: 
  "L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e' richiesta
dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 
    1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti  al  minuto
autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante
apparecchi  di  distribuzione  automatica,  per   corrispondenza,   a
domicilio o in forma ambulante; 
    2) per  le  prestazioni  alberghiere  e  le  somministrazioni  di
alimenti e bevande effettuate  dai  pubblici  esercizi,  nelle  mense
aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; 
    3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche' di  veicoli
e bagagli al seguito; 
    4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio  di  imprese
in locali aperti al pubblico, in forma  ambulante  o  nell'abitazione
dei clienti; 
    5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di  titoli  e
per gli altri servizi resi da aziende o  istituti  di  credito  e  da
societa' finanziarie o fiduciarie; 
    6) per  le  cessioni  di  giornali  quotidiani  e  per  le  altre
operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 8), 16) e 22)  dell'art.
10,  rientranti  nell'attivita'  propria   delle   imprese   che   le
effettuano. 
    La disposizione  del  comma  precedente  puo'  essere  dichiarata
applicabile,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  ad  altre
categorie di  contribuenti  che  prestino  servizi  al  pubblico  con
caratteri di  uniformita',  frequenza  e  importo  limitato  tali  da
rendere  particolarmente   onerosa   l'osservanza   dell'obbligo   di
fatturazione e degli adempimenti connessi. 
    Gli  imprenditori  che  acquistano  beni  che   formano   oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa  da  commercianti  al  minuto  ai
quali e'  consentita  l'emissione  della  fattura  sono  obbligati  a
richiederla". 
 
  Art.  23  -  Registrazione  delle  fatture.  -  E'  sostituito  dal
seguente: 
  "Il contribuente deve annotare entro  quindici  giorni  le  fatture
emesse, nell'ordine della loro numerazione, in apposito registro.  Le
fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art.  21,  devono
essere registrate entro il mese di emissione. 
  Per ciascuna fattura devono essere indicati il  numero  progressivo
di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni  e
l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la
ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del
committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma
dell'art. 17, del cedente o del prestatore. 
  Se l'altro contraente non e' un'impresa,  societa'  o  ente  devono
essere indicati,  in  luogo  della  ditta,  denominazione  o  ragione
sociale,  il  nome  e  il  cognome.  Per  le  fatture  relative  alle
operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21
devono essere indicati,  in  luogo  dell'ammontare  dell'imposta,  il
titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. 
  Per le fatture di  importo  inferiore  a  lire  cinquantamila  puo'
essere annotato, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo sul
quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce,
l'ammontare complessivo imponibile  delle  operazioni  e  l'ammontare
dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata". 
 
  Art. 24 - Registrazione dei  corrispettivi.  -  E'  sostituito  dal
seguente: 
  "I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui  all'art.
22, in luogo di quanto stabilito  nell'articolo  precedente,  possono
annotare  in  apposito  registro,   relativamente   alle   operazioni
effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale  dei  corrispettivi
delle  operazioni  imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto
secondo  l'aliquota  applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale  dei
corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui al  sesto  comma
dell'art.  21  e  quello  delle  operazioni  esenti   ivi   indicate.
L'annotazione deve  essere  eseguita  entro  il  giorno  non  festivo
successivo a quello in cui le operazioni  sono  state  effettuate.  -
Nella determinazione  dell'ammontare  giornaliero  dei  corrispettivi
devono  essere  computati  anche  i  corrispettivi  delle  operazioni
effettuate con emissione di  fattura,  comprese  quelle  relative  ad
immobili e  beni  strumentali  e  quelle  indicate  nel  terzo  comma
dell'articolo 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta. 
  Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano
promiscuamente la vendita di  beni  soggetti  ad  aliquote  d'imposta
diverse, il Ministro delle finanze  puo'  consentire,  stabilendo  le
modalita' da osservare, che la registrazione dei corrispettivi  delle
operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e  che
la   ripartizione   dell'ammontare   dei   corrispettivi   ai    fini
dell'applicazione delle diverse aliquote  sia  fatta  in  proporzione
degli acquisti. 
  I commercianti al minuto che tengono il registro di  cui  al  primo
comma in luogo diverso da  quello  in  cui  svolgono  l'attivita'  di
vendita devono eseguire le annotazioni prescritte  nel  primo  comma,
nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e
conservato nel luogo  o  in  ciascuno  dei  luoghi  in  cui  svolgono
l'attivita' di vendita. Le  relative  modalita'  sono  stabilite  con
decreto del Ministro delle finanze". 
 
  Art. 25  -  Registrazione  degli  acquisti.  -  E'  sostituito  dal
seguente: 
  "Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le  fatture  e
le bollette doganali relative ai  beni  e  ai  servizi  acquistati  o
importati nell'esercizio dell'impresa, arte o  professione,  comprese
quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17, e deve  annotarle
in apposito registro entro il mese successivo a quello in cui  ne  e'
venuto in possesso. 
  Dalla registrazione  devono  risultare  la  data  della  fattura  o
bolletta,  il  numero  progressivo  ad  essa  attribuito,  la  ditta,
denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del
servizio, ovvero il nome e cognome  se  non  si  tratta  di  imprese,
societa'  o  enti,  nonche'  l'ammontare  imponibile  e   l'ammontare
dell'imposta distinti secondo l'aliquota. 
  Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti  di
cui al sesto comma dell'art. 21  devono  essere  indicati,  in  luogo
dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa  e
la relativa norma. 
  Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila,  che  non
siano relative a beni  che  formano  oggetto  dell'attivita'  propria
dell'impresa o dell'arte o  professione,  puo'  essere  annotato,  in
luogo delle singole fatture, un  documento  riepilogativo  nel  quale
devono essere indicati i numeri, attribuiti dal  destinatario,  delle
fatture cui si riferisce, l'ammontare  imponibile  complessivo  delle
operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota. 
  La disposizione del  comma  precedente  si  applica  anche  per  le
fatture relative a prestazioni di trasporto e  per  quelle  pervenute
tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo". 
 
  Art. 26 - Variazioni dell'imponibile o dell'imposta. 
  E' sostituito dal seguente: 
  "Le  disposizioni  degli  articoli  21  e  seguenti  devono  essere
osservate, in relazione al maggiore ammontare,  tutte  le  volte  che
successivamente all'emissione della fattura o alla  registrazione  di
cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di  un'operazione  o
quella della  relativa  imposta  viene  ad  aumentare  per  qualsiasi
motivo, compresa la rettifica di  inesattezze  della  fatturazione  o
della registrazione. 
  Se  un'operazione  per  la  quale   sia   stata   emessa   fattura,
successivamente alla registrazione di cui  agli  articoli  23  e  24,
viene  meno  in  tutto  o  in  parte,  o  se  ne  riduce  l'ammontare
imponibile,   in   conseguenza   di   dichiarazione   di    nullita',
annullamento,  revoca,  risoluzione,  rescissione  e  simili   o   in
conseguenza  dell'applicazione   di   abbuoni   o   sconti   previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore  del  servizio  ha
diritto di portare in detrazione  ai  sensi  dell'art.  19  l'imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a norma  dell'art.  25.
Il cessionario o committente, che abbia gia' registrato  l'operazione
ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in  tal  caso  registrare  la
variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo  diritto
alla restituzione dell'importo  pagato  al  cedente  o  prestatore  a
titolo di rivalsa. 
  Le disposizioni del comma precedente non possono  essere  applicate
dopo il  decorso  di  un  anno  dalla  effettuazione  dell'operazione
imponibile  qualora  gli  eventi  ivi  indicati  si  verifichino   in
dipendenza di sopravvenuto accordo fra  le  parti  e  possono  essere
applicate, entro lo stesso termine, anche in  caso  di  rettifica  di
inesattezze   della   fatturazione    che    abbiano    dato    luogo
all'applicazione del settimo comma dell'art. 21. 
  La correzione di errori materiali o di calcolo nelle  registrazioni
di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni  periodiche  di
cui agli articoli 27 e 33 puo' essere fatta,  entro  sessanta  giorni
dalla data in cui sono stati rilevati e comunque non oltre il termine
di presentazione della dichiarazione  annuale,  mediante  annotazione
delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 
23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui
all'articolo 25. Nello stesso  termine  e  con  le  stesse  modalita'
possono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli  errori
materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o
nei registri tenuti a norma di legge. 
  Le variazioni di cui al  secondo  comma  e  quelle  per  errori  di
registrazione di cui al quarto comma, possono essere  effettuate  dal
cedente o prestatore del servizio e dal  cessionario  o  committente,
anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente  sui
registri di cui  agli  articoli  23  e  24  e  sul  registro  di  cui
all'articolo 25". 
 
  Art. 27 - Liquidazioni e versamenti mensili. -  E'  sostituito  dal
seguente: 
  "Entro il giorno 5 di ciascun mese il contribuente  deve  calcolare
in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di
cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite  nel  registro
stesso  durante  il  secondo  mese  precedente  e  con  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la  differenza  fra
l'ammontare  complessivo  dell'imposta   relativa   alle   operazioni
imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi
dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni  di  cui  all'art.
26. 
  Entro lo stesso termine  il  contribuente  deve  versare  l'importo
della differenza a norma dell'art. 38,  annotando  sul  registro  gli
estremi della relativa attestazione. 
  Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il
relativo importo e' computato in detrazione nel mese successivo. 
  Per i commercianti al minuto e per gli altri  contribuenti  di  cui
all'art. 22 l'importo da versare a norma  del  secondo  comma,  o  da
riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato  sulla
base   dell'ammontare   complessivo    dell'imposta    relativa    ai
corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese
precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una  percentuale  pari
al 12,25 per cento per le operazioni soggette all'aliquota  ordinaria
e al 5,65 o al 25,90 per cento rispettivamente  per  quelle  soggette
all'aliquota del sei o del trentacinque per cento. 
  Le detrazioni non computate per il mese di competenza  non  possono
essere computate per i  mesi  successivi,  ma  soltanto  in  sede  di
dichiarazione annuale". 
 
  Art. 28 - Dichiarazione annuale. - E' sostituito dal seguente: 
  "Entro  il  giorno  5  del  mese  di  marzo  di  ciascun  anno   il
contribuente deve presentare, in duplice esemplare, la  dichiarazione
relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta  in
conformita' al modello  approvato  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze. 
  Dalla dichiarazione devono risultare: 
    1)  l'ammontare  imponibile  delle  cessioni  di  beni  e   delle
prestazioni di  servizi  registrate  nell'anno  precedente,  distinto
secondo l'aliquota applicabile, e l'ammontare delle relative imposte. 
I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art.  22
devono indicare come ammontare imponibile  quello  dei  corrispettivi
registrati nell'anno precedente ai sensi dell'art.  24,  diminuiti  a
norma del quarto comma dell'art. 27; 
    2) l'ammontare delle operazioni non imponibili di  cui  al  sesto
comma dell'art. 21 e quello delle  operazioni  esenti  ivi  indicate,
registrate ai sensi degli articoli 23 e 24 nell'anno precedente; 
    3) l'ammontare degli acquisti e delle importazioni per i quali e'
ammessa la detrazione prevista nell'art. 19, risultante dalle fatture
e dalle bollette doganali registrate  nell'anno  precedente  a  norma
dell'art.  25,  distinto  secondo  l'aliquota  applicabile,   nonche'
l'ammontare delle relative imposte e quello delle rettifiche  di  cui
all'art. 19-bis; 
    4) la differenza fra l'ammontare complessivo delle imposte di cui
al n. 1) e quello delle imposte detraibili di cui al n.  3),  tenendo
conto anche delle variazioni registrate a norma dell'art. 26; 
    5) l'ammontare delle somme versate ai sensi dell'art.  27  e  gli
estremi delle relative attestazioni. 
    Il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al primo  comma,
puo' includere nel modello la richiesta di dati e notizie per i quali
la legge autorizza l'invio di questionari. 
    Il contribuente perde il diritto alle  detrazioni  non  computate
per i mesi di competenza ne' in sede di dichiarazione annuale. 
    La  dichiarazione  annuale  deve  essere  presentata  anche   dai
contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili". 
 
  Art. 29 - Allegati alla dichiarazione annuale. - E' sostituito  dal
seguente: 
  "Alla dichiarazione  annuale  deve  essere  allegato  l'elenco  dei
clienti, dal quale devono risultare la ditta, denominazione o ragione
sociale  e  la  residenza,  nonche'  la  ubicazione   della   stabile
organizzazione nello Stato per i non residenti, delle imprese nei cui
confronti sono state emesse fatture registrate  nel  corso  dell'anno
precedente, comprese le societa' e  gli  enti  indicati  nel  secondo
comma dell'art. 4. Deve inoltre essere indicato, per ciascun cliente,
l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e dei  corrispettivi
risultanti  dalle  fatture  relative  alle  operazioni  imponibili  e
l'ammontare dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative  alle
operazioni non imponibili o esenti di cui al  sesto  comma  dell'art.
21. Ai fini della compilazione dell'elenco i soggetti che  acquistano
beni o  servizi  nell'esercizio  di  imprese  devono  comunicare  gli
elementi necessari al soggetto obbligato ad emettere la fattura. 
  Ai fini del precedente comma si tiene  conto  anche  delle  fatture
emesse per 13 operazioni di cui all'art. 22  e  registrate  ai  sensi
dell'art. 24, tranne quelle indicate ai numeri 2 e  5  dell'art.  22.
Non si tiene invece conto: 1) delle fatture relative alle  operazioni
di cui alle lettere a) e b) dell'art.  8  e  di  quelle  relative  ai
servizi di cui all'art. 9 prestati a non residenti; 2) delle  fatture
annotate ai sensi del quarto comma dell'art.  23;  3)  delle  fatture
emesse dalle agenzie di viaggi e turismo. 
  Alla dichiarazione annuale deve essere  inoltre  allegato  l'elenco
dei fornitori,  nel  quale  devono  essere  indicati,  in  base  alle
risultanze delle fatture  ricevute  e  delle  bollette  doganali,  la
ditta, la denominazione o ragione sociale  e  la  residenza,  nonche'
l'ubicazione della stabile  organizzazione  nello  Stato  per  i  non
residenti, delle imprese che hanno ceduto beni  o  prestato  servizi,
comprese le societa' e gli enti indicati nel secondo comma  dell'art.
4.  Per  ciascuno  di  essi  devono  essere  specificati:  il  numero
complessivo delle fatture ricevute registrate  nell'anno  precedente,
comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o  esenti  di
cui al sesto comma dell'art. 21 ed escluse quelle annotate  ai  sensi
del quarto comma dell'art.  25;  l'ammontare  imponibile  complessivo
delle operazioni e l'ammontare complessivo delle imposte  addebitate;
l'ammontare imponibile degli acquisti effettuati  senza  applicazione
dell'imposta ai sensi del secondo comma dell'art.  8.  L'elenco  deve
inoltre recare l'indicazione del numero  complessivo  delle  bollette
doganali registrate  nell'anno  precedente,  del  valore  complessivo
imponibile dei beni importati e della relativa imposta. 
  Le imprese indicate nel secondo comma dell'art. 22, che emettano le
fatture in relazione ai servizi  prestati,  possono  essere  tuttavia
dispensate,  con  decreto   del   Ministro   delle   finanze,   dalla
presentazione dell'elenco dei clienti". 
 
  Art. 30 - Versamento di conguaglio e rimborso della eccedenza. - E'
sostituito dal seguente: 
  "La differenza tra l'ammontare dell'imposta  dovuta  in  base  alla
dichiarazione  annuale  e  l'ammontare  delle  somme   gia'   versate
mensilmente ai sensi  dell'art.  27  deve  essere  versata  in  unica
soluzione entro il  termine  stabilito  per  la  presentazione  della
dichiarazione. 
  Se dalla dichiarazione annuale risulta che  l'ammontare  detraibile
di  cui  al  n.  3)  dell'art.  28,  aumentato  delle  somme  versate
mensilmente,  e'  superiore  a  quello  dell'imposta  relativa   alle
operazioni imponibili di cui al  n.  1)  dello  stesso  articolo,  il
contribuente  ha  diritto  a  sua  scelta  di   computare   l'importo
dell'eccedenza in detrazione nell'anno  successivo,  annotandolo  nel
registro indicato dall'art. 25, ovvero di chiederne  in  tutto  o  in
parte il rimborso all'atto della  presentazione  della  dichiarazione
stessa. 
  I contribuenti  che  non  hanno  effettuato  operazioni  imponibili
possono  chiedere  il  rimborso,  in  deroga  al  comma   precedente,
limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
beni ammortizzabili. La limitazione non si  applica  ai  contribuenti
che  hanno  effettuato  operazioni  non  imponibili  ai  sensi  degli
articoli 8, 8-bis e 9 rientranti nell'attivita' propria della impresa
esercitata, operazioni esenti di cui ai numeri 10)  e  11)  dell'art.
10, ovvero operazioni di cui alla  lettera  g)  dell'art.  2  e  alla
lettera g) dell'art. 3". 
 
  Art. 31 - Applicazione dell'imposta per  determinate  categorie  di
contribuenti. - E' sostituito dal seguente: 
  "Per le imprese artigiane iscritte nell'albo previsto  dalla  legge
25 luglio 1956, n. 860,  per  le  imprese  autorizzate  all'esercizio
delle attivita' di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere  e
di somministrazione di alimenti e bevande  nei  pubblici  esercizi  e
nelle mense aziendali,  per  gli  intermediari  e  rappresentanti  di
commercio, esclusi  i  commissionari,  per  gli  esercenti  la  pesca
marittima,  nonche'  per  gli  esercenti  arti  e  professioni,   che
nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari  non
superiore a sei milioni di lire, la detrazione di  cui  all'art.  19,
sempreche' tale limite non sia superato, e' forfettizzata  in  misura
pari   alle   seguenti   percentuali   dell'imposta    corrispondente
all'ammontare imponibile: 
 
a) imprese artigiane in genere; esercenti trasporti 
   e attivita' connesse, prestazioni alberghiere, 
   somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici 
   esercizi e nelle mense aziendali; 
   esercenti la pesca marittima . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
b) commercianti al minuto, compresi gli ambulanti . . . . . . . . 70%
c) intermediari e rappresentanti di commercio . . . . . . . . . . 25%
d) esercenti arti e professioni . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% 
 
  Per i contribuenti indicati nel comma precedente, che  in  un  anno
solare hanno realizzato  un  volume  d'affari  non  superiore  a  sei
milioni di lire, le modalita' di applicazione dell'imposta per l'anno
solare successivo sono semplificate come  segue,  ferme  restando  le
altre disposizioni del presente decreto: 
    1)  le  operazioni  relative  alle  cessioni  di  beni   e   alle
prestazioni di servizi devono essere registrate a norma dell'art. 24,
ma non e' consentita l'emissione della fattura; 
    2)  l'ammontare  imponibile  delle  cessioni  di  beni  e   delle
prestazioni di  servizi  e'  determinato  in  base  ai  corrispettivi
diminuiti della imposta in  essi  incorporata,  da  determinarsi  con
l'applicazione dei coefficienti indicati nel quarto  comma  dell'art.
27; 
    3) non e' obbligatoria la tenuta del registro di cui all'art. 25; 
    4) le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e 
alle importazioni devono essere  numerate  in  ordine  progressivo  e
conservate a norma dell'art. 39; 
    5) l'imposta da versare periodicamente ai sensi dell'art.  33  e'
provvisoriamente  determinata  a  norma  del   primo   comma,   salvo
conguaglio in sede di dichiarazione annuale. 
    Se nel corso dell'anno il limite di sei milioni  e'  superato,  i
corrispettivi  delle  operazioni  imponibili  sono  registrati  senza
distinzione   per   aliquote   e   il   loro   ammontare,   ai   fini
dell'applicazione delle diverse aliquote, e' ripartito in proporzione
degli acquisti, fermo restando per quant'altro  il  terzo  comma  del
presente articolo. 
    Le disposizioni dei commi  precedenti  si  applicano  anche  alle
imprese  autorizzate  all'esercizio  del  commercio  al  minuto   che
effettuano promiscuamente  cessioni  di  beni  soggetti  ad  aliquote
diverse. Tuttavia  tali  imprese  possono  effettuare  il  versamento
dell'imposta mediante applicazione di un'aliquota media, ma debbono a
tal fine tenere il registro  di  cui  all'art.  25  ed  annotarvi  le
fatture e  le  bollette  doganali  relative  agli  acquisti  ed  alle
importazioni di beni destinati alla rivendita. La registrazione  puo'
essere  fatta  con  la  sola  indicazione  del   numero   progressivo
attribuito   alle   fatture   e   bollette   nonche'   dell'ammontare
dell'imponibile e della relativa imposta; la registrazione di fatture
e bollette relative ad acquisti o importazioni  di  beni  diversi  da
quelli anzidetti e' facoltativa e deve essere fatta separatamente. 
    L'aliquota media di cui al comma precedente e' pari  al  rapporto
tra l'ammontare complessivo dell'imposta assolta dal contribuente o a
lui  addebitata  a  titolo  di  rivalsa  e  l'ammontare   complessivo
imponibile degli acquisti e delle importazioni di beni destinati alla
rivendita;  l'ammontare  imponibile  e'  determinato   in   base   ai
corrispettivi diminuiti di una percentuale pari all'aliquota media. 
    Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni  del
presente articolo deve comunicarlo  per  iscritto  all'ufficio  nella
dichiarazione annuale; la comunicazione  ha  effetto  dal  1  gennaio
dell'anno in corso". 
 
  Art.  34  -  Regime  speciale  per  i  produttori  agricoli.  -  E'
sostituito dal seguente: 
  "Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima
parte dell'allegata tabella A, effettuate da produttori agricoli,  la
detrazione prevista nell'art. 19  e'  forfettizzata  in  misura  pari
all'importo risultante dalla applicazione,  all'ammontare  imponibile
delle  operazioni  stesse,   delle   percentuali   di   compensazione
stabilite, per gruppi di prodotti, con  decreto  del  Ministro  delle
finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle  foreste
e con il Ministro della marina mercantile e la imposta si applica con
le aliquote corrispondenti alle percentuali  stesse.  Si  considerano
produttori agricoli i soggetti che esercitano le  attivita'  indicate
nell'art. 2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di
pesca  in  acque  dolci,  di  piscicoltura,  di   mitilicoltura,   di
ostricoltura e di allevamento di rane e altri molluschi e  crostacei.
Si considerano effettuate da produttori agricoli anche le cessioni di
prodotti effettuate per conto dei produttori soci o associati,  nello
stato  originario  o  previa  manipolazione  o   trasformazione,   da
cooperative e loro consorzi, ovvero da  associazioni  e  loro  unioni
costituite  e  riconosciute  ai  sensi  della  legislazione  vigente,
nonche' quelle effettuate da enti che  provvedono  per  legge,  anche
previa manipolazione o trasformazione, alla  vendita  collettiva  per
conto dei produttori. 
  Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato
anche operazioni imponibili diverse  da  quelle  indicate  nel  primo
comma,  queste  devono  essere  registrate  distintamente  ed  essere
indicate  separatamente  in  sede  di  liquidazione  periodica  e  di
dichiarazione  annuale.  L'imposta  dovuta  per  tali  operazioni  e'
determinata detraendo la parte dell'imposta relativa agli acquisti  e
alle importazioni proporzionalmente corrispondente  al  rapporto  tra
l'ammontare imponibile di esse e l'ammontare  imponibile  complessivo
di tutte le operazioni effettuate. 
  I  produttori  agricoli,  se  nell'anno  solare  precedente   hanno
realizzato un volume di affari non superiore a dieci milioni di lire,
costituito per almeno due terzi da cessioni di  prodotti  di  cui  al
primo comma, sono esonerati, salvo che entro il 5 marzo  non  abbiano
dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento della imposta e
dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica
e dichiarazione, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le
fatture  e  le  bollette  doganali  relative  agli  acquisti  e  alle
importazioni. I cessionari o committenti,  se  acquistano  i  beni  o
utilizzano i servizi  nell'esercizio  di  imprese,  debbono  emettere
fattura,  con  le  modalita'  e  nei  termini  di  cui  all'art.  21,
indicandovi l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti di  cui  al
primo comma, e registrarla a norma dell'art. 25; copia della  fattura
deve essere consegnata al produttore agricolo, che deve  numerarla  e
conservarla a norma dell'art. 39. Le  disposizioni  di  questo  comma
cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a
quello in cui sia stato superato il limite di dieci milioni. 
  I soggetti di cui ai precedenti commi, all'atto della dichiarazione
annuale, hanno facolta' di optare per la detrazione nel modo normale. 
  I passaggi dei prodotti di cui  al  primo  comma  agli  enti,  alle
cooperative o agli altri organismi associativi ivi indicati  ai  fini
della  vendita  per  conto  dei  produttori  agricoli,  anche  previa
manipolazione o trasformazione,  non  sono  considerati  cessioni  di
beni. Le cooperative e gli altri organismi associativi possono optare
preventivamente, entro il 31 gennaio, per l'applicazione dell'imposta
a norma del secondo comma, n. 3) dell'art. 2. 
  Il  produttore  agricolo  socio  o  associato  che  effettua  anche
cessioni di prodotti di cui al primo comma  o  altre  operazioni  non
puo' esercitare l'opzione prevista nel quarto comma se per i passaggi
non soggetti ad imposta di cui al  comma  precedente  non  sia  stata
emessa fattura con le modalita' e nei termini di cui all'art. 21.  In
caso di opzione l'imposta dovuta  per  le  operazioni  effettuate  e'
determinata detraendo la parte dell'imposta relativa agli acquisti  e
alle importazioni proporzionalmente corrispondente  al  rapporto  tra
l'ammontare  imponibile  delle  operazioni   stesse   e   l'ammontare
complessivo di tutte le operazioni effettuate. 
  Le disposizioni del quinto comma si applicano anche ai passaggi  di
prodotti ittici di cui  al  primo  comma  dagli  esercenti  la  pesca
marittima alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi. 
  Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  anche  alle
cessioni di prodotti di cui al primo comma  effettuate  da  organismi
agricoli  di  intervento,  o  per  loro  conto,  in  applicazione  di
regolamenti   della   Comunita'   economica    europea    concernenti
l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi". 
 
  Art. 35 - Inizio,  variazione  e  cessazione  di  attivita'.  -  E'
sostituito dal seguente: 
  "I soggetti che intraprendono l'esercizio  di  un'impresa,  arte  o
professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile
organizzazione,  devono  entro  trenta  giorni  farne   dichiarazione
all'ufficio in duplice esemplare e in conformita' ad apposito modello
approvato  con  decreto  del  Ministro   delle   finanze.   L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di  partita,  che  deve  essere
indicato nelle dichiarazioni e  in  ogni  altro  documento  destinato
all'ufficio', nonche' nelle deleghe di cui all'art. 38, e deve essere
riportato nelle attestazioni di versamento. 
  Dalla dichiarazione di inizio dell'attivita' devono risultare: 
    1) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la  data
di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta; 
    2) per i  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche,  la  natura
giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale,
o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio  fiscale.  Devono
essere inoltre indicali gli elementi di cui al n. 1) per  almeno  una
delle persone che ne hanno la rappresentanza; 
    3) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione  della
stabile organizzazione; 
    4) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o  i  luoghi  in
cui viene esercitata anche  a  mezzo  di  sedi  secondarie,  filiali,
stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili,  il  luogo  o  i
luoghi in cui sono tenuti  e  conservati  i  libri,  i  registri,  le
scritture e i documenti prescritti dal presente decreto  e  da  altre
disposizioni; 
    5) ogni altro elemento richiesto dal modello. 
    In caso  di  variazione  di  alcuno  degli  elementi  di  cui  al
precedente comma il  contribuente  deve  entro  trenta  giorni  farne
dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e  in  conformita'  al
modello approvato con decreto  del  Ministro  delle  finanze.  Se  la
variazione importa il trasferimento del domicilio  fiscale  in  altra
provincia la dichiarazione deve essere contemporaneamente  presentata
anche  al  nuovo  ufficio  ed  ha  effetto  dal  sessantesimo  giorno
successivo alla data della variazione. 
    In  caso  di  cessazione  dell'attivita'  il  contribuente   deve
presentare entro novanta giorni, in conformita' al modello  approvato
con decreto del Ministro  delle  finanze,  la  dichiarazione  finale,
redatta a norma dell'art. 28 e con gli allegati di cui  all'art.  29,
tenendo anche conto dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)  dell'art.
2 da  determinare  computando  anche  le  operazioni  indicate  nella
seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo  non
sia stato ancora pagato. 
    I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa,  arte  o
professione, se ritengono di  realizzare  un  volume  di  affari  che
comporti l'applicazione dell'art. 31, degli articoli 32 e  33  o  del
terzo comma dell'art. 34,  devono  indicano  nella  dichiarazione  da
presentare a norma del primo comma e devono osservare  la  disciplina
rispettivamente stabilita". 
 
Dopo l'art. 35 e' aggiunto il seguente: 
 
    "Art. 35-bis - Eredi del contribuente. - Gli obblighi  derivanti,
a  norma  del  presente  decreto,  dalle  operazioni  effettuate  dal
contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorche'
i relativi termini siano scaduti non oltre sei mesi prima della  data
della morte del contribuente, entro i tre mesi da tale data. 
    Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto  per  le
operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, 
dagli eredi dell'imprenditore 
 
    Art. 36 - Esercizio  di  piu'  attivita'.  -  E'  sostituito  dal
seguente: 
    "Nei  confronti  dei  soggetti  che  esercitano  piu'   attivita'
l'imposta si applica unitariamente e  cumulativamente  per  tutte  le
attivita', con riferimento al volume  di  affari  complessivo,  salvo
quanto stabilito nei successivi commi. 
    Se il soggetto  esercita  contemporaneamente  imprese  e  arti  o
professioni l'imposta si applica  separatamente  per  l'esercizio  di
imprese  e  per  l'esercizio  di  arti  o  professioni,  secondo   le
rispettive  disposizioni  e  con  riferimento  al  rispettivo  volume
d'affari. 
    I  soggetti  che  esercitano  piu'  imprese  o   piu'   attivita'
nell'ambito della stessa impresa, ovvero  piu'  arti  o  professioni,
hanno facolta' di optare  per  l'applicazione  separata  dell'imposta
relativamente  ad  alcuna   delle   attivita'   esercitate,   dandone
comunicazione  all'ufficio  nella  dichiarazione  relativa   all'anno
precedente o nella dichiarazione di  inizio  dell'attivita'.  In  tal
caso la detrazione  di  cui  all'art.  19  spetta  a  condizione  che
l'attivita' sia gestita con contabilita' separata ed e'  esclusa,  in
deroga a quanto stabilito nell'ultimo comma, per  l'imposta  relativa
ai beni non ammortizzabili utilizzati  promiscuamente.  L'opzione  ha
effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per  almeno  un
triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili
la revoca non e' ammessa fino al termine  del  periodo  di  rettifica
della detrazione di  cui  all'art.  19-bis.  La  revoca  deve  essere
comunicata all'ufficio nella  dichiarazione  annuale  ed  ha  effetto
dall'anno in corso. 
    L'imposta si applica  in  ogni  caso  separatamente,  secondo  le
rispettive disposizioni e  con  riferimento  al  volume  d'affari  di
ciascuna di esse, per le attivita' di cui agli articoli 22, 34 e  74,
fermo restando il disposto dei commi secondo e terzo dell'art. 34. 
    In tutti i casi nei quali l'imposta  e'  applicata  separatamente
per una determinata attivita' la detrazione di  cui  all'art.  19  e'
ammessa, per l'imposta relativa  ai  beni  e  ai  servizi  utilizzati
promiscuamente,  nei  limiti  della  parte  imputabile  all'esercizio
dell'attivita' stessa. I passaggi interni dei beni destinati  a  tale
attivita' devono essere sottoposti alle formalita' di fatturazione  e
registrazione, con riferimento al valore  normale  ma  sono  soggetti
all'imposta soltanto se destinati ad una delle attivita' di cui  agli
articoli 34 e 74. La dichiarazione  annuale  deve  essere  presentata
congiuntamente  con  quella  relativa  alle  altre  attivita'   e   i
versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33  devono  essere  eseguiti
per l'ammontare complessivamente dovuto,  al  netto  delle  eccedenze
detraibili". ((2)) 
 
  Dopo l'art. 36 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 36-bis - Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti.  -
Il  contribuente  che  ne   abbia   data   preventiva   comunicazione
all'ufficio  e'  dispensato  dagli  obblighi  di  fatturazione  e  di
registrazione relativamente alle  operazioni  esenti  da  imposta  ai
sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 8), 11),  18)  e
19) dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e
registrazione  delle  altre  operazioni   eventualmente   effettuate,
l'obbligo di  registrazione  degli  acquisti  e  gli  altri  obblighi
stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di  rilasciare
la fattura quando sia richiesta dal cliente. 
  Nell'ipotesi di cui al precedente  comma  il  contribuente  non  e'
ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella  relativa
agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la  dichiarazione
annuale, insieme con l'elenco  dei  fornitori,  ancorche'  non  abbia
effettuato operazioni imponibili. 
  La comunicazione di  avvalersi  della  dispensa  dagli  adempimenti
relativi alle operazioni esenti dev'essere fatta nella  dichiarazione
annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di  inizio
dell'attivita' ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni
caso per  almeno  un  triennio.  La  revoca  deve  essere  comunicata
all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha  effetto  dall'anno  in
corso". 
 
  Art. 37 - Presentazione delle dichiarazioni. -  E'  sostituito  dal
seguente: 
  "Le dichiarazioni  previste  dal  presente  decreto  devono  essere
sottoscritte dal contribuente o da un  suo  rappresentante  legale  o
negoziale. 
  Le  dichiarazioni  sono  presentate  all'ufficio  dell'imposta  sul
valore aggiunto, il quale, anche se non  richiesto,  deve  rilasciare
ricevuta. 
  Le dichiarazioni possono anche essere spedite all'ufficio  a  mezzo
di lettera raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui
sono consegnate all'ufficio postale, che deve  apporre  il  timbro  a
calendario anche sulla dichiarazione. 
  La  prova  della  presentazione   della   dichiarazione   che   dai
protocolli, registri ed atti dell'ufficio non risulti  pervenuta  non
puo' essere data che mediante la ricevuta dell'ufficio o la  ricevuta
della raccomandata. 
  Le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza  del
termine sono valide, salvo quanto stabilito nel primo comma dell'art. 
43 e nel primo comma dell'art. 48. 
  Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a  trenta  giorni
si considerano omesse a tutti gli effetti,  ma  costituiscono  titolo
per la riscossione dell'imposta che ne risulta dovuta". 
 
 Art. 38 - Esecuzione dei versamenti. - E' sostituito dal seguente: 
  "I versamenti previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 devono essere
eseguiti al  competente  ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
mediante delega del contribuente ad una delle aziende di  credito  di
cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del  patrimonio
e per la contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ovvero ad
una delle casse rurali e artigiane il cui al regio decreto 26  agosto
1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707,  avente
un patrimonio non inferiore a lire  cento  milioni.  La  delega  deve
essere in ogni caso rilasciata  presso  una  dipendenza  dell'azienda
delegata  sita   nella   circoscrizione   territoriale   dell'ufficio
competente. 
  L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione
recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e  della
data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di  effettuare  il  versamento
all'ufficio  per  conto  del  contribuente  entro  il  quinto  giorno
successivo. La delega e' irrevocabile ed ha effetto  liberatorio  per
il delegante. 
  Le caratteristiche e le modalita'  di  rilascio  dell'attestazione,
nonche' le modalita' per  l'esecuzione  dei  versamenti  agli  uffici
dell'imposta sul valore aggiunto, per la  trasmissione  dei  relativi
dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli  sono
stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto  con  il
Ministro del tesoro. 
  I versamenti diversi da quelli  indicati  nel  primo  comma  devono
essere eseguiti  direttamente  all'ufficio  dell'imposta  sul  valore
aggiunto o in contanti o mediante assegni circolari non  trasferibili
intestati all'ufficio stesso  o  mediante  altri  titoli  di  credito
bancario o postali a  copertura  garantita.  Il  versamento  mediante
assegni circolari o titoli bancari o  postali  puo'  essere  eseguito
anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere
specificata la causale del versamento. L'ufficio  rilascia  quietanza
nelle forme e con le modalita' stabilite  con  decreto  del  Ministro
delle finanze anche  in  deroga  alle  disposizioni  contenute  negli
articoli  238  e  240  del  regolamento  per  l'amministrazione   del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato  con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827". 
 
  Dopo l'art. 38 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 38-bis - Esecuzione  dei  rimborsi.  -  I  rimborsi  previsti
nell'art.  30,  qualora  nel  termine  di  due  anni  dalla  data  di
presentazione della dichiarazione annuale non  sia  stato  notificato
avviso di rettifica o  accertamento  ai  sensi  dell'art.  54  e  del
secondo comma dell'art. 55, devono essere  eseguiti  entro  tre  mesi
dalla scadenza del detto termine. Se e' stato  notificato  avviso  di
rettifica o accertamento il rimborso deve essere eseguito  entro  tre
mesi dalla notificazione per la parte  riconosciuta  dall'ufficio  ed
entro tre mesi  dalla  definizione  dell'accertamento  per  la  parte
residua. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione
del 12  per  cento  annuo,  con  decorrenza  dal  novantesimo  giorno
successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. 
  Il contribuente puo' in ogni caso ottenere il rimborso,  entro  tre
mesi  dalla  richiesta  fatta  in  sede  di  dichiarazione   annuale,
prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di  due
anni dallo stesso, cauzione in titoli  di  Stato  o  garantiti  dallo
Stato,  al  valore  di  borsa,  ovvero  fideiussione  rilasciata   da
un'azienda o  istituto  di  credito,  comprese  le  casse  rurali  ed
artigiane indicate nel primo comma  dell'art.  38,  o  da  un'impresa
commerciale che a  giudizio  dell'amministrazione  finanziaria  offra
adeguate garanzie di solvibilita', o  mediante  polizza  fideiussoria
rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. 
  Il contribuente puo' ottenere il rimborso in  relazione  a  periodi
inferiori  all'anno,  prestando  le  garanzie  indicate   nel   comma
precedente: 
    1) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che
comportano l'effettuazione di  operazioni  soggette  all'imposta  con
aliquote inferiori a quelle dell'imposta  relativa  agli  acquisti  e
alle importazioni; 
    2) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che
comportano l'effettuazione di operazioni non imponibili di  cui  alle
lettere a) e b) dell'art. 8, al primo  comma  dell'art.  8-bis  o  al
primo comma dell'art. 9, ovvero di operazioni esenti di cui al n. 10)
dell'art. 10; 
    3) quando ha effettuato operazioni non  imponibili  di  cui  alla
lettera c) dell'art. 8, al secondo comma dell'art. 8-bis o al secondo
comma dell'art.  9  per  un  ammontare  superiore  al  60  per  cento
dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. 
    Ai rimborsi previsti nei commi precedenti provvede il  competente
ufficio  utilizzando  i  fondi   della   riscossione,   eventualmente
aumentati delle somme  riscosse  da  altri  uffici  dell'imposta  sul
valore aggiunto. Ai fini della formazione della  giacenza  occorrente
per l'effettuazione dei rimborsi  e'  autorizzata  dilazione  per  il
versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni
caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. 
    Con decreto  del  Ministro  delle  finanze  di  concerto  con  il
Ministro  del   tesoro   sono   stabiliti   le   modalita'   relative
all'esecuzione dei rimborsi e  le  modalita'  ed  i  termini  per  la
richiesta dei rimborsi relativi a periodi interiori all'anno e per la
loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti le modalita'  ed  i  termini
relativi alla dilazione per  il  versamento  all'erario  dell'imposta
riscossa nonche'  le  modalita'  relative  alla  presentazione  della
contabilita' amministrativa e al trasferimento dei fondi tra  i  vari
uffici. 
    Se  successivamente  al  rimborso  viene  notificato  avviso   di
rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve
versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso  risultano
indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 12 per  cento
annuo dalla data del rimborso, a meno  che  non  presti  la  garanzia
prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia  divenuto
definitivo". 
 
  Art. 40 - Ufficio competente. - E' sostituito dal seguente: 
  "Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti  di  cui  ai
precedenti articoli, e ad ogni  altro  effetto  di  cui  al  presente
decreto, e' l'ufficio provinciale dell'imposta  sul  valore  aggiunto
nella  cui  circoscrizione  si  trova  il   domicilio   fiscale   del
contribuente ai  sensi  degli  articoli  58  e  59  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti
non  residenti  nello  Stato,  che   non   vi   hanno   una   stabile
organizzazione ne' un rappresentante nominato ai sensi dell'art.  17,
e' competente l'ufficio provinciale di Roma. 
  Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso
da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o  fatti
nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente". 
  Art. 41 - Violazioni dell'obbligo di fatturazione. - E'  sostituito
dal seguente: 
  "Chi effettua operazioni  imponibili  senza  emettere  la  fattura,
essendo obbligato ad emetterla, e' punito con la pena  pecuniaria  da
due a quattro  volte  l'imposta  relativa  all'operazione,  calcolata
secondo le disposizioni del titolo primo.  Alla  stessa  sanzione  e'
soggetto chi emette la fattura  senza  l'indicazione  dell'imposta  o
indicando una imposta  inferiore,  nel  quale  ultimo  caso  la  pena
pecuniaria e' commisurata all'imposta indicata in meno. 
  Chi effettua operazioni non imponibili o esenti senza  emettere  la
fattura, essendo obbligato ad emetterla, o  indicando  nella  fattura
corrispettivi inferiori  a  quelli  reali,  e'  punito  con  la  pena
pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire. 
  Se  la  fattura  emessa  non  contiene  le  indicazioni  prescritte
dall'art. 21, n. 1), o contiene  indicazioni  incomplete  o  inesatte
tali da non consentire la identificazione delle parti, si applica  la
pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila  lire,  salvo  che  le
irregolarita' siano imputabili esclusivamente al cessionario del bene
o al committente del servizio. 
  Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti  o
professioni abbia acquistato beni o servizi da un soggetto  obbligato
ad emettere la fattura  e'  punito  con  la  stessa  pena  pecuniaria
prevista nei commi precedenti qualora:  a)  non  avendo  ricevuto  la
fattura   entro   quattro   mesi   dalla   data   di    effettuazione
dell'operazione, non abbia, entro il  trentesimo  giorno  successivo,
presentato all'ufficio competente nei suoi confronti un documento  in
duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall'art. 21 e
non abbia contemporaneamente versato la relativa imposta;  b)  avendo
ricevuto una fattura irregolare ai sensi dei  precedenti  commi,  non
abbia, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in  cui  l'ha
registrata, presentato all'ufficio competente nei suoi  confronti  un
documento integrativo, in  duplice  esemplare,  contenente  tutte  le
indicazioni prescritte dall'art. 21 e  non  abbia  contemporaneamente
versato la maggiore imposta eventualmente dovuta.  Un  esemplare  del
documento,  con  l'attestazione  dell'avvenuto  pagamento   o   della
intervenuta    regolarizzazione,    e'    restituito     dall'ufficio
all'interessato, che deve annotarlo a norma  dell'art.  25.  La  pena
pecuniaria non si applica qualora risulti che  la  fattura  e'  stata
emessa o regolarizzata. 
  Le presunzioni di cui all'art. 53 valgono anche  agli  effetti  del
presente articolo". 
 
  Art. 43 - Violazioni dell'obbligo di dichiarazione. - E' sostituito
dal seguente: 
  "Chi non presenta la dichiarazione annuale, o la  dichiarazione  di
cui al quarto comma dell'art. 35, e' punito con la pena pecuniaria da
due a quattro volte l'imposta dovuta per l'anno solare o per il  piu'
breve periodo in relazione al quale la dichiarazione  avrebbe  dovuto
essere presentata. 
  Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta  inferiore  di
oltre un decimo a quella dovuta, ovvero una  eccedenza  detraibile  o
rimborsabile superiore di oltre un  decimo  a  quella  spettante,  si
applica la pena pecuniaria da una a due volte la differenza. 
  L'omissione della dichiarazione e  la  presentazione  di  essa  con
indicazioni  inesatte  sono  punite,  indipendentemente   da   quanto
stabilito nei precedenti commi, con la pena pecuniaria da centomila a
cinquecentomila lire. 
  Per la mancata presentazione  di  ciascuno  degli  elenchi  di  cui
all'art. 29 si applica la pena pecuniaria da lire  cinquecentomila  a
cinque milioni. La presentazione degli elenchi si considera omessa se
i dati in essi contenuti sono inesatti o incompleti; tuttavia la pena
pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quinto del minimo se i dati
mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applica se sono
privi di rilevanza e in ogni caso  se  il  contribuente  provvede  ad
integrarli o rettificarli  entro  il  mese  successivo  a  quello  di
presentazione dell'elenco. 
  Chi non presenta una delle dichiarazioni previste nel primo  e  nel
terzo comma dell'art. 35 o la presenta con indicazioni  incomplete  o
inesatte tali da non consentire l'identificazione del contribuente e'
punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila a un  milione.  La
stessa pena si applica a  chi  presenta  la  dichiarazione  senza  le
indicazioni di cui al n. 4) dello stesso articolo o  con  indicazioni
incomplete o inesatte tali da  non  consentire  l'individuazione  del
luogo o dei luoghi in cui e' esercitata l'attivita'  o  in  cui  sono
tenuti e conservati i libri, registri, scritture e documenti. 
  Chi non esegue  con  le  modalita'  e  nei  termini  prescritti  la
liquidazione di cui agli articoli 27 e  33  e'  punito  con  la  pena
pecuniaria da lire cinquantamila a cinquecentomila. 
  Per l'omessa o inesatta indicazione del  numero  di  partita  nelle
dichiarazioni e negli altri documenti di cui all'art. 35  si  applica
la pena pecuniaria da lire cinquantamila a un milione". 
 
  Art. 44 - Violazione dell'obbligo di versamento.  -  E'  sostituito
dal seguente: 
  "Chi non versa in tutto  o  in  parte  l'imposta  risultante  dalla
dichiarazione annuale presentata e' soggetto a una  soprattassa  pari
alla meta' della somma non versata o versata in meno. 
  Chi non esegue in tutto  o  in  parte  i  versamenti  di  cui  agli
articoli 27 e 33 e' punito con la pena pecuniaria da  due  a  quattro
volte l'imposta non versata o versati in meno". 
 
  Art. 45 - Violazioni degli obblighi relativi alla  contabilita'.  -
E' sostituito dal seguente: 
  "Chi  rifiuta  di  esibire  o  dichiara  di  non  possedere  libri,
registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle
ispezioni e verifiche previste nell'art. 52, o  comunque  li  sottrae
all'ispezione o alla verifica, e' punito con la  pena  pecuniaria  da
lire duecentomila ad un milione,  sempre  che  si  tratti  di  libri,
registri, documenti e scritture la cui tenuta  e  conservazione  sono
obbligatorie a norma di legge o di cui risulta l'esistenza. 
  Chi non tiene o non  conserva  i  registri  previsti  dal  presente
decreto  e'  punito,  anche  se  non   ne   sia   derivato   ostacolo
all'accertamento, con la  pena  pecuniaria  da  lire  duecentomila  a
cinque milioni; la pena non puo' essere inferiore ad un  milione  per
il registro di cui al quarto comma dell'art. 24. Alla stessa sanzione
Sono soggetti coloro che non tengono i registri in  conformita'  alle
disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro  che
non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e  le
bollette doganali, ma la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino  ad
un quinto del minimo se le irregolarita' dei registri a  i  documenti
mancanti sono di scarsa rilevanza". 
 
  Art. 46 - Violazioni relative alle esportazioni.  -  E'  sostituito
dal seguente: 
  "Per  le   cessioni   di   beni   effettuate   senza   applicazione
dell'imposta, di cui alla lettera  b)  dell'art.  8,  il  cedente  e'
punito con la pena  pecuniaria  da  due  a  quattro  volte  l'imposta
relativa alla  cessione  qualora  l'esportazione  non  avvenga  entro
novanta giorni. Con la stessa pena, nell'ipotesi di cui alla  lettera
c) dello stesso articolo, e' punito il cessionario  che  non  esporti
entro otto mesi dalla consegna i beni destinati ad  essere  esportati
nello stato originario. L'esportazione deve risultare da  vidimazione
apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un  esemplare
della fattura. 
  La pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si applica  se
entro  il  termine  ivi  stabilito,  previa  regolarizzazione   della
fattura,  venga  eseguito   il   versamento   dell'imposta   con   la
maggiorazione del dieci per cento a titolo di soprattassa. 
  Per le cessioni di beni e  le  prestazioni  di  servizi  effettuate
senza pagamento dell'imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 8,  il
cessionario o committente che attesti falsamente all'altra  parte  di
trovarsi nelle condizioni richieste per fruire  del  trattamento  ivi
previsto, o ne benefici oltre i limiti consentiti, e' punito  con  la
pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta relativa alle operazioni
effettuate. 
  Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni  in  dogana
relative a cessioni all'esportazione  indica  quantita',  qualita'  o
corrispettivi  diversi  da  quelli  reali  e'  punito  con  la   pena
pecuniaria da due a quattro volte l'eventuale eccedenza  dell'imposta
che sarebbe dovuta, secondo le disposizioni del titolo  primo,  se  i
beni indicati fossero stati ceduti nel territorio dello Stato  ad  un
prezzo pari al valore normale di cui all'art. 14  rispetto  a  quella
che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri, per la  cessione
nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La pena non
si applica per le eccedenze quantitative non superiori al cinque  per
cento". 
 
  Art. 48 - Circostanze attenuanti ed esimenti. - E'  sostituito  dal
seguente: 
  "Le sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte ad un
quarto qualora  la  violazione  consista  nella  inosservanza  di  un
termine  e  l'obbligo  venga  adempiuto  entro  trenta  giorni  dalla
scadenza di esso, a  meno  che  la  violazione  non  sia  gia'  stata
constatata nelle forme indicate nell'art. 52. 
  Se in relazione ad una stessa operazione sono state  commesse  piu'
violazioni punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la  pena
pecuniaria stabilita per la piu' grave di esse, aumentata da un terzo
alla meta'. 
  Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45  non  si  applicano
quando gli obblighi ai quali si riferiscono non sono stati  osservati
in relazione al volume d'affari del soggetto, secondo le disposizioni
degli articoli 31 e seguenti, a  meno  che  il  volume  d'affari  non
risulti superiore di oltre il cinquanta per cento al limite stabilito
per l'applicazione delle disposizioni stesse. 
  Le sanzioni previste negli  articoli  43  e  44  non  si  applicano
qualora, entro i termini rispettivamente stabiliti, la  dichiarazione
sia stata presentata o il versamento sia stato eseguito a un  ufficio
diverso da quello indicato nel primo comma dell'art. 40. 
  La sanzione stabilita nel terzo comma dell'art. 46 non  si  applica
qualora  la  differenza  fra  i  dati  indicati  nella  comunicazione
prevista nel secondo comma dell'art. 8 e  quelli  accertati  non  sia
superiore al dieci per cento. 
  Nei casi in cui l'imposta deve  essere  calcolata  sulla  base  del
valore normale le sanzioni  previste  non  si  applicano  qualora  il
valore accertato non supera  di  oltre  il  dieci  per  cento  quello
indicato dal contribuente. 
  Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute
le pene pecuniarie quando la violazione e' giustificata da obbiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di  applicazione
delle disposizioni alle quali si riferisce". 
 
  Art. 51 - Attribuzioni  e  poteri  degli  uffici  dell'imposta  sul
valore aggiunto. - E' sostituito dal seguente: 
  "Gli  uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  controllano   le
dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne
rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento  e  alla
riscossione  delle  imposte  o  maggiori  imposte  dovute;   vigilano
sull'osservanza  degli  obblighi   relativi   alla   fatturazione   e
registrazione delle operazioni e alla  tenuta  della  contabilita'  e
degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono  alla
irrogazione  delle  pene  pecuniarie  e  delle  soprattasse  e   alla
presentazione  del  rapporto   all'autorita'   giudiziaria   per   le
violazioni sanzionate penalmente. 
  Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono: 
    1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche  ai
sensi dell'art. 52; 
    2)  invitare  i  soggetti  che   esercitano   imprese,   arti   e
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a  mezzo
di rappresentanti per fornire  dati,  notizie  e  chiarimenti  o  per
esibire documenti e scritture ad esclusione dei libri e dei registri,
rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti. Le richieste
fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a  norma  del
sesto comma dell'art.  52.  Nei  confronti  degli  esercenti  arti  o
professioni puo' essere  richiesta  l'esibizione  anche  di  libri  e
registri; 
    3)  inviare  ai  soggetti  che   esercitano   imprese,   arti   e
professioni,  con  invito  a   restituirli   compilati   e   firmati,
questionari  relativi  a  dati  e  notizie  di  carattere   specifico
rilevanti ai fini  dell'accertamento,  anche  ne  confronti  di  loro
clienti e fornitori; 
    4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in
copia  fotostatica,  documenti  e  fatture  relativi  a   determinate
cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire  ogni
informazione relative alle operazioni stesse; 
    5) richiedere la comunicazione di dati e notizie alla guardia  di
finanza,  agli   uffici   doganali   e   ad   ogni   altra   pubblica
amministrazione o ente pubblico, fatta eccezione per gli  istituti  e
le aziende di credito per quanto  attiene  ai  loro  rapporti  con  i
clienti, per l'amministrazione postale  per  quanto  attiene  i  dati
relativi ai depositi, conti correnti e buoni postali, per  l'Istituto
centrale di statistica e per gli ispettorati del  lavoro  per  quanto
riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge; 
    6) richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei  documenti
depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori
dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. 
    Gli inviti e le richieste  di  cui  al  precedente  comma  devono
essere fatti a mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,
fissando per  l'adempimento  un  termine  non  inferiore  a  quindici
giorni". 
 
  Art. 53 - Presunzioni di cessione e di acquisto.  -  E'  sostituito
dal seguente: 
  "Si presumono ceduti i beni acquistati, importati  o  prodotti  che
non si trovano nei luoghi in cui  il  contribuente  esercita  la  sua
attivita',  comprese  le  sedi   secondarie,   filiali,   succursali,
dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, ne'  presso
suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni  stessi:  a)
sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono
stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito  o  comodato  o  in
dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera,  appalto,
trasporto, mandato, commissione o altro titolo non  traslativo  della
proprieta'. 
    Le sedi secondarie, filiali o succursali devono  risultare  dalla
iscrizione alla camera di commercio o da altro pubblico registro:  le
dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e  i  depositi  devono  essere
stati indicati a norma dell'art. 35 o del primo comma  dell'art.  81.
La rappresentanza deve  risultare  da  atto  pubblico,  da  scrittura
privata registrata o da lettera annotata  in  apposito  registro,  in
data anteriore a quella in cui e' avvenuto  il  passaggio  dei  beni,
presso l'ufficio competente in relazione  al  domicilio  fiscale  del
rappresentante o del rappresentato. La consegna dei beni a terzi,  di
cui alla lettera b), deve risultare dal libro  giornale  o  da  altro
libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro  tenuto
in conformita' all'art. 39 del  presente  decreto,  ovvero  da  altro
documento conservato a norma dello stesso articolo. 
    I beni che si trovano nel luogo o in uno dei  luoghi  in  cui  il
contribuente esercita la sua attivita' si presumono acquistati se  il
contribuente non dimostra, nei casi e nei modi indicati nel  primo  e
nel secondo comma, di averli ricevuti  in  base  ad  un  rapporto  di
rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al
primo comma". 
 
  Art. 54 -  Rettifica  delle  dichiarazioni.  -  E'  sostituito  dal
seguente: 
  "L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla  rettifica
della  dichiarazione  annuale  presentata  dal  contribuente   quando
ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a  quella  dovuta  ovvero
una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. 
  L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente
dal contenuto di essa o dal confronto con  gli  elementi  di  calcolo
delle liquidazioni di cui agli articoli 27 e 33 e con  le  precedenti
dichiarazioni annuali, deve essere accertata  mediante  il  confronto
tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli  annotati  nei
registri di cui agli articoli 23, 24 e 25  e  mediante  il  controllo
della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni  sulla
scorta delle fatture ed altri documenti, delle  risultanze  di  altre
scritture contabili e degli altri dati e notizie  raccolti  nei  modi
previsti nell'art. 51. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni
possono essere indirettamente desunte  da  tali  risultanze,  dati  e
notizie a norma dell'art.  53  o  anche  sulla  base  di  presunzioni
semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. 
  L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica  indipendentemente
dalla previa ispezione della contabilita'  del  contribuente  qualora
l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello
indicato  nella  dichiarazione,  o  l'inesattezza  delle  indicazioni
relative alle operazioni che danno diritto alla  detrazione,  risulti
in modo certo e  diretto,  e  non  in  via  presuntiva,  da  verbali,
questionari e fatture di cui ai numeri 2),  3)  e  4)  dell'art.  51,
dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o  da
verbali  relativi  ad  ispezioni  eseguite  nei  confronti  di  altri
contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in suo possesso. 
  Se vi e' pericolo per la riscossione  dell'imposta  l'ufficio  puo'
provvedere, prima della scadenza del  termine  per  la  presentazione
della  dichiarazione  annuale,  all'accertamento  delle  imposte  non
versate in tutto o in parte a norma degli articoli 27 e 33". 
 
  Art. 55 - Accertamento induttivo. - E' sostituito dal seguente: 
  "Se il contribuente non  ha  presentato  la  dichiarazione  annuale
l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto  puo'  procedere  in  ogni
caso all'accertamento  dell'imposta  dovuta  indipendentemente  dalla
previa  ispezione  della  contabilita'.  In  tal   caso   l'ammontare
imponibile complessivo  e  l'aliquota  applicabile  sono  determinati
induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque  raccolte
o venuti a conoscenza dell'ufficio e  sono  computati  in  detrazione
soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal  contribuente  e  le
imposte  detraibili  ai   sensi   dell'art.   19   risultanti   dalle
liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33. 
  Le disposizioni del precedente  comma  si  applicano  anche  se  la
dichiarazione  presentata  e'  priva  di  sottoscrizione  o  reca  le
indicazioni  di  cui  ai  numeri  1)  e  3)  dell'art.  28  senza  le
distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreche' le indicazioni
stesse non siano state  regolarizzate  entro  il  mese  successivo  a
quello di presentazione della dichiarazione. Le  disposizioni  stesse
si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54,  anche  nelle
seguenti ipotesi: 
    1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto  ai
sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto,  ha  rifiutato
di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri  previsti
dal presente decreto le  altre  scritture  contabili  obbligatorie  a
norma del primo comma dell'art. 2214 del codice civile e delle  leggi
in materia di imposte sui redditi, o  anche  soltanto  alcuni  ditali
registri e scritture; 
    2) quando dal verbale di ispezione risulta  che  il  contribuente
non ha emesso le fatture per una  parte  rilevante  delle  operazioni
ovvero non ha conservato ha rifiuta  tu  di  esibire  o  ha  comunque
sottratto all'ispezione, totalmente o per  una  parte  rilevante,  le
fatture emesse; 
    3) quando le omissioni  e  le  false  o  inesatte  indicazioni  o
annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le  irregolarita'
formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal
verbale di ispezione,  sono  cosi'  gravi,  numerose  e  ripetute  da
rendere inattendibile la contabilita' del contribuente. 
    Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio  puo'
procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno  solare
gia' decorsa, senza attendere la scadenza del termine  stabilito  per
la  dichiarazione  annuale  e  con  riferimento   alle   liquidazioni
prescritte dagli articoli 27 e 33". 
  Art. 58 - Irrogazione delle sanzioni. - E' sostituito dal seguente:
"In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente 
decreto l'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  procede  alla
irrogazione delle pene pecuniarie e delle  soprattasse  previste  nel
titolo terzo. 
  Per le violazioni che danno luogo a  rettifica  o  ad  accertamento
dell'imposta  la  irrogazione  delle  sanzioni   e'   comunicata   al
contribuente con lo stesso avviso di rettifica o di accertamento. 
  Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento
dell'imposta l'ufficio puo'  provvedere  in  qualsiasi  momento,  con
separati avvisi da notificare a norma del primo comma  dell'art.  56,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello  in  cui  e'
avvenuta la violazione. 
  La pena pecuniaria non puo' essere irrogata qualora nel termine  di
trenta  giorni  dalla  data  del  verbale  di   constatazione   della
violazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad  un  sesto
del massimo della pena. 
  Nelle ipotesi previste nell'art. 50 l'azione penale ha  corso  dopo
che  l'accertamento  dell'imposta  e'  divenuto   definitivo   e   la
prescrizione del reato e' sospesa fino alla stessa data". 
 
  Art. 60 - Pagamento delle imposte accertate. -  E'  sostituito  dal
seguente: 
  "L'imposta   o   la   maggiore   imposta   accertata   dall'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal  contribuente
entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento
o di rettifica. 
  Se  il  contribuente  propone  ricorso  contro  l'accertamento,  il
pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito: 
  1) per un terzo dell'ammontare accertato dall'ufficio, nel  termine
stabilito nel primo comma; 
    2) fino alla concorrenza  della  meta'  dell'ammontare  accertato
dalla commissione tributaria di primo grado,  entro  sessanta  giorni
dalla notificazione, a norma del  primo  comma  dell'art.  56,  della
liquidazione fatta dall'ufficio; 
    3) fino alla concorrenza di due  terzi  dell'ammontare  accertato
dalla commissione tributaria di secondo grado, entro sessanta  giorni
dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio; 
    4) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base  alla
decisione della commissione centrale  o  alla  sentenza  della  corte
d'appello,  entro   sessanta   giorni   dalla   notificazione   della
liquidazione fatta dall'ufficio. 
    Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano  gli
interessi  calcolati  al  saggio  indicato  nell'art.   38-bis,   con
decorrenza dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla  scadenza  del
termine stabilito per la presentazione  della  dichiarazione  annuale
relativa  all'anno  solare  cui  si  riferisce  l'accertamento  o  la
rettifica. Gli  interessi  sono  liquidati  dall'ufficio  e  indicati
nell'avviso di accertamento o di rettifica o  negli  avvisi  relativi
alle liquidazioni da  notificare  a  norma  del  comma  precedente  e
ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti. 
    Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei  numeri
2), 3) o 4) del secondo comma e' inferiore a quella gia'  pagata,  il
contribuente ha diritto al rimborso della differenza  entro  sessanta
giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve
essere eseguita anche su  richiesta  del  contribuente.  Sulle  somme
rimborsate si applicano gli interessi calcolati  al  saggio  indicato
nell'art. 38-bis, con decorrenza dalla data del pagamento  fatto  dal
contribuente. 
    I pagamenti previsti nel presente articolo  devono  essere  fatti
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nei  modi  indicati  nel
quarto comma dell'art. 38. 
    Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o  della
maggiore imposta pagata  in  conseguenza  dell'accertamento  o  della
rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei
servizi". 
 
  Art. 61 - Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse. - E'
sostituito dal seguente: 
  "Le  pene  pecuniarie  e  le  soprattasse  irrogate  dagli   uffici
dell'imposta sul  valore  aggiunto  devono  essere  pagate  nei  modi
indicati nel quarto comma dell'art. 38, entro sessanta  giorni  dalla
notificazione dell'avviso di rettifica o di accertamento con il quale
sono state irrogate o del separato  avviso  di  cui  al  terzo  comma
dell'art.  58.  Se  e'  proposto  ricorso  contro  la   rettifica   o
l'accertamento o contro il separato provvedimento di irrogazione,  il
pagamento  deve  essere  eseguito   entro   sessanta   giorni   dalla
notificazione della decisione  della  commissione  centrale  o  della
sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata. 
  In caso  di  ritardo  nel  pagamento  si  applicano  gli  interessi
calcolati al saggio indicato nell'art.  38-bis,  con  decorrenza  dal
sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso o della
sentenza o decisione definitiva". 
 
  Art. 62 - Riscossione coattiva e privilegi.  -  E'  sostituito  dal
seguente: 
  "Se il contribuente non esegue  il  pagamento  dell'imposta,  delle
pene pecuniarie e delle soprattasse nel termine  stabilito  l'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto notifica  ingiunzione  di  pagamento
contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni  sotto  pena  degli
atti esecutivi.  L'ingiunzione  e'  vidimata  e  resa  esecutiva  dal
pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia  la
somma dovuta, ed e' notificata a norma del primo comma dell'art. 56. 
  Se entro trenta  giorni  dalla  notificazione  dell'ingiunzione  il
contribuente non esegue il  pagamento  si  procede  alla  riscossione
coattiva secondo le disposizioni degli articoli da 5 a 29  e  31  del
testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 
  I crediti dello Stato per le  imposte,  le  pene  pecuniarie  e  le
soprattasse dovute ai sensi del  presente  decreto  hanno  privilegio
generale sui beni mobili del debitore con grado successivo  a  quello
indicato al n. 15) dell'art. 2778  del  codice  civile.  In  caso  di
infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono  collocati
sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai
creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo
comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 
  Le disposizioni dei precedenti commi si applicano  anche  nel  caso
che  il  contribuente  non   esegua   il   versamento   delle   somme
indebitamente rimborsategli. 
  Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal  cessionario  o  dal
committente ai sensi dell'art. 41 lo Stato ha privilegio speciale, ai
sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o
immobili che hanno formato oggetto  della  cessione  o  ai  quali  si
riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato
al n. 5) dell'art. 2778 e ai n. 4) dell'art. 2780 del codice civile". 
 
  Art. 67 - Importazioni. - E' sostituito dal seguente: 
  "Costituiscono  importazioni,  da  chiunque  siano  effettuate,  le
operazioni considerate importazioni definitive ai sensi  delle  norme
doganali, le operazioni di temporanea importazione effettuate a norma
del secondo comma dell'art. 187  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le operazioni di reimportazione  a
scarico di temporanea esportazione  e  quelle  di  reintroduzione  in
franchigia doganale di beni precedentemente esportati". 
 
  Art. 68 - Importazioni non soggette all'imposta.  -  E'  sostituito
dal seguente: 
  "Non sono soggette all'imposta: 
    a) la importazione dei beni indicati nel primo comma, lettera e),
dell'art. 8 e nell'art. 8-bis, sempre  che  ricorrano  le  condizioni
stabilite nei predetti articoli; 
    b) le importazioni di oro in lingotti, pani,  verghe,  bottoni  e
granuli; 
    c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione  e'
esente dall'imposta o non vi e' soggetta a norma dell'art. 72; 
    d) la reintroduzione di beni nello  stato  originario,  da  parte
dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le
condizioni per la franchigia doganale; 
    e)   la   reintroduzione   e   la   reimportazione,   da    parte
dell'esportatore o di un terzo per suo conio,  di  beni  che  abbiano
formato oggetto in un altro Stato membro della Comunita'  europea  di
lavorazioni assoggettate alla imposta senza diritto a detrazione o  a
rimborso; 
    f) la importazione di beni donati  ad  enti  pubblici  ovvero  ad
associazioni  riconosciute   o   fondazioni   aventi   esclusivamente
finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione,  studio
o ricerca scientifica, nonche' quella di beni donati a  favore  delle
popolazioni colpite da calamita'  naturali  o  catastrofi  dichiarate
tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996". 
 
  Art.  69  -  Determinazione  dell'imposta.  -  E'  sostituito   dal
seguente: 
  "L'imposta e' commisurata, con le aliquote indicate  nell'art.  16,
al valore dei beni importati, determinato  a  norma  del  regolamento
della  Comunita'  economica  europea  27  giugno  1968,  n.  803,   e
successive  modificazioni,  aumentato  dell'ammontare   dei   diritti
doganali dovuti,  ad  eccezione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
nonche'  dell'ammontare  delle  spese  d'inoltro  fino  al  luogo  di
introduzione nel territorio doganale e, per  i  beni  spediti  franco
destino, anche di quello della spesa di  inoltro  fino  al  luogo  di
destinazione. 
  Fatti salvi i casi di applicazione dell'art. 68, lettera e), per  i
beni nazionali reimportati a scarico di  temporanea  esportazione  la
detrazione  prevista  negli  articoli  207  e  208  del  testo  unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
1973, n. 43 e l'esenzione prevista nell'art. 209 dello  stesso  testo
unico  si  applicano,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
soltanto se i beni vengono reimportati  dal  soggetto  che  li  aveva
esportati o da un terzo per conto del medesimo". 
 
  Art. 73 -  Modalita'  e  termini  speciali.  -  E'  sostituito  dal
seguente: 
    Il Ministro delle finanze, con propri decreti,  puo'  determinare
le modalita' ed i termini: 
      a) per l'emissione, numerazione,  registrazione,  conservazione
delle fatture o per la registrazione dei  corrispettivi  relativi  ad
operazioni effettuate dalla stessa  impresa  in  diversi  settori  di
attivita' e ad operazioni effettuate a mezzo di  sedi  secondarie  ed
altre  dipendenze  di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  35  e   di
commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi acquisti; 
      b) per l'emissione delle fatture relative a  cessioni  di  beni
inerenti  a  contratti  estimatori,  a  cessioni  di   imballaggi   e
recipienti di cui all'art. 15; n. 4), non restituiti  in  conformita'
alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui  prezzo  e'
commisurato  ad  elementi  non  ancora  conosciuti   alla   data   di
effettuazione della operazione; 
      c) per l'emissione, numerazione, registrazione e  conservazione
delle  fatture  relative  a   prestazioni   di   servizi   effettuate
nell'esercizio  di  arti  e  professioni   per   le   quali   risulti
particolarmente onerosa e complessa l'osservanza  degli  obblighi  di
cui al titolo secondo del presente decreto; 
      d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da  parte
dei contribuenti che  utilizzano  macchine  elettro-contabili,  fermo
restando l'obbligo di tenere conto,  nelle  dichiarazioni  annuali  e
nelle liquidazioni periodiche, di  tutte  le  operazioni  soggette  a
registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni  stesse
si riferiscono; 
      e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle  fatture,
le   liquidazioni   periodiche   e   i   versamenti   relativi   alle
somministrazioni  di  acqua,  gas,  energia  elettrica  e  simili   e
all'esercizio di impianti  di  lampade  votive.  -  Con  decreti  del
Ministro  delle  finanze  possono  inoltre  essere   determinate   le
formalita'  che  devono  essere  osservate  per   effettuare,   senza
applicazione dell'imposta, la restituzione o la sostituzione gratuita
di  beni  invenduti,  previste  da  disposizioni   legislative,   usi
commerciali o clausole contrattuali.  Per  determinate  categorie  di
beni, contenuti in recipienti, imballaggi e  simili  per  la  diretta
vendita  al  consumo  potra'  essere  disposta  la  applicazione   di
contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta. 
    Il Ministro delle  finanze  puo'  disporre  con  propri  decreti,
stabilendo le relative modalita', che le dichiarazioni delle societa'
controllate  siano  presentate  dall'ente  o  societa'   controllante
all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti  di  cui
agli articoli  27,  30  e  33  siano  fatti  all'ufficio  stesso  per
l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o societa' controllante
e dalle societa' controllate, al netto delle eccedenze detraibili. 
  Le  dichiarazioni,  sottoscritte   anche   dall'ente   o   societa'
controllante,  devono  essere  presentate  anche  agli   uffici   del
domicilio fiscale delle  societa'  controllate,  fermi  restando  gli
altri  obblighi  e  le  responsabilita'  delle  societa'  stesse.  Si
considera  controllata  la  societa'  le  cui  azioni  o  quote  sono
possedute dall'altra per oltre la  meta'  fin  dall'inizio  dell'anno
solare precedente". 
 
  Art. 74  -  Disposizioni  relative  a  particolari  settori.  -  E'
sostituito dal seguente: 
  "In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo,  l'imposta
e' dovuta: 
    a) per il  commercio  dei  generi  dei  quali  la  legge  riserva
l'importazione o la fabbricazione, nonche' la relativa  distribuzione
o vendita, esclusivamente all'Amministrazione autonoma  dei  monopoli
dello Stato, dall'amministrazione stessa, sulla base  del  prezzo  di
vendita al pubblico; 
    b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente  alle  cessioni
successive  alle   consegne   effettuate   al   Consorzio   industrie
fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al
pubblico. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 
8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17  aprile
1948, n. 525; 
    c) per il commercio dei giornali periodici  nonche'  delle  altre
pubblicazioni  periodiche  registrate  come  tali  e  di  prezzo  non
superiore a seimila lire, dagli editori, sulla  base  del  prezzo  di
vendita al pubblico, in  relazione  al  numero  delle  copie  vendute
ovvero  in  relazione  al  numero  di  quelle  consegnate  o  spedite
diminuito del quaranta per cento a titolo di  forfettizzazione  della
resa; 
    d) per le prestazioni dei gestori di posti  telefonici  pubblici,
telefoni a disposizione del pubblico e cabine  telefoniche  stradali,
dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi  dovuti
dall'utente, determinati a norma degli articoli 304  e  seguenti  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
    e)  per  la  vendita  al  pubblico,  da  parte   di   rivenditori
autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai  trasporti  pubblici
urbani di persone, dall'esercente l'attivita' di trasporto. 
    Le operazioni non soggette all'imposta in virtu'  del  precedente
comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle
operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. 
    Le modalita' ed i termini per l'applicazione  delle  disposizioni
dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle
finanze. 
    Gli enti e le  imprese  che  prestano  servizi  al  pubblico  con
caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali  da  comportare
l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori  al  mese  possono
essere autorizzati,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  ad
eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e  i  relativi
versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. 
    Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati nell'ultimo
comma dell'art. 4 e al n. 6) dell'art.  10,  e  per  i  trattenimenti
pubblici  l'imposta  si  applica   sulla   stessa   base   imponibile
dell'imposta sugli spettacoli ed e' riscossa con le stesse  modalita'
previa deduzione  dei  due  terzi  del  suo  ammontare  a  titolo  di
applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con
esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e
dichiarazione,  salvo  quanto  stabilito   dall'art.   25;   per   il
contenzioso si applica la disciplina stabilita  per  l'imposta  sugli
spettacoli.  Le  singole  imprese  hanno  facolta'  di   optare   per
l'applicazione dell'imposta nel modo normale,  dandone  comunicazione
all'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  prima  dell'inizio
dell'anno solare. L'opzione e' vincolante per un triennio. 
 
  Art. 74-bis - Disposizioni per  il  fallimento  e  la  liquidazione
coatta amministrativa. - E' sostituito dal seguente: 
  "Per le operazioni effettuate anteriormente alla  dichiarazione  di
fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli  obblighi  di
fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini non siano
ancora  scaduti,  devono  essere  adempiuti  dal   curatore   o   dal
commissario liquidatore entro quattro mesi  dalla  nomina.  Entro  lo
stesso termine deve essere presentata apposita dichiarazione  con  le
indicazioni  e  gli  allegati  di  cui  agli  articoli   28   e   29,
relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare
anteriore alla dichiarazione di fallimento, e di liquidazione  coatta
amministrativa, e ai sensi del presente comma. 
  Per  le  operazioni  effettuate  successivamente  all'apertura  del
fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa  gli
adempimenti previsti dal presente decreto, anche se e' stato disposto
l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal  curatore  o  dal
commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta
giorni  dal  momento  di  effettuazione   delle   operazioni   e   le
liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e  33  devono  essere
eseguite  solo  se  nel  mese  o  trimestre  siano  state  registrate
operazioni imponibili". 
 
  Dopo l'art. 74-bis e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 74-ter - Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo.  -
Per le prestazioni delle agenzie di viaggio e  turismo  l'imposta  e'
commisurata alla differenza tra il corrispettivo dovuto dal cliente e
il costo  sostenuto  dall'agenzia  per  le  cessioni  di  beni  e  le
prestazioni di servizi effettuate da terzi a  diretto  vantaggio  del
cliente, al lordo della  relativa  imposta.  Se  la  differenza,  per
effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo,  risulta
superiore o inferiore a quella determinata all'atto della conclusione
del contratto, la maggiore imposta e'  a  carico  dell'agenzia  e  il
cliente non ha diritto a rimborso della minore imposta. 
  L'imposta addebitata all'agenzia per  le  cessioni  di  beni  e  le
prestazioni di servizi di cui  al  primo  comma  non  e'  ammessa  in
detrazione ai sensi dell'art. 19. 
  Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte
fuori della Comunita' economica europea la  parte  della  prestazione
dell'agenzia di viaggio ad essa corrispondente  non  e'  soggetta  ad
imposta a norma dell'art. 9. 
  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  saranno  stabilite  le
modalita' per l'applicazione dei commi precedenti. 
  Le disposizioni di quest'articolo non si applicano alle prestazioni
rese dalle agenzie che agiscono in nome o per conto dei clienti". 
 
  Art. 79. - E' soppresso. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 660,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 29 febbraio 1980, n. 31  (in  G.U.  29/02/1980,  n.  59)  ha
disposto (con l'art. 9, comma 1) che: "Le modificazioni apportate con
l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979,
n. 24, all'art. 36 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, hanno effetto dal 1 gennaio 1981".