DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 58. 
                          Domicilio fiscale 
 
  Agli effetti  dell'applicazione  delle  imposte  sui  redditi  ogni
soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato,  giusta  le
disposizioni seguenti. (100) 
  Le persone fisiche residenti nel territorio dello  Stato  hanno  il
domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle
non residenti hanno il domicilio fiscale nel  comune  in  cui  si  e'
prodotto il reddito o, se il reddito e' prodotto in piu' comuni,  nel
comune in cui si e' prodotto il reddito  piu'  elevato.  I  cittadini
italiani, che  risiedono  all'estero  in  forza  di  un  rapporto  di
servizio con la pubblica amministrazione, nonche' quelli  considerati
residenti ai sensi dell'articolo 2,  comma  2-bis,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio  fiscale  nel
comune di ultima residenza nello Stato. (100) 
  I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale
nel comune in cui si trova la loro sede legale  o,  in  mancanza,  la
sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il  domicilio
fiscale nel comune ove e' stabilita una sede secondaria o una stabile
organizzazione  e  in  mancanza  nel   comune   in   cui   esercitano
prevalentemente la loro attivita'. 
  ((Negli)) atti, contratti, denunzie  e  dichiarazioni  che  vengono
presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il  comune  di
domicilio fiscale delle parti,  con  la  precisazione  dell'indirizzo
((solo ove espressamente richiesto)). 
  Le cause di variazione del  domicilio  fiscale  hanno  effetto  dal
sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono, verificate. 
 
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AGGIORNAMENTO (100) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7  novembre  2007,
n. 366  (in  G.U.  1a  s.s.  del  14/11/2007  n.  44)  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  del   combinato   disposto   degli
articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma,  e  60,
primo comma, lettere c), e) ed f), del D.P.R. 29 settembre  1973,  n.
600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), e dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R.  29  settembre
1973, n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito), nella parte in cui prevede, nel  caso  di  notificazione  a
cittadino  italiano  avente  all'estero  una  residenza   conoscibile
dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe
degli Italiani  Residenti  all'Estero  (AIRE),  che  le  disposizioni
contenute nell'articolo 142 del codice di  procedura  civile  non  si
applicano".