LEGGE 6 giugno 1975, n. 172

Provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1985)
Testo in vigore dal: 24-6-1975
                               Art. 3.

  Per le cessioni, le importazioni, l'acquisto della carta e le spese
di  composizione  e  stampa  dei periodici di cui alla voce 79) della
tabella  A,  parte  seconda, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto si
applica con l'aliquota del tre per cento.
  Le  prestazioni  di  servizi relativi alla composizione e stampa di
giornali quotidiani rese agli editori nonche' le cessioni ai medesimi
e  le importazioni dagli stessi effettuate della carta destinata alla
stampa  di  tali  giornali  non  sono soggette all'imposta sul valore
aggiunto.
  Restano   fermi  gli  obblighi  di  fatturazione,  registrazione  e
dichiarazione  di  cui  al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.